Formazione 4.0 credito d’imposta MIMIT: come funziona e come ottenerlo

Tutte le informazioni sul credito d’imposta concesso dal Ministero alle aziende per la formazione in materia digitale

Formazione Digitale

Anche nel 2024 resta attivo il credito formazione 4.0 per garantire un sistema efficace di attività formative e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori.

Si tratta di un credito d’imposta fino al 70% per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese e al 30% per le grandi imprese, sulle spese sostenute per la formazione erogata da soggetti certificati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In questa guida vi spieghiamo come funziona il credito formazione 4.0, a chi spetta, a quanto ammonta e come fare per ottenerlo.

COS’È IL CREDITO FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale rivolta alle imprese da applicare alle spese sostenute per la formazione in ambito digitale (ecco perché “formazione 4.0”). Il credito, per il 2024, ammonta al 70% della spesa per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese e al 30% per le grandi imprese.

A COSA SERVE

La misura serve a sostenere le aziende italiane nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie ed è previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Istituito per la prima volta dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), è stato rinnovato nel corso degli anni. L’ultima modifica, con aumento delle aliquote, è quella prevista nel Decreto Aiuti 2022 (articolo 22). La misura è stata anche “finanziariamente” confermata dalla Legge di Bilancio 2024.

Ma vediamo come funziona il credito formazione 4.0 e a chi si rivolge.

A CHI SI RIVOLGE

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Le imprese beneficiarie devono conformarsi alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

Sono però escluse le aziende:

  • in stato di liquidazione volontaria o in fallimento;

  • in stato di liquidazione coatta amministrativa;

  • in concordato preventivo senza continuità aziendale;

  • in un’altra procedura concorsuale rispetto a quelle citate;

COME FUNZIONA FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo il MIMIT ha introdotto specifici parametri nel Decreto 4 maggio 2018, che vincolano l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Una volta ottenuto l’ok al credito d’imposta, l’impresa avrà diritto allo sconto direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO FORMAZIONE 4.0

Ma come si calcola il credito d’imposta formazione 4.0 e a quanto ammonta? Gli importi variano dal 30% al 70% rispetto alle spese sostenute. Nello specifico, per il 2024, il MIMIT riconosce “lo sconto” in base alle seguenti misure:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese;

  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Va detto, che le aliquote del bonus fiscale sono state aumentate dall’articolo 22 del Decreto Aiuti 2022. Inoltre, per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (ovvero il 18 giugno 2022), che non soddisfino le condizioni di accelerata alla transizione digitale come prevista dall’articolo 22, comma 1, del testo, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

Tuttavia, il credito d’imposta può essere aumentato al 60% per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

LE ATTIVITÁ DI FORMAZIONE 4.0 AGEVOLABILI

Il credito formazione 4.0 copre le attività formative previste nel Piano nazionale Impresa 4.0 e dai successivi Decreti Ministeriali adottati. Stando ai dettami del Decreto 4 maggio 2018, i temi della formazione dovranno riguardare in linea generale vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. In particolare, le tematiche della Formazione 4.0 sono quelle inerenti ai seguenti argomenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati autorizzati a livello regionale.

SPESE AMMISSIBILI

Con il credito formazione 4.0 è applicato alle seguenti spese:

  • spese di personale legate ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

  • costi operativi associati a formatori e partecipanti alla formazione direttamente correlati al progetto, quali spese di viaggio, materiali e forniture pertinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature destinati all’uso esclusivo del progetto di formazione. Le spese di alloggio sono escluse, tranne per i costi minimi necessari per i partecipanti con disabilità;

  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

  • spese di personale per i partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore in cui i partecipanti seguono la formazione;

  • spese relative al personale dipendente regolarmente impiegato in uno degli ambiti aziendali indicati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017, partecipante in veste di docente o tutor alle attività di formazione idonee.

SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE 4.0

Per ottenere il credito formazione 4.0 le attività formative dovranno essere svolte internamente attraverso personale dipendente o anche da soggetti qualificati esterni all’impresa, certificati dal MISE. Tra tali soggetti rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs). In particolare, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;


  • Istituti Tecnici Superiori (ITS).

COME OTTENERE IL CREDITO FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle successive, fino a esaurimento dell’agevolazione. Le imprese, per ottenere il tax credit devono presentare:

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

SCADENZA 2024

Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 30 settembre 2024.

La nuova scadenza per l’invio del modello di comunicazione è stata sancita dal Decreto semplificazioni 2023 inserito nella riforma fiscale 2024.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

ASSISTENZA AGLI UTENTI

Il MIMITha istituito uno sportello utenti presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI Divisione II del MIMITcontattabile mediante l’indirizzo e-mail: transizione4.0@mise.gov.it.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

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Per conoscere le altre agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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