Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: come funziona

La guida alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo pari a circa 1.500 euro

lavoratori spettacolo, mic

L’INPS ha reso note le regole 2024 dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Si tratta di un aiuto economico di circa 1.500 euro in media che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito l’ALAS.

Lo scopo è sostenere economicamente i lavoratori dello spettacolo che sono costretti ad alternare fasi di lavoro a periodi di inattività.

In questa guida vi spieghiamo come funziona, a chi spetta e come richiedere l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, seguendo alla lettera le indicazioni INPS valide per il 2024.

COS’È L’INDENNITÀ DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

La nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo è un sostegno economico per tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante le fasi di studio e formazione.

Il bonus per i lavoratori dello spettacolo ha un valore medio di circa 1.500 euro e si rivolge a ben 21.000 operatori del comparto. È entrato in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2024, cioè quando è stata abrogata del tutto la vecchia ALAS (Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo).

Questa nuova indennità, che è di tipo strutturale, è stata istituita con il Decreto legislativo 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 02-12-2023 definito “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo“. Per ottenerla è necessario presentare domanda all’INPS, seguendo le regole della Circolare n.2 del 03-01-2024. Mentre con la Circolare INPS n.56 del 08-04-2024 sono stati forniti chiarimenti circa il nuovo regime contributivo per questi lavoratori, introdotto dal 1° gennaio 2024, nonché sulla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’ALAS.

Intanto, vediamo insieme, come richiedere la nuova indennità, a chi si rivolge la misura e come funziona.

COME RICHIEDERE L’INDENNITÀ DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

È possibile presentare domanda per l’indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo online all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Ciò significa che i termini per presentare domanda nel 2024 sono scaduti ed è necessario attendere il 2025 per presentare domanda.

Per effettuare la procedura, è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile sulla homepage del sito web dell’Istituto da questo indirizzo.

Il percorso da seguire è “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Dopo l’autenticazione con SPID, CIE o CNS, bisogna selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. In alternativa alla piattaforma web, è possibile richiedere l’indennità utilizzando il servizio di Contact Center multicanale, chiamando gratuitamente il numero verde 803 164 da rete fissa, oppure il numero 06 164164 da rete mobile (con tariffe applicate dai vari gestori).

È altresì permesso presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato. Maggiori dettagli sulla procedura di domanda all’INPS, li trovate nel paragrafo 5 della Circolare n.2 del 03-01-2024.

COME FUNZIONA L’INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L’indennità lavoratori dello spettacolo viene corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda presentata all’INPS dall’interessato, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno in corso.

Per le domande presentate in tempo, cioè entro il 30 marzo, l’INPS procede con verifica entro il 30 settembre successivo. A questo punto, l’indennità:

  • viene riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

  • concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;

  • viene corrisposta nella misura del 60% del valore calcolato tenendo conto della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione.

Maggiori dettagli sul funzionamento, li trovate nel paragrafo 4 della Circolare INPS n.2 del 03-01-2024.

CHI RIENTRA TRA I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Chi rientra tra i lavoratori dello spettacolo? La nuova indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo si rivolge a:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;

  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005, lett. a);

  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Ossia lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:

– operatori di cabine di sale cinematografiche;
– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
– lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.


REQUISITI

L’indennità di discontinuità è riconosciuta agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione Europea;

  • essere residente in Italia da almeno un anno;

  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’IRPEF non superiore a 25.000 euro, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

  • avere un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ciò nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

  • non essere titolare di trattamento pensionistico.

Maggiori dettagli sui requisiti specifici, li trovate dal paragrafo 3.1 a quello 3.7 della Circolare INPS n.2 del 03-01-2024. Vediamo i dettagli sulla sua durata e su come si calcola.

DURATA

La Circolare INPS n.2 del 03-01-2024 specifica che tale indennità viene concessa fino a un massimo di 312 giornate annue.

Ovvero, il calcolo della durata dell’indennità segue una procedura specifica, basata sulla capienza di 312 giornate annue, deducendo le giornate di contribuzione e indennizzo da varie fonti. Infine, si determina la durata dell’indennità come un terzo delle giornate residue, accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda.

INPS chiarisce anche che:

  • non è cumulabile altri trattamenti previdenziali. Pertanto, per determinare la durata dell’indennità, non sono considerate le giornate indennizzate per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, prestazioni integrative di NASpI, sospensione del rapporto di lavoro e integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre a quelle indennizzate per assegno ordinario di invalidità;

  • le giornate coperte da contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale sono conteggiate solo per il requisito contributivo (60 giornate), non per la durata dell’indennità. Inoltre, i periodi contributivi che hanno già generato altre prestazioni di disoccupazione nell’anno di osservazione non sono considerati per la durata dell’indennità.

COME SI CALCOLA L’INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L’indennità lavoratori dello spettacolo nel 2024 viene erogata in un’unica soluzione e si calcola nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

L’importo giornaliero dell’indennità non potrà in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS, su cui vi aggiorneremo non appena usciranno i dettagli normativi. Se le risorse finanziarie non sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste, l’INPS ripartisce l’indennità proporzionalmente in base alla dotazione finanziaria e al numero complessivo di indennità liquidabili. Ai lavoratori del mondo dello spettacolo destinatari della misura andranno in media, a decorrere dall’anno 2024, circa 1.500 euro.

I dettagli tecnici sul calcolo della nuova indennità, li trovate dal paragrafo 4 della Circolare INPS n.2 del 03-01-2024. Ora vediamo, come si calcolano i contributi per i lavoratori dello spettacolo con la nuova indennità.

COME SI CALCOLANO I CONTRIBUTI

INPS nella Circolare n.56 del 08-04-2024 spiega come funzionano, come si calcolano e quali sono i contributi legati alla nuova indennità. Infatti, il regime contributivo introdotto, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede diverse disposizioni riguardanti i contributi a carico del datore di lavoro, dei committenti e dei lavoratori stessi, principalmente nel settore dello spettacolo. In particolare:

  • il datore di lavoro o il committente devono versare un contributo dell’1% dell’imponibile contributivo per i lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati a tempo determinato;

  • è dovuto uno specifico contributo di solidarietà, pari allo 0,50% della retribuzione eccedente il massimale contributivo annuo, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;

  • la norma prevede una riduzione dell’1,10% del contributo addizionale per i lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dello spettacolo;

  • l’obbligo di versamento del contributo per l’indennità di disoccupazione involontaria (ALAS) si considera cessato per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

La Circolare n.56 del 08-04-2024 specifica anche quali sono le istruzioni operative e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per adempiere agli obblighi contributivi connessi alla nuova indennità di discontinuità.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I lavoratori percettori della nuova indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Le iniziative possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell’ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei programmi nazionali, compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

QUANDO VIENE PAGATA

L’indennità di discontinuità viene pagata dopo che l’INPS, ricevuta la domanda, accerta le condizioni e i requisiti e comunica l’esito positivo della domanda.

Rispetto alle domande da presentare entro il 30 marzo di ogni anno, INPS deve rispondere entro il 30 settembre.

QUANDO ARRIVA LA NUOVA INDENNITÀ

L’indennità è arrivata il 1° gennaio 2024, quando il Decreto è entrato in vigore definitivamente e a pieno regime, abrogando l’attuale ALAS (Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo).

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo l’approfondimento su Naspi e quello sull’indennità di disoccupazione Dis Coll. In questa guida vi spieghiamo come funziona e come fare domanda per il Supporto Formazione Lavoro, un altro aiuto per chi non ha un impiego. Da non perdere anche la guida sugli ammortizzatori sociali.

Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per disoccupati, persone e famiglie puoi visitare questa pagina.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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2 Commenti

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  1. Salve ho letto con interesse il vostro esaustivo articolo sopracitato e vorrei sapere come e quando va presentata la domanda all inps per la richiesta del bonus.
    Grazie per la gentile collaborazione.

    • Grazie! Per sapere come presentare domanda bisognerà attendere le indicazioni dell’Inps che arriveranno non appena sarà definita nel dettaglio la nuova disciplina relativa alla rinnovata indennità di discontinuità per lavoratori dello spettacolo. Ricordiamo che questa misura avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024.
      Vi terremo aggiornati.

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