Riscatto contributi pensione: come funziona e cosa cambia nel 2024 

La guida al riscatto contributi pensione, ecco come funziona e cosa cambia nel 2024 con le novità della Legge di Bilancio e dell’Agenzia delle Entrate

INPS, pensioni
Photo credit: Eyesonmilan / Shutterstock

I contributi da riscatto permettono al lavoratore di vedersi accreditata una copertura pensionistica anche per periodi in cui non sono stati versati contributi previdenziali.

Il sistema però è stato in parte rivisto dalla Legge di Bilancio 2024 e nuove istruzioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate circa le ultime novità.

In via sperimentale, per il biennio 2024 2025, i lavoratori privi di pensione possono infatti riscattare periodi precedenti al 1° gennaio 2024, fino a un massimo di 5 anni, ma solo a determinate condizioni e in presenza di specifici requisiti.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è il riscatto contributi pensione, come funziona e quali sono le novità per il 2024 – 2025.

COS’È IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE

Il riscatto contributi pensione è la procedura che permette di richiedere il diritto a conteggiare parzialmente o totalmente dei periodi non coperti da contribuzione previdenziale.

La Legge di Bilancio 2024 (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) ha deciso di ripristinare per il biennio 2024-2025 la facoltà di riscattare i vuoti contributivi nella misura massima di cinque anni, ma solo per i periodi successivi al 1995 e antecedenti al 29 gennaio 2019.

Quelli così riscattati si chiamano “contributi pensione da riscatto” e le istruzioni per richiedere il loro riconoscimento sono state esposte e riassunte con tutte le relative novità dalla Circolare n.5/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 marzo 2024.

COSA SONO I CONTRIBUTI PENSIONE DA RISCATTO

I contributi pensione “da riscatto” sono contributi che l’assicurato deve versare (quindi deve pagare) per far rientrare nel calcolo della sua pensione i periodi di lavoro in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, ossia quando la posizione del lavoratore presenta un vuoto contributivo, nonché tutti i periodi di attività svolta all’estero.

Tra i contributi da riscatto rientrano anche tutti i contributi accreditati in maniera figurativa, i cosiddetti “contributi figurativi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata un’interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.

In ogni caso, i contributi da riscatto concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli anni di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia.

QUANTI ANNI DI CONTRIBUTI SI POSSONO RISCATTARE, NOVITÀ 2024

Tra le novità della Legge di Bilancio 2024, in via sperimentale, per il biennio 2024 2025, coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, fino a un massimo di 5 anni.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL RISCATTO CONTRIBUTI

Nel 2024 possono richiedere il riscatto dei contributi della pensione i seguenti gruppi di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti e autonomi (come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coltivatori, ecc) iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi);

  • lavoratori iscritti ai fondi speciali e alla Gestione Separata;

  • lavoratori parasubordinati come collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti privi di Cassa di categoria, tutti assicurati all’INPS.

COME FUNZIONA IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE

I lavoratori citati possono presentare domanda all’INPS per riscattare i contributi dei lavorativi senza obbligo contributivo, il periodo di studi o attività svolta all’estero, previo pagamento del relativo costo.

Per ottenere il riscatto, è necessario aver versato almeno un contributo settimanale all’INPS in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo aver conseguito la laurea o titoli equiparati.

È possibile richiedere il riscatto all’INPS solo dopo aver iniziato l’attività lavorativa.

Una volta riscattati, tali contributi sono considerati validi per soddisfare i requisiti di anni di contribuzione necessari per accedere alla pensione di vecchiaia o ad altri tipi di trattamenti pensionistici, come illustrati in questa guida.

Come specificato dalla Circolare n.5/E dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, nel periodo della sperimentazione (ovvero nel biennio 2024 – 2025) i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Se il datore di lavoro sostiene l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.

QUALI SONO I PERIODI CHE SI POSSONO RISCATTARE AI FINI PENSIONISTICI

I periodi attualmente riscattabili ai fini pensionistici per ottenerne l’accredito sulla posizione assicurativa sono:

  • il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;

  • l’attività lavorativa svolta all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale;

  • i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;

  • i congedi per gravi motivi familiari;

  • i congedi per formazione e studio;

  • il lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

La legge offre la possibilità di riscattare tali periodi, consentendo di raggiungere o migliorare il trattamento pensionistico. Vediamo nel dettaglio come e quando.

1) RISCATTO LAUREA O STUDIO UNIVERSITARIO

La normativa italiana consente il riscatto dei contributi per periodi di studio o riscatto laurea comprese lauree triennali e titoli equiparati. Nello specifico è possibile riscattare:

  • periodi di studio universitario, ossia è ammesso il riscatto per gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea, ad esempio, quattro anni per giurisprudenza, cinque anni per ingegneria, escludendo gli anni “fuori corso”. Se si cambia facoltà durante gli studi, è possibile riscattare il numero di anni di studio previsti per ciascuna facoltà;

  • due o più corsi di laurea, ovvero la legge consente il riscatto anche per diversi titoli di studio;

  • periodi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi;

  • studi all’estero, ossia la normativa italiana rende possibile riscattare i periodi di studio compiuti all’estero, a condizione che la laurea conseguita sia riconosciuta in Italia;

  • lauree in teologia e altre discipline ecclesiastiche riconosciute dalla Santa Sede.

Esiste anche il riscatto laurea agevolato, come spiegato in questo approfondimento. Condizione necessaria per poter usufruire del riscatto della laurea agevolato è che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Tuttavia, il sistema differisce dal riscatto ordinario di laurea perché  prevede un risparmio fino al 70% in meno, ma solo per i periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.

Non è possibile richiedere il riscatto invece se:

  • i periodi di studio sono già coperti da contribuzione;

  • sono stati già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall’INPS;

  • durante il periodo di studio, l’interessato ha svolto un’attività lavorativa con assicurazione. In tal caso, non è necessario richiedere il riscatto.

2) PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO

I lavoratori dipendenti assicurati all’INPS possono richiedere il riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero, a condizione che non siano già coperti da contribuzione in Italia. Questa opzione è disponibile per coloro che hanno lavorato in Paesi che non hanno accordi previdenziali con l’Italia.

Sono riscattabili i periodi di lavoro anche se:

  • i lavori erano assicurati secondo la legislazione del Paese estero, purché abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione a carico esclusivo dello Stato estero;

  • durante il periodo di lavoro all’estero possedevano un’altra cittadinanza, e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, risultano cittadini italiani.

Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolti in Paesi legati all’Italia da convenzioni in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Questi periodi sono automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al principio della ‘totalizzazione’.

Alcuni esempi di Paesi con accordi sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico, Montenegro, Principato di Monaco, Santa Sede (Vaticano), Serbia, Stati Uniti d’America, Repubblica di San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Poi, i periodi di lavoro negli stati del territorio libico e nelle ex colonie italiane, quando era in vigore la legislazione italiana, sono esclusi dal riscatto perché quei territori non potevano essere considerati stati esteri.

3) INTERVALLI DI LAVORO PART-TIME O LAVORO PARASUBORDINATO

Il lavoratore interessato che per un periodo ha svolto attività in part time (tempo parziale) può richiedere riscatto per tutti i periodi per i quali non è stata effettuata la prestazione lavorativa.

Inoltre, i lavoratori parasubordinati hanno la possibilità di riscattare i periodi di lavoro svolti come collaborazioni coordinate e continuative antecedenti all’introduzione della Gestione separata, avvenuta nel gennaio 1996.

I lavoratori parasubordinati hanno diritto al riscatto se:

  • il legame di collaborazione coordinata e continuativa è comprovato da documenti con una data certa;

  • l’onere del riscatto è totalmente a carico del richiedente.

È consentito il riscatto di massimo 5 anni, a condizione che non esista alcuna forma di copertura contributiva per tali periodi.

4) PERIODI DI CONGEDO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Si può ottenere anche il riscatto contributi per i congedi per motivi familiari, nel caso di dipendenti, sia nel settore pubblico che privato. Parliamo del diritto a un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi di famiglia.

Durante questo periodo, il dipendente mantiene il posto di lavoro, ma non riceve retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Questo congedo non viene considerato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può richiedere il riscatto di questi periodi presso l’INPS o versare i contributi relativi calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.

La facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia è estesa anche ai periodi anteriori al 31 dicembre 1996.

5) PERIODI DI CONGEDI PER FORMAZIONE

Un lavoratore può ottenere anche il riscatto contributi per i congedi per formazione, ossia quelli a cui hanno diritto i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda (pubblica o privata) o amministrazione.

Parliamo, cioè, del diritto a un periodo di congedo per formazione, non superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto di lavoro ma non riceve retribuzione e non è coperto da contribuzione figurativa.

Anche in questo caso, è possibile richiedere il riscatto di questi periodi presso l’INPS o versare i contributi calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria. Si possono riscattare i periodi di congedo richiesti per completare la scuola dell’obbligo, ottenere un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o di laurea e partecipare ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro.

Sempre nel caso dei congedi per formazione, il lavoratore può interrompere o sospendere l’attività lavorativa in conformità a disposizioni specifiche di legge o contrattuali. Per questi periodi, a decorrere dal 1996, è possibile richiedere il riscatto per una durata massima di 3 anni. In alternativa, i lavoratori possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.

6) RENDITA VITALIZIA

La rendita vitalizia è un meccanismo che mira a correggere un’omissione contributiva nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui prescrizione è scaduta. Si basa sull’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi.

Cioè, se un lavoratore si accorge di un “vuoto” nei contributi, dovuto al mancato versamento da parte del datore di lavoro, può segnalarlo all’INPS per il recupero. Se è passato un periodo di 10 anni da quando i contributi sarebbero dovuti essere versati, l’INPS non può richiederne il pagamento e il datore di lavoro non può volontariamente regolarizzare la situazione. In questa circostanza, il lavoratore (o i familiari collaboratori di artigiani, commercianti e coltivatori diretti) può richiedere l’istituzione di una rendita vitalizia per ricevere il riconoscimento del periodo durante il quale i contributi non sono stati versati.

La richiesta di rendita vitalizia o riscatto può essere fatta da:

  • il datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e desidera correggere il danno causato al dipendente;

  • il lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia attualmente in attività lavorativa che dopo la pensione;

  • i superstiti del lavoratore.

Sia il datore di lavoro che il lavoratore, o i superstiti di quest’ultimo, possono richiedere la costituzione della rendita vitalizia reversibile, a condizione che dimostrino l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, la qualifica del lavoratore e le retribuzioni percepite.

Anche coloro che non risultano mai assicurati presso l’INPS possono avanzare richiesta di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione. Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78.

La rendita vitalizia non può essere richiesta nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca del lavoro svolto escludevano l’obbligo assicurativo, sia in forma totale che parziale. Quest’ultimo include situazioni in cui la contribuzione versata è inferiore alle retribuzioni realmente ricevute.

Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte, e i contributi risultanti dal riscatto sono validi per determinare i diritti e la misura delle pensioni. Per tale riscatto, una volta accettata la richiesta, notificata tramite raccomandata, vengono indicati i dettagli relativi al pagamento e i termini per effettuare il versamento.

COME RICHIEDERE IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE

I lavoratori interessati possono richiedere il riscatto parziale o totale dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di 5 anni, presentando richiesta online all’INPS da questa pagina.

La domanda per il riscatto contributi agevolato va presentata all’INPS esclusivamente con modalità telematica, seguendo questi passaggi:


  • tramite il Contact Center multicanale INPS, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

  • in alternativa è possibile rivolgersi a patronati e intermediari dell’INPS che presenteranno la domanda online per nostro nome e conto.

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.

QUANTO COSTA IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONI

Il riscatto contributi pensione ha un costo variabile, che cambia in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

Riportiamo di seguito i casi differenti.

1) SISTEMA CONTRIBUTIVO

I periodi a partire dal 1º Gennaio 1996, che quindi rientrano nel sistema contributivo, possono essere riscattati applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dal mese di presentazione della domanda di riscatto.

ESEMPIO DI CALCOLO

Ecco un esempio pratico. Supponiamo che un laureato voglia riscattare 4 anni di laurea, dal 2002 al 2006, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Mettiamo anche il caso che abbia presentato domanda di riscatto il 31 Gennaio 2022. Con il riscatto ordinario si andrà a spendere poco più di 42.000 Euro.

Infatti, se la retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti è pari a 32.170 Euro e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%, si avrà: 32.170,00 x 33% = 10.616,10 x 4 anni = 42.464,40 Euro.

2) SISTEMA CONTRIBUTIVO ANTE 1996

Per il riscatto contributi con il sistema contributivo ante 1996, va fatta una specifica. Con il Messaggio n. 2564 del 07-07-2023, l’INPS ha infatti, spiegato come funziona la definizione delle domande di riscatto, rifacendosi a quelle della laurea nello specifico, qualora sia stata esercitata l’opzione inerente al sistema contributivo e i periodi da riscattare siano indispensabili per il perfezionamento dei requisiti. Le regole valgono per tutti i tipi di riscatti contributi pensione in cui si perfezionino i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo, vale a dire:

  • meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

  • almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

  • almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

In questi casi ci si può trovare di fronte a due possibilità:

  • assicurato che matura un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie;

  • assicurato che raggiunge il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno 5 dal 1996): l’onere da riscatto è determinato mediante il criterio della riserva matematica, facendo riferimento al contributo minimo per fare acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto e con il calcolo a percentuale per il restante periodo (agevolato in caso di riscatto del corso di studi universitario).

Il Messaggio n. 2564 del 07-07-2023 sottolinea anche che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 che per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

ESEMPIO DI CALCOLO

A titolo esemplificativo, nel Messaggio n. 2564 del 07-07-2023, l’INPS il caso di un soggetto non iscritto al 31 dicembre 1995 che alla data della domanda ha solo 14 anni di contribuzione. Presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a 4 anni collocati anteriormente al 1° gennaio 1996. Per effetto del riscatto si perfeziona sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione.

L’onere del riscatto corrispondente al contributo minimo (un mese) necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 è determinato con il criterio della riserva matematica, il restante periodo è, invece, determinato con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se l’interessato lo ha richiesto in fase di domanda). L’onere corrispondente ai 12 mesi di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.

In sintesi:

  • anni chiesti a riscatto = 4 = 48 mesi;
  • onere corrispondente a 1 mese ante 1996: 500 euro;
  • onere corrispondente agli altri periodi (47 mesi): 19.500 euro;
  • onere totale: 20.000 euro;
  • importo da versare in unica soluzione: 1 mese (calcolato con riserva matematica) + 11 mesi (determinati con calcolo a percentuale/agevolato) = 500 euro + (19.500:47*11) = 5.063 euro > trasformato in giorni sarà pari a 500 euro + (19.500:1410*330) = 5.063 euro;
  • importo totale da versare a rate (da suddividere in 119 rate): onere totale – onere della prima rata da versare in unica soluzione = 20.000 euro – 5.063 euro = 14.937 euro;
  • importo rata mensile: 14.937,00:119 = 125,52 euro.

3) SISTEMA RETRIBUTIVO

I periodi che, invece, si collocano nel sistema retributivo, sono riscattabili con un contributo che cambia in base a diversi fattori: età, periodo da riscattare, sesso, anzianità contributiva totale e retribuzioni degli ultimi anni.

A tal proposito è bene ricordare che, nel corso del 2023, per coprire un anno di contribuzione volontaria è necessario un budget minimo di 3.898 euro, in aumento rispetto ai 3.606 euro registrati lo scorso anno, come indicato dall’INPS nella Circolare n. 22/2023, che presenta le consuete tabelle per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’INPS.

Dunque, quanto costa riscattare 2 anni di contributi volontari? Per esempio, per determinare il costo di due anni di contributi volontari, si fa il seguente calcolo.

Il costo dei contributi a settimana è di 227,18 euro, moltiplicato per il 33%, equivalente a 74,97 euro. Pertanto, il costo per due anni di contributi volontari risulterà essere 74,97 euro moltiplicati per 104, risultando in un totale di 7.797 euro.

Quanto costano 5 anni di contributi per la pensione nel caso di un parasubordinato? A fini del calcolo del contributo volontario, si considera esclusivamente l’aliquota IVS vigente per coloro privi di tutela previdenziale (ovvero non assicurati e senza pensione), che per l’anno 2023 è pari al 33% (mentre è del 25% per i titolari di partita IVA).

Considerando che il minimale per l’accredito contributivo rimane fissato a 17.504 euro, l’importo minimo dovuto da parte dei contribuenti volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a 4.376,04 euro su base annua e 364,67 euro mensili per i professionisti, e a 5.776,32 euro su base annua e 481,36 euro mensili per tutti gli altri iscritti. Il costo di 5 anni di contributi sarebbe quindi pari a circa 21.000 o 25.000 euro nei casi citati.

COME PAGARE IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE

Come si fa a pagare il riscatto contributi pensione? L’equivalente economico per il riscatto contributi ai fini pensionistici va pagato all’INPS scegliendo una delle seguenti modalità:

  • in unica soluzione;

  • in rate mensili senza interessi, per un massimo di 120 rate.

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito Internet del sistema pagoPA all’indirizzo pagopa.gov.it.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. In questo caso basta recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda. La pratica, quindi, viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia, tuttavia, non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Inoltre:

  • in caso di pensionamento prima del pagamento completo, le rate restanti devono essere versate in un’unica soluzione;

  • se il riscatto viene richiesto da una persona già in pensione, il pagamento non può essere rateizzato, ma deve essere effettuato entro 60 giorni.

LA GUIDA ALLA RIFORMA PENSIONI

In questa guida vi illustriamo tutte le proposte e le novità sulla riforma del sistema previdenziale italiano a partire dal prossimo anno. Vi invitiamo a leggere anche la nostra guida alla Legge di Bilancio 2024 con il testo non definitivo della Manovra e del collegato fiscale in PDF. I testi sono allegati e scaricabili gratuitamente.

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Vi invitiamo a leggere l’articolo su come funzionerà l’aumento pensioni nel 2024 e quello sulle pensioni minime. A vostra disposizione anche la guida alle le modalità di pensionamento anticipato nel 2024.

Per approfondire, vi lasciamo la nostra guida al riscatto dei contributi pensione pagato dal datore di lavoro e il nostro articolo con focus su età pensionabile per donne e uomini nel 2024 e le novità 2025.

Potrebbe interessarvi infine approfondire la nuova proposta per la pensione minima a 1.000 euro al vaglio del Governo.

Per conoscere tutte le novità e gli approfondimenti vi invitiamo a visitare la sezione dedicata alle pensioni che viene costantemente aggiornata.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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