Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha incrementato le risorse destinate al Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, portando la dotazione complessiva a oltre 42,4 milioni di euro.
Le novità sono contenute nel decreto ministeriale n. 90 del 15 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio, che ridefinisce gli importi del beneficio economico destinato ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di incidenti sul lavoro.
Vediamo nel dettaglio cos’è il Fondo, chi può beneficiarne, quali sono gli importi previsti nel 2026 e come avverrà l’erogazione delle somme.
COS’È IL FONDO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO
Il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è uno strumento di sostegno istituito per garantire un primo aiuto economico immediato ai familiari dei lavoratori deceduti in conseguenza di un infortunio sul lavoro.
L’aiuto spetta:
- indipendentemente dalle eventuali prestazioni assicurative riconosciute dall’INAIL o dagli altri diritti spettanti ai superstiti;
- come intervento straordinario di carattere sociale, destinato ad alleviare almeno in parte le conseguenze economiche derivanti dalla perdita del lavoratore.
NOVITÀ 2026
Nel 2026 la dotazione finanziaria del Fondo è stata incrementata. Grazie agli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2026 e all’utilizzo delle risorse residue degli esercizi precedenti, la misura dispone quest’anno di:
- 40.979.421 euro di dotazione ordinaria;
- 2.000.000 di euro provenienti da economie pregresse reinvestite.
Le risorse complessive raggiungono quindi 42.479.421 euro.
L’aumento è particolarmente significativo perché la sola dotazione ordinaria cresce di 30 milioni di euro rispetto al 2025, rappresentando uno degli incrementi più consistenti mai registrati per questo strumento.
CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO
Il contributo è destinato ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro.
Come stabilito dall’articolo 85 del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL), recepito e integrato dalle normative sul Fondo sostenuto dal Ministero del Lavoro e gestito dall’INAIL (Legge 296/2006), l’erogazione spetta in primo luogo a:
- Coniuge o parte dell’unione civile superstite fino a eventuale nuovo matrimonio o nuova unione civile.
- Figli legittimi, naturali, riconosciuti/riconoscibili e adottivi:
– fino a 18 anni di età senza alcuna condizione;
– fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito;
– fino a 26 anni se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito. Senza limiti di età se maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.
In assenza di coniuge (o unito civilmente) e di figli che abbiano i requisiti sopra descritti, il diritto si trasferisce a:
- Genitori naturali o adottivi, a condizione che fossero a carico (vivenza a carico) del lavoratore deceduto al momento del decesso.
- Fratelli e sorelle, esclusivamente se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto, e purché rispettino i medesimi limiti di età e di studio previsti per i figli.
La richiesta per la prestazione una tantum deve essere inoltrata all’INAIL da uno solo dei soggetti beneficiari, contenendo però l’indicazione di tutti gli aventi diritto e le relative deleghe
IMPORTI DEL FONDO NEL 2026
Il decreto ministeriale n. 90 del 15 luglio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio 2026) ridefinisce l’entità della prestazione una tantum a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi verificatisi nell’anno 2026.
Grazie al potenziamento delle risorse complessive a disposizione del Fondo, gli importi spettanti ai superstiti risultano più che triplicati rispetto a quelli previsti per l’anno 2025.
Tuttavia, l’entità del beneficio continua a essere calcolata in base alla composizione del nucleo familiare, prevedendo:
- 35.672,92 euro complessivi in caso di un solo superstite (Fascia A);
- 61.460,57 euro complessivi per due superstiti (Fascia B);
- 87.248,22 euro complessivi per tre superstiti (Fascia C);
- 128.938,26 euro complessivi per più di tre superstiti (Fascia D);
Tali cifre costituiscono l’ammontare totale destinato all’intero nucleo e vengono successivamente suddivise in quote proporzionali tra gli aventi diritto secondo quanto stabilito dalla normativa.
COME AVVIENE IL PAGAMENTO
L’iter amministrativo è già stato avviato. Dopo la registrazione del decreto ministeriale presso la Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha adottato il decreto direttoriale n. 108 del 28 luglio 2026, completando le operazioni contabili necessarie per il trasferimento delle risorse all’INAIL.
A questo punto sarà proprio l’Istituto assicurativo, una volta conclusi gli ultimi adempimenti di registrazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, a procedere con l’erogazione delle somme ai familiari aventi diritto.
Il pagamento sarà effettuato direttamente dall’INAIL.
Per il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, infatti, la procedura è gestita dall’Istituto, che eroga il contributo agli aventi diritto dopo aver accertato i requisiti e ricevuto le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro.
In pratica, il procedimento segue questi passaggi:
- si verifica un infortunio mortale sul lavoro;
- l’INAIL istruisce la pratica relativa all’evento e individua i superstiti aventi diritto;
- il Ministero del Lavoro trasferisce le risorse del Fondo all’INAIL;
- l’INAIL liquida il beneficio in un’unica soluzione ai familiari beneficiari.
Il procedimento, in linea generale, è automatico, ma può essere necessario che i familiari forniscano all’INAIL la documentazione utile per individuare correttamente gli aventi diritto (ad esempio lo stato di famiglia, le coordinate bancarie o altra documentazione richiesta durante l’istruttoria), soprattutto se non già disponibile agli atti.
MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO
Le modalità di accesso al Fondo sono disciplinate principalmente dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, che continua a trovare applicazione anche nel 2026 per quanto riguarda requisiti e procedure.
Non è prevista una domanda “ordinaria” come per altre prestazioni INPS. Per i lavoratori assicurati all’INAIL, l’Istituto, nell’ambito dell’istruttoria dell’infortunio mortale e della rendita ai superstiti, individua gli aventi diritto ed eroga il beneficio una tantum dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro.
I familiari devono comunque collaborare all’istruttoria, fornendo all’INAIL la documentazione richiesta, ad esempio:
- documenti anagrafici e di stato civile e attestante la qualità di superstite;
- eventuale stato di famiglia;
- coordinate bancarie (IBAN);
- ogni altro documento utile richiesto dall’Istituto per accertare il diritto alla prestazione.
Il beneficio spetta anche se il lavoratore non era assicurato all’INAIL, perché il Fondo è stato istituito proprio per garantire tutela anche in tali situazioni. In questi casi, i familiari devono attivare la procedura presso l’INAIL affinché venga verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
ALTRI INTERESSANTI AIUTI
E mettiamo a vostra disposizione infine gli elenchi aggiornati dei bonus per la famiglia e i bonus per i figli attivi nel 2026.
Per conoscere tutti gli aiuti per lavoratori e famiglie disponibili potete visitare questa pagina.
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