In Italia i cittadini extracomunitari possono ottenere un permesso di soggiorno per lo studio che consente anche di accedere al mondo del lavoro.
Per il 2025 e il 2026 sono state introdotte delle novità su tali permessi, con l’arrivo di alcune modifiche normative che semplificano le procedure di domanda.
In questo articolo vi illustriamo quali sono le regole aggiornate e le novità valide fino al 2026.
COS’E IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STUDIO
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è un’autorizzazione concessa ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea che intendono frequentare corsi universitari, master, tirocini o percorsi formativi in Italia per un periodo superiore a 90 giorni.
Nel 2025 la durata del nullaosta varia da 3 mesi fino a un anno ed è rinnovabile fino al completamento del percorso formativo, con un limite massimo di 3 anni oltre la durata ufficiale del corso.
Il rinnovo richiede:
- la dimostrazione del progresso accademico, con almeno un esame superato per il primo rinnovo e 2 per ciascuno dei successivi;
- la disponibilità di mezzi di sussistenza. Gli importi richiesti sono stati aggiornati a Maggio 2025. Per il richiedente singolo, l’importo annuo minimo è di 7.002,97 euro.
Disciplinato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione) e dal DPR n. 394 del 1999, il nullaosta studio segue per il 2025 e il 2026, le regole previste dal Decreto flussi e dal DDL Semplificazioni.
Il permesso consente anche, in alcuni casi, il ricongiungimento familiare e abilita al lavoro. Il lavoro però, è consentito solo con contratto part-time, con delle regole. Vediamo quali sono.
COME LAVORARE CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STUDIO
Il lavoro con il permesso di soggiorno per motivi di studio funziona in maniera diretta, ossia senza la necessità di presentare domande extra oltre a quella già approvata per l’accesso alla formazione in Italia. Cioè, il cittadino straniero interessato che ha ottenuto il nullaosta per frequentare corsi universitari, master, tirocini o percorsi formativi in Italia per un periodo superiore a 90 giorni, può anche lavorare.
Infatti, tale tipo di permesso dà la possibilità allo studente straniero, di lavorare nel nostro Paese. L’attività lavorativa però, è consentita solo se subordinata alla prevalenza dello studio. La legge infatti, stabilisce dei limiti precisi al lavoro senza possibilità di deroga. Ossia, gli studenti extracomunitari soggiornanti in Italia per motivi di studio o formazione possono lavorare per il periodo di validità del permesso:
- per un tempo pari o inferiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane;
- entro il limite annuale di 1.040 ore.
A chiarire l’attuazione di questi limiti e a illustrare il rapporto tra tetto settimanale e annuale è stata la nota n. 1074 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha precisato che tali limitazioni sono da considerare simultaneamente e non in via alternativa.
Già da qualche anno, poi, è possibile convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato o autonomo, senza rientrare nel sistema delle quote annuali previste dal Decreto Flussi. Questa possibilità offre agli studenti stranieri un percorso stabile per proseguire la propria permanenza in Italia anche dopo la conclusione degli studi, avviando un’attività lavorativa regolare. Dal 2026, ottenere tale tipo di permesso sarà anche più semplice.
NOVITÀ 2026
Dal 2026, grazie a quanto previsto nel DDL Semplificazioni sarà più facile ottenere un permesso di studio in Italia e dunque, anche lavorare nel nostro Paese con tale tipo di autorizzazione. Infatti, dal prossimo anno arriverà, in primo luogo, una riduzione dei tempi per il nulla osta di lavoro da 60 a 30 giorni per chi ha seguito programmi formativi nei Paesi d’origine.
Inoltre, sarà semplificata la documentazione sull’alloggio per studenti ospitati in strutture convenzionate, con l’abolizione dell’obbligo di certificazioni igienico-sanitarie per chi risiede in campus o convitti. L’obiettivo è rendere l’Italia più attrattiva per studenti internazionali, snellendo le procedure e valorizzando i percorsi formativi.
Per maggiori dettagli sulle semplificazioni in arrivo, vi consigliamo di leggere questa guida.
QUANDO IL PERMESSO PER STUDIO PUÒ ESSERE CONVERTITO
Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può convertirlo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre:
- quando si tratta di lavoro autonomo, il permesso per studio può essere convertito previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio e della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo necessario, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività;
- lo straniero che ha conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, ha la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa “coerente con il percorso formativo completato”.
COME RICHIEDERE UN PERMESSO DI STUDIO
Il cittadino straniero che entra in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo, il rilascio del titolo di soggiorno per studio al Questore della Provincia di residenza o domicilio. In particolare, la richiesta va fatta attraverso l’invio di un apposito kit postale tramite un ufficio postale aderente alla rete “Sportello Amico di Poste Italiane”. In seguito alla spedizione del kit postale vengono rilasciati al cittadino straniero:
- un’assicurata postale che certifica la presentazione della domanda di permesso di soggiorno e permette di consultare lo stato della pratica digitando gli appositi codici riportati (e corrispondenti ad user id e pass word) nel sito www.portaleimmigrazione.it;
- la prenotazione di un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per la consegna della documentazione originale (già inserita in fotocopia all’interno della busta del kit postale) e la rilevazione fotodattiloscopica (impronte digitali).
Successivamente il cittadino verrà convocato presso la Questura – ufficio immigrazione – per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso. Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno il cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante nel territorio previa esibizione del visto d’ingresso nel passaporto e della ricevuta dell’assicurata postale, rilasciata dall’Ufficio Postale in cui è stato spedito l’apposito kit, che deve riportare una data entro 8 giorni lavorativi da quella dell’ingresso del cittadino straniero in Italia.
Se dal 2026 ci saranno nuove procedure per richiedere tale tipo di nullaosta, vi aggiorneremo. Per restare informati, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti, al canale Whatsapp e al canale Telegram.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – Testo Unico Immigrazione (Pdf 578 Kb);
- DPR n. 394 del 1999, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione (Pdf 290 Kb);
- Nota n. 1074 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Pdf 265 Kb).
ALTRI INTERESSANTI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per approfondire l’argomento, vi segnaliamo le nostre guide sul Decreto flussi 2025 e sul Decreto flussi 2026 2028, che ha stabilito nuove quote per gli ingressi di lavoratori stranieri in Italia.
A vostra disposizione anche le novità per il rilascio del permesso di soggiorno e le nuove regole per l’assunzione di stranieri in Italia. Utile anche la guida a nullaosta e permessi di soggiorno semplificati per gli stranieri.
Potrebbe interessarvi sapere poi come funziona l’accesso ai concorsi pubblici per stranieri extra ue e rifugiati.
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