Il ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro che licenzia un dipendente a tempo indeterminato o in caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni.
Si tratta di una contribuzione obbligatoria solo per alcune tipologie di cessazione del rapporto di lavoro, cui importo massimo è stato aggiornato nel 2025.
In questa guida spieghiamo come funziona il ticket licenziamento, quando non spetta, quali sono gli importi e ogni altra cosa che è utile sapere.
COS’È IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il cosiddetto ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato che ha diritto alla NASPI. Quindi spetta a tutti i dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.
Il ticket di licenziamento è stato introdotto con la Legge 28 giugno 2012, n 92, che ne ha fissato anche la disciplina generale.
COME FUNZIONA IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Nel caso di uno o più datori di lavoro rimasti senza occupazione per condizioni non imputabili alla loro volontà e in caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni (ad esempio dimissioni di un padre lavoratore – dipendente a tempo indeterminato – durante il periodo tutelato dal congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo) è il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 in un’unica soluzione insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo al recesso contrattuale.
Tale adempimento è dovuto a prescindere che il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.
QUANDO È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il ticket licenziamento è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o giusta causa;
- licenziamento disciplinare o in caso di giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c., compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista di cui all’articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- dimissioni per giusta causa, nonché durante il periodo di maternità.
- dimissioni del padre lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Vale se le dimissioni vengono presentate entro un anno di età del bambino. Questa regola, introdotta dal 13 agosto 2022, rientra tra le novità previste dal Decreto conciliazione vita lavoro sui congedi, per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo focus.
- dimissioni nei casi di trasferimento di azienda rassegnate dal lavoratore che decide di licenziarsi ai sensi dell’articolo 2112 c.c. Viene considerata una giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Inoltre il datore di lavoro deve pagare il ticket anche nel caso d’interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n. 604 per cui si applicano le disposizione in materia di NASpI;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
- interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34);
- interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022;
- in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
QUANDO NON È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in caso di isopensione (articolo 4 della Legge 92/2012);
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi d’incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero apprendistato di primo livello;
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di 15 dipendenti, nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c;
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscono continuità di occupazione;
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario d’integrazione salariale. Tale esonero era stato inizialmente previsto per gli anni 2019 e 2020 dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2018, n. 19, è stato prorogato. L’INPS, con il Messaggio numero 3779 del 30-10-2023, ha precisato che le aziende sottoposte a procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria possono anche nel 2024, se beneficiano di CIGS non procedere al pagamento del contributo sui licenziamenti (c.d. ticket) dopo averne fatto apposita richiesta;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Tale fattispecie non trova applicazione se il lavoratore può essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo d’ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
CHI DEVE PAGARE IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il contributo da versare e corrispondente al cd. Ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro. In caso di omissione, la sanzione civile è pari al 5,75% in ragione d’anno (365 giorni), e sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti.
IMPORTO DEL TICKET LICENZIAMENTO
Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Dunque è scollegato dall’importo della prestazione individuale. Pertanto, è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Con la circolare n. 25 del 29-01-2025, l’INPS ha fissato a 1.562,82 euro l’importo massimo mensile di Naspi per l’anno in corso e, di conseguenza, per effetto di tale aggiornamento, nel 2025 l’importo dovuto a titolo di Ticket licenziamento per ogni anno di anzianità aziendale risulta pari a 640,76 euro (41% di 1.562,62 euro), con un tetto massimo pari a 1.922,27 euro (640,76 euro x 3).
Va ricordato però che, l’importo spetta in misura maggiorata in caso di licenziamento collettivo, il contributo è composto da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO
Il ticket di licenziamento è un contributo che dipende dall’anzianità di servizio del dipendente e viene calcolato applicando il 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di lavoro, fino a un massimo di tre anni.
Facciamo un esempio per capire meglio:
Considerando che nel 2025, il massimale mensile NASPI è pari a 1.562,82 euro con un tetto massimo pari a 1.922,27 euro, il contributo da versare sarà:
- 640,76 euro per un anno di anzianità (il 41% di 1.562,82 euro);
- 1.281,52 euro per due anni (41% di 1.562,82 euro x 2);
- 1.922,28 euro per tre anni o più (importo massimo).
Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il ticket viene calcolato in base ai mesi effettivi di servizio, tenendo conto che per ogni mese di lavoro corrisponde una quota mensile di 53,40 euro.
Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando il codice tributo specifico per il ticket di licenziamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Pdf 487 Kb);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Pdf 87 Kb);
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Pdf 349 Kb);
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Pdf 506 Kb);
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2018, n. 19 (Pdf 286 Kb);
- Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Pdf 284 Kb);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98 Kb);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Pdf 381 Kb);
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Pdf 357 Kb);
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Pdf 2 Mb);
- Articolo 410 cpc (Pdf 31 Kb);
- Messaggio INPS numero 3779 del 30-10-2023 (Pdf 128 Kb);
- Messaggio INPS n.531 del 07-02-2024 (Pdf 39 Kb);
- Circolare n. 25 del 29-01-2025 (Pdf 154 Kb).
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