Il ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro che licenzia un dipendente a tempo indeterminato o in caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni.
Si tratta di una contribuzione obbligatoria solo per alcune tipologie di cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS ha fornito tutti i chiarimenti sulla contribuzione dovuta, come si calcola e i casi in cui i datori di lavoro sono esenti dal versamento.
In questa guida spieghiamo come funziona il ticket licenziamento, a chi spetta, quali sono gli importi e ogni altra cosa che è utile sapere.
COS’È IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il cosiddetto ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato in nel caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni. Ad esempio, è dovuto per le dimissioni di un padre lavoratore (dipendente a tempo indeterminato) che si dimette durante il periodo tutelato dal congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo.
Ecco tutte le informazioni sul contributo.
QUANDO È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il ticket licenziamento è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o giusta causa;
- licenziamento disciplinare o in caso di giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c., compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista di cui all’articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- dimissioni per giusta causa, nonché durante il periodo di maternità.
- dimissioni del padre lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Vale se le dimissioni vengono presentate entro un anno di età del bambino. Questa regola, introdotta dal 13 agosto 2022, rientra tra le novità previste dal Decreto conciliazione vita lavoro sui congedi, per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo focus.
- dimissioni nei casi di trasferimento di azienda rassegnate dal lavoratore che decide di licenziarsi ai sensi dell’articolo 2112 c.c. Viene considerata una giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Inoltre il datore di lavoro deve pagare il ticket anche nel caso d’interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n. 604 per cui si applicano le disposizione in materia di NASpI;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
- interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34);
- interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022;
- in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
QUANDO NON È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in caso di isopensione (articolo 4 della Legge 92/2012);
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi d’incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero apprendistato di primo livello;
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di 15 dipendenti, nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c;
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscono continuità di occupazione;
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario d’integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2018, n. 19);
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Tale fattispecie non trova applicazione se il lavoratore può essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo d’ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
Nel Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 l’INPS specifica che fa eccezione al ticket di licenziamento, ma solo fino al 31 dicembre 2023, l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista. Per i dettagli di tale eccezione, vi invitiamo a leggere la Circolare INPS n. 82 del 2022.
IMPORTO DEL TICKET LICENZIAMENTO
Il contributo è pari al 41 % del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Dunque è scollegato dall’importo della prestazione individuale. Pertanto, è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Vediamo come procedere al calcolo dell’importo dovuto secondo le indicazioni INPS.
CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO
Per determinare l’esatto importo del contributo dovuto dal datore di lavoro per il licenziamento occorre, per prima cosa, determinare il massimale NASpI e l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. Inoltre, per i periodi di lavoro inferiori all’anno (12 mesi), il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Di seguito vi spieghiamo come si calcolano.
CALCOLO MASSIMALE NASPI
Il massimale NASpI è la base di calcolo per determinare la misura del ticket di licenziamento. L’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero con cadenza annuale, e poi comunicato dall’INPS con specifica Circolare.
Con la Circolare n. 14 del 03-02-2023 dall’INPS sono stati comunicati i nuovi importi massimi per quest’anno. L’importo massimo mensile NASpI per il 2023 è pari a 1.352,19 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.470,99 euro.
CALCOLO ANZIANITÁ LAVORATIVA
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi, quindi bisogna calcolare l’anzianità lavorativa. Per fare il calcolo, i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate. Non si deve tener conto, invece, dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei periodi di aspettativa non retribuita.
Per i periodi di impiego inferiori all’anno l’anzianità si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Ai fini del computo dell’anzianità lavorativa, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (casi previsti dall’articolo 2, comma 30, della Legge n. 92/2012).
Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie di cui agli articoli 2112 c.c. o 1406 c.c., l’anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO NEI CASI DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Nelle ipotesi di licenziamento collettivo il calcolo del ticket si determina come per gli altri lavoratori, considerando però anche questi fattori:
- se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto dell’accordo sindacale di cui all’articolo 4, comma 9, della Legge 223/1991. In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte;
- se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del ticket di licenziamento è innalzata all’82% (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.
TICKET LICENZIAMENTO SCADENZA PAGAMENTO
È bene precisare che il ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in un’unica soluzione. Il pagamento va effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
COSA FARE IN CASO DI CONTRIBUTO VERSATO IN MODO ERRATO
Da recenti controlli sulle banche dati INPS sono emersi numerosi errori nel calcolo del ticket di licenziamento. Alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti, altre invece un importo inferiore. Per tali casi l’INPS, con un successivo messaggio, fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 137 del 17-09-2021. Vi aggiorneremo non appena sarà pubblicato il Messaggio sulla correzione degli errori.
NUOVE REGOLE PER I PADRI LAVORATORI
Il ticket di licenziamento è dovuto dal 13 agosto 2022 anche in caso di dimissioni del padre lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Questa regola rientra nelle novità previste dal Decreto conciliazione vita lavoro sui congedi e ve la illustriamo in questo focus. Vale se le dimissioni vengono presentate entro il primo anno di vita del bambino. Infatti, la nuova norma ha riconosciuto l’indennità di disoccupazione NASPI ai padri che presentano le dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, come vi spieghiamo in questa guida.
LA NORMATIVA SUL TICKET DI LICENZIAMENTO
Il ticket di licenziamento è stato introdotto con la Legge 28 giugno 2012, n 92. Secondo tale norma, nei casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che darebbero diritto alla NASpI (ex AspI), dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro deve procedere con il pagamento di una somma di denaro, pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
L’INPS ha fornito indicazioni sul suo funzionamento:
- attraverso la Circolare n. 40 del 19-03-2020, ha fornito poi tutte le informazioni sulla contribuzione obbligatoria per i datori di lavoro;
- con la Circolare n. 137 del 17-09-2021, ha dato tutti i chiarimenti sull’obbligo di versamento del ticket, sull’importo e sulle modalità di calcolo;
- con il Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 ha chiarito gli aspetti contributivi del ticket di licenziamento con le nuove regole del Decreto conciliazione vita lavoro, che vi abbiamo illustrato in questo articolo;
- con la Circolare n. 46 del 17-05-2023, ha chiarito che l’obbligo contributivo del cosiddetto ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Pdf 487 Kb);
- Circolare INPS n.40 del 19-03-2020 (Pdf 77 Kb);
- Circolare INPS n. 137 del 17-09-2021 (Pdf 51 Kb);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Pdf 87 Kb);
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Pdf 349 Kb);
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Pdf 506 Kb);
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2018, n. 19 (Pdf 286 Kb);
- Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Pdf 284 Kb);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98 Kb);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Pdf 381 Kb);
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Pdf 357 Kb);
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Pdf 2 Mb);
- Articolo 410 cpc (Pdf 31 Kb);
- Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 (Pdf 86 Kb);
- Circolare n. 46 del 17-05-2023 (Pdf 239 Kb).
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