Lavoro con permesso di soggiorno per studio: limiti e regole 2023

Tutte le regole e le limitazioni per gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio che intendono lavorare in Italia

soggiorno studio, studenti

È possibile svolgere un lavoro in Italia se si ha solo un permesso di soggiorno per studio? E se sì, quali sono i limiti e le regole aggiornate al 2023 da rispettare?

Gli studenti extra Unione Europea provvisti di un permesso di soggiorno per motivi di studio  possono svolgere in Italia un’attività lavorativa part time nel limite delle 20 ore a settimana e 1.040 ore l’anno. A tal proposito, a integrare la legge è intervenuto anche il decreto PA bis, dettando precise regole per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro e le assunzioni di lavoratori stranieri.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come funziona il lavoro con il permesso di soggiorno studio, come si calcolano le ore di lavoro concesse e quali sono le regole e le limitazioni imposte dal Legislatore, anche alla luce delle ultime novità legislative.

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COS’È IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è un “visto speciale” che consente al cittadino straniero non comunitario di fare ingresso in Italia, con un soggiorno di lunga durata, per frequentare corsi di studio o formazione per un periodo superiore ai 3 mesi.

È infatti concesso a tempo determinato e può durare da 90 giorni fino a un anno, rinnovabile fino a conclusione dell’attività formativa. Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale. Questo speciale permesso di soggiorno è disciplinato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico Immigrazione, dal DPR n. 394 del 1999, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione e successive modifiche.

Possono richiederlo i cittadini extracomunitari che hanno specifici requisiti previsti dalla norma e che vogliono svolgere attività didattica o formativa in Italia. Tale permesso consente anche di lavorare, secondo determinati limiti e regole, così da consentire a chi si trova nel Paese ospitante di mantenersi agli studi che, però, deve costituire sempre l’attività prevalente.

La norma, tuttavia, è stata integrata dal decreto PA bis convertito in legge che, all’art. 24 comma 5, ha previsto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno, rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, definite con il decreto flussi annuale. Se volete approfondire, mettiamo a vostra disposizione il decreto flussi 2024.

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QUANTE ORE SI PUÒ LAVORARE CON IL PERMESSO STUDIO

La disciplina del lavoro con il permesso di soggiorno per motivi di studio è quella prevista dal DPR n. 394 del 1999, articolo 14, comma 4. Dunque, quante ore si può lavorare con un permesso di studio? In pratica, l’articolo citato prevede che gli studenti extracomunitari soggiornanti in Italia per motivi di studio o formazione possono lavorare per il periodo di validità dello stesso:

  • per un tempo pari o inferiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane;

  • entro il limite annuale di 1.040 ore.

A chiarire l’attuazione di questi limiti e a illustrare il rapporto tra tetto settimanale e annuale è stata la nota n. 1074 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha precisato che tali limitazioni sono da considerare simultaneamente e non in via alternativa. In altre parole, il cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per studio non può organizzare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali seppur rispettando il massimo delle 1.040 ore settimanali (per esempio quando i corsi universitari sono sospesi). Si tratta, spiega l’INL, di una norma eccezionale che non permette una interpretazione estensiva “in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative“.

Alla base del vincolo imposto dall’Ispettorato vi è la necessità di evitare di far diventare prevalente l’attività lavorativa rispetto a quella didattico formativa per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno. In ogni caso, chi desidera lavorare per più ore a settimana, può chiedere prima della scadenza del permesso, la conversione del permesso di studio in quello di lavoro.

COME RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO STUDIO

Il cittadino straniero che entra in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo, il rilascio del titolo di soggiorno per studio al Questore della provincia di residenza o domicilio. In particolare, la richiesta va fatta attraverso l’invio di un apposito kit postale tramite un ufficio postale aderente alla rete “Sportello Amico di Poste Italiane”. In seguito alla spedizione del kit postale vengono rilasciati al cittadino straniero:

  • un’assicurata postale che certifica la presentazione della domanda di permesso di soggiorno e permette di consultare lo stato della pratica digitando gli appositi codici riportati (e corrispondenti ad user id e pass word) nel sito: www.portaleimmigrazione.it;

  • la prenotazione di un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per la consegna della documentazione originale (già inserita in fotocopia all’interno della busta del kit postale) e la rilevazione fotodattiloscopica (impronte digitali).

Successivamente il cittadino verrà convocato presso la Questura – ufficio immigrazione – per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso. Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno il cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante nel territorio previa esibizione del visto d’ingresso nel passaporto e della ricevuta dell’assicurata postale, rilasciata dall’Ufficio Postale in cui è stato spedito l’apposito kit, che deve riportare una data entro 8 giorni lavorativi da quella dell’ingresso del cittadino straniero in Italia.

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QUANDO È POSSIBILE CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO

La Legge permette di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Il decreto PA bis convertito in legge, cambiando la normativa vigente, ha stabilito inoltee che il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato allo straniero di un Paese terzo, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato, definite annualmente con il decreto Flussi.

Per effettuare le conversioni bisogna provvedere attraverso la procedura telematica disponibile in questa pagina, dopo aver generato i moduli informatici attraverso il portale del Ministero dell’Interno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AGGIORNAMENTI

A vostra disposizione mettiamo la nostra guida che spiega modalità e tempi del prossimo click day previsto dal decreto flussi stranieri. Vi consigliamo la lettura della nostra guida su come funziona ingresso e soggiorno di stranieri per lavori altamente qualificati, il nostro focus su come funziona l’accesso di stranieri extra UE e di rifugiati ai concorsi pubblici e il nostro articolo su come ottenere l’assegno unico per stranieri: requisiti di cittadinanza e permesso soggiorno.

Per approfondire, vi rimandiamo al nostro report aggiornato sulle assunzioni degli stranieri in Italia e a quello su Reddito di cittadinanza e Assegno unico per stranieri. Interessante anche il nostro articolo che fa il punto sulle assunzioni degli stranieri previste dal decreto Flussi bis.

Mettiamo a vostra disposizione il nuovo Protocollo di Intesa per lavoratori migranti in Italia e il dossier aggiornato sulle città che ospitano più lavoratori stranieri migranti in Italia.

Per conoscere altri aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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