Decreto PNRR 3 2023: cosa prevede in 26 punti

Tutte le novità introdotte dal Governo per accelerare l’attuazione dei progetti legati al PNRR in ogni settore

Decreto, Presidenza consiglio Ministri
Photo credit: Salvatore Micillo / Shutterstock.com

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR 3 con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). Entro il 25 aprile 2023 diventerà legge.

Il testo introduce importanti novità sulla governance del PNRR, sul mondo della PA e della scuola, nonché sulle procedure di semplificazione per le opere pubbliche e ambiente.

In questa guida vi spieghiamo, per punti, cosa prevede il Decreto PNRR 3 approvato dal Governo il 16 febbraio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da convertire in legge entro il 25 aprile 2023.

COSA PREVEDE IL DECRETO PNRR 3

Il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha ratificato il Decreto PNRR 3. Si tratta del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.47 del 24-02-2023, in vigore dal 25 febbraio 2023. Il testo, approvato con molte modifiche al Senato il giorno 13 aprile, dovrà diventare legge entro il 25 aprile 2023 (e vi aggiorneremo).

La norma mira a velocizzare l’attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Il testo

Le novità introdotte dal Decreto partono dalla revisione del sistema della governance del PNRR e dal rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano. Lo scopo è garantire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure a 360 gradi. Infine, nel Decreto trova spazio anche l’attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile. Vediamo, per punti, cosa prevede il Decreto PNRR 3.

1) ESONERO PER ASSUNZIONE RICERCATORI

Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’università, il Governo nel Decreto PNRR 3 introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca. L’esonero contributivo sarà riconosciuto nel limite massimo di 7.500 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis. Con un apposito Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su cui vi aggiorneremo, il Governo disciplinerà le modalità di riconoscimento dell’esonero contributivo. Per ogni dettaglio vi rimandiamo all’approfondimento dedicato.

2) INCENTIVI ASSUNZIONI RICERCATORI NELLE UNIVERSITÀ

Il Decreto stabilisce che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane. Ovvero, ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

3) AUTORIZZATE PIÙ ASSUNZIONI NELLE PA

Il Decreto PNRR 3 introduce delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché delle PA interessate, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC. I soggetti attuatori del PNRR, quindi, potranno assumere fino al 31 dicembre 2026 con contratti a tempo determinato, fino all’80% del personale con qualifica dirigenziale.

Le assunzioni potranno essere fatte anche se la PA interessata è in deficit economico. Inoltre, il testo prevede anche la proroga dei contratti di collaborazione in corso, legati al PNRR, anche in caso di dissesto dell’Ente, fino al 31 dicembre 2026.

4) ASSUNZIONI STRAORDINARIE VIGILI DEL FUOCO

Il Governo ha previsto delle assunzioni straordinarie nel corpo dei vigili del fuoco per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi ai fini antincendio. In particolare, il Decreto autorizza l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:

  • 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
  • 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
  • 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
  • 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

5) AUMENTO FONDI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, il testo interviene anche sui fondi per la contrattazione integrativa. Per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti locali hanno la possibilità di incrementare, oltre il limite, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale. Possono procedere all’incremento, però, solo gli Enti locali che soddisfano degli specifici requisiti.

6) VIA ALL’ASSISTENZA SPECIALISTICA PA

Il Decreto PNRR 3 interviene anche per assicurare il necessario supporto e assistenza tecnica agli Enti locali destinatari delle risorse per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Governo stabilisce che le Prefetture e gli Uffici territoriali del Governo, per le esigenze dei presidi territoriali possono avvalersi di assistenza specialistica in primis mediante la Consip – per superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari a garantire un’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti da PNRR.

7) MISURE SEMPLIFICAZIONE FISCO

Il testo del Decreto PNRR 3 prevede delle misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’INAIL e l’INPS. Previste anche delle misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. Per la giustizia tributaria, il Governo ha stabilito anche misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.

8) NUOVA STRUTTURA PNRR A PALAZZO CHIGI

Il Decreto PNRR 3 istituisce una nuova struttura di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato. La struttura assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Inoltre, eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Il Decreto istituisce anche delle unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.

9) PIÙ POTERI AI COMMISSARI

Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni (o altri Enti locali) degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR. Province, Comuni e Ambiti territoriali che non adotteranno i provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano avranno 15 giorni e non più 30 per provvedere a mettersi in regola dopo il richiamo del Ministro competente.  Il testo dimezza i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore, dando più potere ai commissari.

In sostanza, il Decreto prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.

10) PROGETTI PNRR, ULTIMA PAROLA AL GOVERNO

Il Decreto PNRR 3 stabilisce un nuovo “sistema” di approvazione delle opere legate al Piano che lascia, di fatto, l’ultima parola al Governo. Ovvero, in caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR. Inoltre, nel Decreto, il Governo introduce delle disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

11) DIGITALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Il Governo ha stabilito una serie di disposizioni in materia di giustizia. In particolare, è stata incentivata la digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici. Il testo del provvedimento prevede anche l’obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice e del deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

12) RIBASSI D’ASTA EDILIZIA SCOLASTICA

Viene introdotta per gli Enti locali la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non più soltanto per i soli progetti PNRR, come previsto finora dalla normativa. Ciò consentirà di rimuovere un vincolo all’utilizzo di tali risorse, quantificabili in oltre 350 milioni, potendo, dunque, concorrere a rimediare al fenomeno dell’aumento del costo dei materiali.

13) SUPPORTO SPECIALISTICO EDILIZIA SCOLASTICA

Per assicurare il rispetto dei tempi indicati dalle milestone europee del PNRR, il Governo ha potenziato le misure acceleratorie per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica. Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana, ai quali già dal 2020 spettano, per l’edilizia scolastica, i poteri di Commissario straordinario, ora potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico.

È previsto un compenso che sia compreso nel quadro economico e che non superi il 6% del valore dell’opera. In questo modo i tempi per i lavori di messa in sicurezza potranno essere ulteriormente accelerati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e garantendo sostegno agli enti locali di minori dimensioni, sprovvisti di professionalità tecniche specifiche che possano seguire gli appalti.

14) EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI DIGITALIZZAZIONE

Per supportare le scuole nella digitalizzazione, il Governo ha previsto di estendere agli anni scolastici 2023 2024 e 2024 2025 la misura relativa alle équipe formative territoriali, ricomprendendo al suo interno anche le azioni e gli investimenti del PNRR. Le équipe sono composte da docenti che, sui territori e presso gli Uffici Scolastici Regionali, offrono supporto e accompagnamento agli istituti nell’attuazione delle misure formative.

15) SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Il Decreto PNRR 3 introduce, come richiesto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ulteriori misure di semplificazione e accelerazione, quali, in particolare:

  • l’estensione della possibilità di operare come commissari straordinari per l’edilizia scolastica – già prevista fino al 31 dicembre 2026 per Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana – anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali;

  • l’introduzione di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di acquisti e programmazione dei lavori pubblici, procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, stipula del contratto, controlli sugli atti dell’affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici con relativo albo e criteri di aggiudicazione dell’appalto;

  • innalzamento della soglia per l’affidamento diretto su servizi e forniture (215.000 euro), compresi i servizi di ingegneria o architettura e attività di progettazione. In tali casi potrà essere effettuato l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici (fermi restando i principi cardine in materia di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e la necessaria scelta di soggetti che abbiano pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento);

  • le deroghe al codice dei contratti pubblici vengono estese anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

16) RISORSE PER IMMOBILI MODULARI E LOCAZIONE SCUOLE

Per assicurare la continuità didattica nell’intervento del PNRR denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, il Governo ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari a uso scolastico. Tali locazioni o noleggi potranno essere fatti per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici interessati.

17) FONDI OSSERVATORIO NAZIONALE DISABILITÀ

Il Decreto stanzia 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per assicurare il monitoraggio delle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire un’indennità agli esperti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

18) NOVITÀ SUL CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Nell’ambito dello stesso intervento, sono state semplificate le procedure per il concorso di progettazione, ovvero la procedura finalizzata all’acquisizione, da parte di un soggetto pubblico o privato, di progetti di architettura in riferimento ad una specifica richiesta. Il Governo ha stabilito che:

  • i premi verranno corrisposti direttamente sulla base delle valutazioni delle Commissioni giudicatrici, rinviando agli Enti locali le verifiche sul possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

  • gli Enti locali affideranno poi ai vincitori del concorso successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere alla misura dell’appalto.

19) SEMPLIFICAZIONE APPALTI

Il testo del Decreto PNRR 3 prevede delle disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere. In particolare, il Governo stabilisce:

  • l’estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;

  • il dimezzamento dei termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR;

  • l’ampliamento delle funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

20) NOVITÀ IMMOBILI PUBBLICI E NUOVE SEDI

Il Decreto consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili. Il Decreto prevede anche specifiche disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli Enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.

21) SEMPLIFICAZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE

Il testo interviene anche con nuove risorse per la digitalizzazione. In particolare, il Governo:

  • semplifica gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement;
  • facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
  • semplifica le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.

22) NOVITÀ GESTIONE PNRR DEI BENI ARCHEOLOGICI

Il Governo rafforza le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che si occuperà della tutela dei beni coinvolti nel Piano. Tale Soprintendenza assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.

23) FONDI PER IL GIUBILEO 2025

Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Il Governo, in particolare, stanzia 50 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per l’anno 2025 per la realizzazione degli interventi connessi alle attività giubilari.

24) NOVITÀ SU AMBIENTE E SICUREZZA

Il Governo nel provvedimento approvato il 16 febbraio introduce delle misure in materia di ambiente e sicurezza energetica. Le misure sono le seguenti:

  • procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

  • rinaturazione dell’area del Po;

  • aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR;

  • utilizzo dei proventi delle aste CO2;

  • disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

25) MISURE PER L’AGRICOLTURA

Il testo del Decreto PNRR 3 potenzia le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale. Inoltre, il Governo costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. Previste anche conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

26) NASCE L’AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ

Il Governo ha istituito l’Agenzia italiana per la gioventù, Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica. Tale Ente subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani. L’Agenzia italiana per la gioventù, inoltre, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO PNRR 3

Il Decreto PNRR 3, ovvero il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.47 del 24-02-2023. È entrato in vigore il 25 febbraio 2023 e convertito in legge il 20 aprile 2023. Per conoscere tutte le novità vi invitiamo a consultare l’approfondimento sul Decreto PNRR3 convertito in legge che contiene anche il testo ufficiale da scaricare e consultare

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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