L’aumento delle pensioni ad Agosto 2026 è possibile per i pensionati che hanno diritto al rimborso IRPEF.
A seguito della presentazione del modello 730 2026, cioè, chi vanta un credito nei confronti del Fisco vedrà riconosciuto lo stesso importo, sotto forma di rimborso, sul cedolino pensione.
La data di accredito però dipende dal momento in cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi e da quando l’INPS riceve il modello 730-4, per cui per alcuni l’eventuale importo spettante potrebbe essere riconosciuto in seguito.
Va detto subito, però, che il cedolino di Agosto non porterà buone notizie a tutti: chi dalla dichiarazione risulta a debito subirà una trattenuta, e vedrà quindi un assegno più leggero del solito.
In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio come funziona, a chi spetta, quando arriva e cosa succede a chi invece deve restituire delle somme al Fisco.
PER CHI SCATTA L’AUMENTO DELLE PENSIONI AD AGOSTO 2026
I pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nelle prime fasi della campagna dichiarativa di Maggio 2026 e dai cui dati è risultato un credito d’imposta – ovvero una somma a loro favore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – possono ricevere il relativo rimborso già sul cedolino della pensione di Agosto 2026, purché l’INPS riceva in tempo utile il modello 730-4 con il prospetto di liquidazione.
In tal caso, l’importo della pensione risulterà più elevato per effetto del conguaglio.
Questo accade, ad esempio, quando durante l’anno sono state trattenute imposte superiori a quelle effettivamente dovute oppure quando il contribuente beneficia di detrazioni o deduzioni fiscali (come spese mediche, interessi sul mutuo, bonus edilizi ecc.) che determinano un credito d’imposta.
Nel caso dei pensionati, l’erogazione del rimborso non avviene direttamente dall’Agenzia delle Entrate, bensì viene gestita dall’INPS o dall’ente previdenziale di riferimento che, agendo come sostituto d’imposta, provvede a riconoscere il credito tramite un conguaglio positivo.
Un chiarimento importante, che spiega molti dubbi: ciò che fa scattare il conguaglio non è la data in cui si consegna il 730 al CAF o al professionista abilitato, ma il momento in cui l’INPS riceve dall’Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione (il modello 730-4). Tra le due date passa un certo intervallo tecnico, ed è per questo che il calendario dei rimborsi va letto come indicativo.
Ricordiamo che ad Agosto le pensioni non arrivano lo stesso giorno per tutti e c’è la variabile legata al primo giorno del mese che cade di sabato, per ogni dettaglio vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul calendario pagamenti pensioni di Agosto 2026.
PER CHI SLITTA IL RIMBORSO
L’aumento della pensione, legato al rimborso 730, arriverà nei mesi successivi per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi dopo il 31 Maggio 2026.
Questo in base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del Decreto del Ministero delle Finanze numero 164 del 1999 (come modificato dall’articolo 16-bis del DL n. 124/2019), secondo cui il rimborso parte dal “secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione”.
È una tempistica più lunga rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, per i quali il conguaglio avviene già nel mese successivo alla ricezione del prospetto: lo slittamento di un mese è dovuto ai tempi tecnici di elaborazione dei cedolini pensione, che l’INPS predispone in anticipo.
I tempi di attesa dipendono infatti non solo dalla data di presentazione del modello 730 o del modello 730 precompilato, ma soprattutto dal momento in cui l’INPS riceve dall’Agenzia delle Entrate il modello 730-4.
In linea generale, chi presenta la dichiarazione più tardi riceverà il rimborso nei mesi successivi.
A titolo puramente indicativo, le tempistiche potrebbero essere le seguenti:
- dichiarazione presentata a Giugno: rimborso tra settembre e ottobre;
- dichiarazione presentata a Luglio: rimborso tra ottobre e novembre;
- dichiarazione presentata ad Agosto o Settembre: conguaglio tra la fine del 2026 e, in alcuni casi, i primi mesi del 2027.
QUANDO IL RIMBORSO PUÒ RITARDARE ANCORA
Anche rispettando il calendario, in alcuni casi il rimborso può slittare ulteriormente. Accade quando l’Agenzia delle Entrate avvia i cosiddetti controlli preventivi. Ciò può avvenire in presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri individuati dall’Amministrazione finanziaria oppure quando il rimborso supera i 4.000 euro.
In queste situazioni l’Agenzia dispone di quattro mesi per effettuare le verifiche a partire dalla scadenza di trasmissione (o dalla data di invio effettiva, se successiva), e il rimborso può essere erogato entro il sesto mese successivo. Per una dichiarazione inviata a ridosso del 30 settembre, quindi, l’accredito può arrivare anche all’inizio del 2027.
Un’altra ipotesi riguarda chi non ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta, o non ha un sostituto: in questo caso il credito non transita dal cedolino, ma viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con tempi generalmente più lunghi.
CHI INVECE SUBIRÀ UNA TRATTENUTA
Il conguaglio funziona in entrambe le direzioni. Se dalla dichiarazione emerge un debito d’imposta, l’INPS non eroga alcun rimborso: al contrario, recupera le somme dovute trattenendole direttamente dalla pensione, secondo lo stesso calendario visto sopra.
Alcuni elementi utili da conoscere:
- se la pensione di un singolo mese non è sufficiente a coprire l’intero debito, la parte residua viene trattenuta dalle mensilità successive, con l’applicazione di un interesse dello 0,40% mensile in caso di ulteriore incapienza;
- l’eventuale seconda o unica rata di acconto non è rateizzabile e viene trattenuta di norma con il cedolino di novembre;
- se entro fine anno non è stato possibile recuperare l’intera somma, l’INPS comunica al pensionato gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati autonomamente tramite modello F24.
Esiste infine una soglia minima: se il credito o il debito relativo a una singola imposta è pari o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta non procede né al rimborso né alla trattenuta.
COME VERIFICARE SE SPETTA L’AUMENTO
Per verificare se spetta il rimborso 730 sul cedolino della pensione di Agosto o dei mesi successivi, il servizio da utilizzare è “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, disponibile sul portale INPS in questa pagina e riservato a chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel proprio modello 730.
La verifica prevede i seguenti step:
- consultazione delle risultanze contabili del modello 730-4 pervenute all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio degli importi;
- verifica dell’avvenuto abbinamento del conguaglio alla prestazione percepita e degli importi di rimborsi o trattenute applicati mensilmente.
Il modo più immediato per verificare l’importo effettivamente riconosciuto o trattenuto resta comunque la consultazione diretta del cedolino della pensione disponibile online sul portale INPS da questa pagina: è lì che si legge l’importo esatto che verrà accreditato.
COSA FARE IN CASO DI ERRORE O MANCATO ACCREDITO DEL RIMBORSO 730
Se il cedolino di agosto (o dei mesi successivi) non riporta il rimborso atteso, prima di allarmarsi conviene seguire alcuni passaggi, ovvero:
- 1) verificare lo stato della pratica online, accedendo al portale INPS da questa pagina con SPID, CIE o CNS e utilizzando il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (disponibile anche sull’app INPS Mobile) si può controllare se il modello 730-4 è stato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate e correttamente abbinato alla propria posizione. Lo stesso servizio permette di verificare eventuali casi di diniego, cioè le situazioni in cui l’INPS non può gestire il conguaglioperché il rapporto di sostituto d’imposta con il contribuente non risulta valido nell’anno di presentazione del modello 730;
- 2) controllare i dati anagrafici e bancari. Un IBAN non aggiornato o coordinate errate sono tra le cause più comuni di blocco del rimborso. Quando il beneficiario del rimborso e il titolare del conto corrente non coincidono, o le coordinate risultano sbagliate, l’Agenzia delle Entrate effettua un secondo tentativo di pagamento; se anche questo fallisce, è necessario presentare un’istanza formale per ottenere comunque l’erogazione della somma, cosa possibile entro 48 mesi dalla data di versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta;
- 3) contattare l’INPS. Se il servizio online non chiarisce la situazione, ci si può rivolgere alla sede INPS più vicina oppure al contact center multicanale, raggiungibile dal telefono fisso al numero 803.164 e da cellulare allo 06 164 164;
- 4) rivolgersi a CAF o patronato. Chi ha presentato il 730 tramite un CAF o un professionista abilitato può chiedere assistenza direttamente a chi ha materialmente trasmesso la dichiarazione: è spesso il canale più rapido per capire se il ritardo dipende da un errore di trasmissione o da tempi tecnici dell’INPS;
- 5) verificare eventuali termini per correzioni. Per chi deve intervenire su acconti o rate collegate al 730/4, l’INPS mette a disposizione una finestra temporale precisa: la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF va trasmessa online entro il 10 ottobre 2026, mentre le dichiarazioni integrative trasmesse dall’Agenzia delle Entrate vengono gestite dall’INPS solo se arrivano entro il 25 ottobre 2026.
Attenzione però, un ritardo di qualche settimana rispetto al calendario indicativo non è di per sé un’anomalia: dipende dal volume di pratiche gestite centralmente dall’INPS per milioni di pensionati. Solo se il rimborso non risulta né accreditato né in lavorazione dopo i tempi massimi previsti (fine anno, o inizio dell’anno successivo per chi non ha un sostituto d’imposta) ha senso attivarsi con una richiesta formale.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per essere aggiornati su tutte le novità, vi consigliamo di approfondire la nostra guida sulle pensioni nel 2026 e l’articolo che spiega quando si può andare in pensione, con tutti i requisiti specificati.
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