Ticket licenziamento: cos’è, importo, calcolo, chiarimenti INPS

Tutte le informazioni sul ticket licenziamento: come funziona, a chi spetta, chi è escluso, importo, scadenza e le istruzioni INPS per pagarlo correttamente

Ticket licenziamento

Il ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro che licenzia un dipendente a tempo indeterminato o in caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni.

Si tratta di una contribuzione obbligatoria solo per alcune tipologie di cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS ha fornito tutti i chiarimenti sulla contribuzione dovuta, come si calcola e i casi in cui i datori di lavoro sono esenti dal versamento.

In questa guida spieghiamo come funziona il ticket licenziamento, a chi spetta, quali sono gli importi e ogni altra cosa che è utile sapere.

COS’È IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Il cosiddetto ticket di licenziamento è un contributo economico dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato che ha diritto alla NASPI. Quindi spetta a tutti i dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

Il ticket di licenziamento è stato introdotto con la Legge 28 giugno 2012, n 92 e il Messaggio INPS n.531 del 07-02-2024 ne spiega regole e limiti relativi al 2024.

Ecco tutte le informazioni sul contributo e come funziona.

COME FUNZIONA IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Nel caso di uno o più datori di lavoro rimasti senza occupazione per condizioni non imputabili alla loro volontà e in caso di dimissioni avvenute in particolari condizioni (ad esempio dimissioni di un padre lavoratore – dipendente a tempo indeterminato – durante il periodo tutelato dal congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo) è il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 in un’unica soluzione insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo al recesso contrattuale.

Tale adempimento è dovuto a prescindere che il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

QUANDO È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Il ticket licenziamento è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo o giusta causa;

  • licenziamento disciplinare o in caso di giustificato motivo soggettivo;


  • dimissioni per giusta causa, nonché durante il periodo di maternità.

  • dimissioni del padre lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Vale se le dimissioni vengono presentate entro un anno di età del bambino. Questa regola, introdotta dal 13 agosto 2022, rientra tra le novità previste dal Decreto conciliazione vita lavoro sui congedi, per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo focus.

  • dimissioni nei casi di trasferimento di azienda rassegnate dal lavoratore che decide di licenziarsi ai sensi dell’articolo 2112 c.c. Viene considerata una giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Inoltre il datore di lavoro deve pagare il ticket anche nel caso d’interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n. 604 per cui si applicano le disposizione in materia di NASpI;

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;


  • interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022;

  • in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

QUANDO NON È DOVUTO IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;


  • interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi d’incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero apprendistato di primo livello;

  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente;

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di 15 dipendenti, nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c;

  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscono continuità di occupazione;

  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario d’integrazione salariale. Tale esonero era stato inizialmente previsto per gli anni 2019 e 2020 dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2018, n. 19, è stato prorogato. L’INPS, con il Messaggio numero 3779 del 30-10-2023, ha precisato che le aziende sottoposte a procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria possono anche nel 2024, se beneficiano di CIGS non procedere al pagamento del contributo sui licenziamenti (c.d. ticket) dopo averne fatto apposita richiesta;

  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Tale fattispecie non trova applicazione se il lavoratore può essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

  • licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo d’ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

CHI DEVE PAGARE IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Il contributo da versare e corrispondente al cd. Ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro. In caso di omissione, la sanzione civile è pari al 5,75% in ragione d’anno (365 giorni), e sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti.

IMPORTO DEL TICKET LICENZIAMENTO

Il contributo è pari al 41 % del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Dunque è scollegato dall’importo della prestazione individuale. Pertanto, è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.

Vediamo come procedere al calcolo dell’importo dovuto secondo le indicazioni INPS.

CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO

Per determinare l’esatto importo del contributo dovuto dal datore di lavoro per il licenziamento occorre, per prima cosa, determinare il massimale NASpI e l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. Inoltre, per i periodi di lavoro inferiori all’anno (12 mesi), il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Di seguito vi spieghiamo come si calcolano.

CALCOLO MASSIMALE NASPI

Il massimale NASpI è la base di calcolo per determinare la misura del ticket di licenziamento. L’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero con cadenza annuale, e poi comunicato dall’INPS con specifica comunicazione.

Con la Messaggio n.531 del 07-02-2024 dall’INPS sono stati comunicati i nuovi importi massimi per quest’anno. L’importo massimo mensile NASpI per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.

CALCOLO ANZIANITÁ LAVORATIVA

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi, quindi bisogna calcolare l’anzianità lavorativa. Per fare il calcolo, i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate. Non si deve tener conto, invece, dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei periodi di aspettativa non retribuita.

Per i periodi di impiego inferiori all’anno l’anzianità si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Ai fini del computo dell’anzianità lavorativa, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (casi previsti dall’articolo 2, comma 30, della Legge n. 92/2012).

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie di cui agli articoli 2112 c.c. o 1406 c.c., l’anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO NEI CASI DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Nelle ipotesi di licenziamento collettivo il calcolo del ticket si determina come per gli altri lavoratori, considerando però anche questi fattori:

  • se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto dell’accordo sindacale di cui all’articolo 4, comma 9, della Legge 223/1991. In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte;

  • se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148);

  • a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del ticket di licenziamento è innalzata all’82% (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.

TICKET LICENZIAMENTO SCADENZA PAGAMENTO

Il pagamento del ticket di licenziamento va effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

REGOLE PER I PADRI LAVORATORI

Il ticket di licenziamento è dovuto anche in caso di dimissioni del padre lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Questa regola rientra nelle novità previste dal Decreto conciliazione vita lavoro sui congedi e ve la illustriamo in questo focus. Vale se le dimissioni vengono presentate entro il primo anno di vita del bambino. Infatti, la nuova norma ha riconosciuto l’indennità di disoccupazione NASPI ai padri che presentano le dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, come vi spieghiamo in questa guida.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Da leggere anche la guida sulla DIS COLL. Vi consigliamo la lettura dalla nostra guida alla importi massimi 2024 per NASPI, DIS COLL e Cassa Integrazione. e il nostro approfondimento sugli ammortizzatori sociali.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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