Divieto pignoramento pensioni, il limite sale a 1000 euro: come funziona

Tutti i dettagli sull’innalzamento del tetto di impignorabilità delle pensioni disposto dal Decreto Aiuti bis

pensionati, pensione

Il limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni è stato elevato da 750 a 1000 euro. Come specificato dall’INPS, a prevederlo a partire dal 22 settembre 2022 e per il 2023, è stato il Decreto Aiuti Bis convertito in Legge.

In sostanza, le somme a chiunque riconosciute a titolo di pensione, di indennità valide come pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, cioè fino a 1000 euro. Solo la quota al di sopra dei 1000 euro dei trattamenti pensionistici può essere pignorata secondo specifici dettami di legge (entro il limite di un quinto dell’eccedenza).

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona il divieto pignoramento delle pensioni alla luce delle novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge.

DIVIETO PIGNORAMENTO PENSIONI CON LIMITE A 1000 EURO

Il Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022, e quindi anche per il 2023, ha alzato il tetto entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni a 1000 euro, dai precedenti 750 euro. L’articolo 21-bis introdotto nel provvedimento in sede di conversione va a modificare la norma in materia di crediti impignorabili (articolo 545 del Codice di procedura Civile) sostituendone il settimo comma. Si tratta di una regola che segue il principio secondo cui non si può pignorare tutta la pensione, ma deve essere garantito il “minimo vitale” con una somma di denaro che va preservata perché utile a garantire al pensionato un’esistenza dignitosa. A spiegare come funziona, è la Circolare INPS 3 aprile 2023, n. 38.

L’importo che viene preso a modello come somma di denaro vitale è quella dell’Assegno sociale, la prestazione che l’INPS riconosce alle persone svantaggiate e che aumenta di anno in anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi. In pratica, prima della modifica non poteva essere toccata la parte della pensione pari circa a 1,5 volte la quota dell’Assegno sociale (469,03 euro nel 2022 e 503,27 nel 2023), ma ora il limite è salito a due volte l’assegno in questione. Ma andiamo a vedere in cosa consiste questo limite, come si calcola e quali sono le novità introdotte.

IL LIMITE SI APPLICA ATUTTE LE PENSIONI

Dal 22 settembre 2022 le pensioni che non superano i 1000 euro sono impignorabili. Si tratta quindi di:

  • somme a chiunque riconosciute a titolo di pensioni, incluse le prestazioni assistenziali (es. Pensione di invalidità);
  • indennità valide come pensione (es. APE sociale, APE volontario, APE agevolativo, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
  • altri assegni di quiescenza (es. Trattamento di Fine Servizio riconosciuto ad alcuni dipendenti pubblici).

Le somme eccedenti i 1000 euro a cui vengono ricondotte queste prestazioni, però, sono comunque pignorabili per soddisfare eventuali creditori nelle modalità e nei limiti che vi spieghiamo più avanti in questo stesso articolo.

CALCOLO LIMITE DI IMPIGNORABILITÁ PENSIONI

L’articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal Decreto Aiuti bis convertito,  stabilisce che il tetto di impignorabilità per le pensioni è uguale “all’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1000 euro“. La precisazione del minimo di 1000 euro era un’ulteriore garanzia per i pensionati, visto che il massimale dell’assegno sociale nel 2022 è pari a 469,03 euro e il doppio sarebbe più basso (469,03 euro x 2= 938,06 euro). Per il 2023, così come stabilito dal Decreto MEF 10 novembre 2022 e illustrato nella Circolare INPS n.135 del 22 dicembre 2022 il massimale, rivalutato in base all’indice Istat ai prezzi al consumo, sale a 503,27 euro al mese. Insomma, nell’attesa che il valore dell’assegno venisse rivalutato e aumentasse con il passare degli anni, in base alla variazione dei prezzi, il Legislatore ha fissato comunque fin dall’inizio un minimo di 1000 euro.

CASI DI PIGNORABILITÁ DELLA PENSIONE

L’articolo 21-bis del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge infatti, non cambia le regole per la pignorabilità della parte eccedente i 1.000 euro. Dunque, l’importo sopra la soglia viene considerato pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge. In estrema sintesi, la pignorabilità è ammessa:

  • per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
  • nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e in eguale misura per ogni altro credito.

Attenzione, l’INPS, nella Circolare del 3 aprile 2023, n. 38 spiega che la nuova regola sull’impignorabilità fino a 1.000 euro non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione.

COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO DELLE PENSIONI

Come avviene il pignoramento della pensione? In realtà, il pignoramento è l’espropriazione forzata dei beni del debitore che può avere ad oggetto beni mobili o immobili, o crediti o beni del debitore che sono nella materiale disponibilità di terzi. L’esecuzione può avvenire, su richieda del creditore, quando costui non riceve le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati e dunque, ha la facoltà di procedere all’avvio di un pignoramento finalizzato a prendere ciò che gli spetta rivalendosi ad esempio, sullo stipendio o appunto sulla pensione.

Si può pignorare la pensione:

  • direttamente presso l’INPS (o altro ente previdenziale di riferimento) tramite trattenute. Il Messaggio INPS del 22 settembre 2021, n. 3187, fornisce chiarimenti tecnici in merito alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle pensioni erogate, nei casi di recupero crediti.
  • presso l’Istituto di credito (es. banca) presso cui la somma viene mensilmente versata.

LIMITI DI PIGNORAMENTO

Tra l’altro, precisa il 5° comma dell’art. 545, le somme eccedenti i 1.000 euro possono essere pignorate nella misura di un quinto – 1/5 della parte eccedente – per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso di queste tre cause indicate non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme citate (ovvero oltre 500 euro, cioè la metà del limite di 1.000 euro). Si precisa, poi, che il pignoramento eseguito senza rispettare tali limiti è inefficace totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Tale inefficacia può essere rilevata dal Giudice, anche d’ufficio.

ESEMPI DI PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

Ma come funzionerebbe l’eventuale pignoramento della pensione in caso il creditore sia un privato o nel caso si tratti di i tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni? Per chiarire ulteriormente questo meccanismo facciamo due esempio riferiti ad una pensione pari a 1.500 euro.

In questo caso sono considerati pignorabili solo i 500 euro oltre la nuova soglia di 1.000 euro e, più precisamente, un quinto dell’eccedenza (100 euro) può essere pignorata (500/5).

A stabilire invece i parametri per la soddisfazione di crediti alimentari è il Presidente del Tribunale a cui il creditore si è rivolto per soddisfare il proprio credito o un giudice da lui delegato.

RIFERIMENTI

Testo coordinato del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge (Pdf 520 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21-9-2022;

Decreto MEF 10 novembre 2022 (Pdf 66,7 Kb);

Circolare INPS n.135 del 22 dicembre 2022 (Pdf 1454 Kb);

Circolare INPS 3 aprile 2023, n. 38 (Pdf 61 Kb).

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

In questa guida trovate le altre novità del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Vi rimandiamo anche al nostro articolo su aumenti pensioni 2023 con Decreto lavoro e DEF. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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21 Commenti

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  1. Se ho compreso bene le pensioni al di sotto dei 1000 euro sono impignorabile. Ma se vengono accreditate sul libretto mi dicono che il minimo vitale viene a mancare per cui indipendentemente dall’ importo può essere trattenuto un quinto.sui ratei che vengono accreditati dopo il pignoramento. È così?

    • No l’invenzione al di sotto di questa cifra non possono essere pignorate al di là di dove vengono accreditate.

  2. La Legge è talmente chiara che anche un bambino delle elementari la capirebbe. Soltanto all’Inps, un coacervo di incapaci, si sono fatti una Circolare, la N. 38 che afferma esattamente il contrario della Legge.
    La norma asserisce che da ottobre 2023, i pignoramenti sono VIETATI sulle pensioni fino a 1000 €.
    Da 1001 in poi, si procederà come da prassi consolidata.
    Per avere i tuoi DIRITTI, devi comunque mettere un avvocato…….

    • La circolare purtroppo limita l’applicazione della Legge dandone una precisa interpretazione. L’INPS, nella Circolare del 3 aprile 2023, n. 38 spiega che la nuova regola sull’impignorabilità fino a 1.000 euro non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione. Bisogna verificare quindi il caso specifico. Saluti

    • Hanno pignorato a me il conto corrente cointestato con mia moglie , conto su cui transita solo la mia pensione di invalidità di 1500€ più l assegno di accompagnamento di 520€. Hanno messo uno scoperto di 10.250€ ma così tutta la mia pensione verrà annullata ed io vivo solo di quella. Che posso fare ?

  3. Mi è appena arrivata una PEC dell’INPS che mi sequestrerà € 55 su un assegno sociale di € 698,58 per avermi dato di più dal 2019 al 2021 per la somma totale di € 3.550 circa in più del dovuto! Somma che ho contestato in quanto il mio lavoro è finito nel 2018!
    Ma secondo il mio parere hanno sbagliato a fare i conti, in quanto l’hanno fatto sul limite dell’assegno sociale e non sul limite complessivo del RDC che è di € 9.360,00 annui.
    Grazie

    • Se hai il dubbio che ci sia un errore devi contestarlo, la prima cosa da fare è chiamare il Contact Center INPS, raggiungibile da rete fissa (803 164) o telefonia mobile (06 164 164). Spieghi a loro i dettagli e chiedi chiarimenti.

  4. Ma se una persona ha una pensione che in parte appartiene alla categoria IO ed in parte invalidità civile ed ha già un quinto impegnato cosa possono prendere? Possono pignorarla? Grazie

  5. Ho sulla mia pensione una trattenuta di circa 260 euro mensile del quinto,può esserci ugualmente un pignoramento da altri enti creditori?grazie.

  6. Legge palesemente iniqua e imparziale secondo me il legislatore è stato poco attento a non averla resa retroattiva.

  7. Questa norma secondo me è anticostituzionale perché è come assumere due persone con le stesse mansioni una prima del 22/09 e l’altra dopo, e dare due stipendi diversi al primo meno e al secondo di più. Non va bene altamente discriminante.

  8. Se il legislatore ha aumentato l’importo di impignorabilità delle pensioni per aumentare la disponibilità finanziarie del pensionato. Perché questa norma non è retroattiva? Se non lo è sarebbe anticostituzionale secondo me.

    • Questa legge mi sembra incostituzionale, mi tolgono da diversi ani un quinto della mia pensione , lorda di euro 1.127,507 tolgono euro 199,61. vorrei trovare qualche studio di avvocati che facciano un patrocinio x noi pensionati discriminati , forse chiedo troppo.

    • Trovo che questa legge se veramente NON e’ retroattiva sia vergognosamente DISCRIMINANTE.. il “LIMITE MINIMO DI SUSSISTENZA” deve essere Uguale per TUTTI! Come daltronde LA LEGGE!!

      • L’INPS di Pesaro, dice che non è retroattiva, ma nella legge non c’è scritto, è solo una interpretazione, essendo stata, la legge, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 22 Settembre 2022, quindi l’INPS l’applica solo per i pignoramenti che verranno effettuati a partire da detta data. Interpretazione discriminante e anticostituzionale, cosa si potrebbe fare per avere questo diritto negato?

        • Anche l’Inps di Bologna ragiona allo stesso modo. Io penso che dalla data di entrata in vigore della legge anche i pignoramenti precedenti dovrebbero usufruirne. Così facendo si aggira la ratio della Legge

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