Legge sul consenso informato a scuola pubblicata in GU: cosa cambia dal 7 luglio e novità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sul consenso informato a scuola: ecco cosa prevede e quali sono le novità dal 7 luglio

Scuola, insegnante, aula scolastica

Dal 7 luglio entra in vigore la nuova Legge sul consenso informato a scuola. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026, il testo introduce nuove disposizioni e disciplina in particolare le attività scolastiche che affrontano temi legati all’affettività e alla sessualità, prevedendo un ruolo più incisivo delle famiglie nelle decisioni riguardanti la partecipazione degli studenti a determinati percorsi educativi e formativi.

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità introdotte dalla nuova legge.

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COSA PREVEDE LA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO A SCUOLA

La Legge n. 104/2026 introduce l’obbligo per le istituzioni scolastiche di acquisire preventivamente il consenso informato dei genitori oppure degli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità.

La norma si applica sia alle attività extracurricolari sia alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Il consenso deve essere espresso in forma scritta e può essere raccolto soltanto dopo che la scuola ha fornito tutte le informazioni necessarie sui contenuti e sulle modalità di svolgimento delle attività proposte.

Ma ora vediamo, punto per punto, che cosa cambia.

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1) OBBLIGO DI CONSENSO SCRITTO PER ATTIVITÀ SU SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ

Le scuole non potranno più inserire automaticamente gli studenti nelle attività che trattano temi legati alla sessualità. Sarà necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte dei genitori o, nel caso di studenti maggiorenni, direttamente dagli interessati.

Le scuole dovranno comunicare la proposta formativa alle famiglie almeno 7 giorni prima dell’avvio delle attività. Questo periodo di preavviso serve a consentire ai genitori di valutare adeguatamente il progetto e decidere se autorizzare o meno la partecipazione dei figli.

Anche la richiesta di consenso dovrà essere trasmessa entro il 7° giorno antecedente allo svolgimento delle attività.

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2) OBBLIGO DI INDICARE FINALITÀ, CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Non sarà sufficiente una comunicazione generica. La scuola dovrà specificare in maniera dettagliata:

  • finalità educative e obiettivi formativi;
  • contenuti trattati e argomenti affrontati;
  • modalità di svolgimento e organizzazione delle attività.
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3) ACCESSO PREVENTIVO AI MATERIALI DIDATTICI

La legge prevede che il consenso possa essere richiesto solo dopo aver messo a disposizione delle famiglie il materiale che verrà utilizzato durante le attività.

Potranno quindi essere consultati:

  • dispense;
  • slide;
  • documentazione educativa;
  • supporti audiovisivi;
  • altri strumenti didattici previsti dal progetto.

Le famiglie dovranno essere informate anche sull’eventuale partecipazione di soggetti esterni. La comunicazione dovrà infatti indicare chiaramente la presenza di:

  • professionisti;
  • associazioni;
  • enti;
  • consulenti;
  • esperti coinvolti nelle attività.

4) REGOLE PIÙ RIGIDE PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI ESTERNI

La nuova legge stabilisce anche che perorganizzare attività curriculari o extracurriculari con esperti esterni sarà necessario:

  • il parere e la deliberazione del collegio dei docenti;
  • l’approvazione del consiglio di istituto.

Inoltre il collegio dei docenti dovrà definire criteri oggettivi per la selezione dei professionisti, valutando:

  • titoli posseduti ed esperienza professionale;
  • competenze scientifiche o accademiche;
  • coerenza con gli obiettivi educativi e adeguatezza rispetto all’età e alla maturità degli studenti.

5) ATTIVITÀ ALTERNATIVE PER CHI NON ADERISCE

Per gli studenti che non partecipano all’attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF, dovranno essere organizzati percorsi formativi alternativi. Le scuole saranno quindi chiamate a organizzare attività sostitutive attraverso gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dall’ordinamento scolastico.

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6) PRESENZA OBBLIGATORIA DI UN DOCENTE DURANTE LE ATTIVITÀ

Durante lo svolgimento delle attività che affrontano temi attinenti alla sessualità dovrà essere sempre garantita la presenza di almeno un docente. La disposizione si applica alle attività che coinvolgono minori e mira ad assicurare supervisione educativa e responsabilità istituzionale durante gli incontri.

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7) MODIFICA DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Le scuole dovranno inoltre adeguare il Patto educativo di corresponsabilità alle nuove disposizioni. Si tratta del documento che disciplina i rapporti tra scuola, studenti e famiglie e che viene sottoscritto all’inizio del percorso scolastico.

L’aggiornamento consentirà di recepire formalmente le nuove regole sul consenso informato e sulle modalità di partecipazione alle attività interessate dalla legge.

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A QUALI SCUOLE SI APPLICA LA NUOVA LEGGE

Le nuove disposizioni riguardano principalmente le scuole secondarie, dove vengono più frequentemente realizzati percorsi di educazione all’affettività, alla sessualità, alla prevenzione sanitaria e alle relazioni interpersonali.

I destinatari delle comunicazioni saranno:

  • i genitori degli studenti minorenni
  • gli studenti maggiorenni iscritti agli istituti scolastici.

In entrambi i casi il consenso dovrà essere espresso in forma preventiva e consapevole. La legge esclude gli istituti di scuola dell’infanzia e scuola primaria dalle attività didattiche, progettuali o di altra natura aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.

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QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO A SCUOLA

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2026 e diventerà operativa il 7 luglio 2026. Da quella data tutte le istituzioni scolastiche saranno tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni, modificando procedure interne, modulistica, PTOF e Patto educativo di corresponsabilità dove necessario

IL TESTO (PDF) DELLA LEGGE

Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.142 del 22-06-2026), che potete consultare e scaricare in versione PDF da questa pagina.

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

E a proposito di novità legislative che riguardano il settore scolastico, vi consigliamo di leggere le nuove linee guida per l’uso dell’intelligenza artificiale a scuola.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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