I contributi da riscatto permettono al lavoratore di vedersi accreditata una copertura pensionistica anche per periodi in cui non sono stati versati contributi previdenziali.
Nonostante alcune proposte di modifica discusse durante la Manovra 2026, il funzionamento è rimasto sostanzialmente invariato. Tuttavia, non è più possibile riscattare i cosiddetti “vuoti contributivi” come concesso in via sperimentale nel biennio 2024 2025.
Resta comunque possibile il riscatto dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro (es. tra due contratti a termine), che non ha scadenze ma requisiti più stringenti.
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come funziona, quali sono le novità, quanto costa e quali periodi si possono riscattare.
Indice:
COS’È IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE
Il riscatto contributi pensione è la procedura che permette di richiedere il diritto a conteggiare parzialmente o totalmente dei periodi non coperti da contribuzione previdenziale. Questo istituto, in pratica, consente di acquistare i contributi mancanti versando una somma di denaro all’INPS (o alla propria cassa professionale), trasformando periodi teoricamente privi di copertura in anni utili sia per il diritto alla pensione (anzianità contributiva) sia per la misura dell’assegno (l’importo mensile).
TIPOLOGIE DI PERIODI RISCATTABILI
Non tutti i momenti di inattività possono essere oggetto di riscatto. La legge individua categorie specifiche, ovvero:
- corso legale di laurea, infatti è possibile riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale del titolo (non i fuori corso), a condizione che il diploma sia stato effettivamente conseguito;
- lavoro all’estero, ma per i periodi di attività lavorativa svolti in Paesi non convenzionati con l’Italia;
- inoccupazione, ma solo per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 in cui non si è stati occupati né iscritti ad alcuna forma di previdenza;
- maternità facoltativa, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro.
La facoltà di riscattare fino a 5 anni di vuoti contributivi (relativi al periodo 1996-2023) è rimasta attiva per il biennio 2024-2025. La misura non è più operativa dal 1° gennaio 2026. Chi non ha presentato domanda entro il 31 dicembre 2025 non può più accedere a questo regime agevolato di riscatto per i periodi privi di occupazione. In questo caso, per alcuni appartenenti alle Forze di Polizia, valgono invece le nuove regole INPS per il riscatto pensione di Polizia e Guardia di Finanza.
Resta comunque possibile il riscatto dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro (es. tra due contratti a termine) secondo l’art. 7 del D.Lgs. 564/1996, che non ha scadenze ma requisiti più stringenti. In questo caso infatti il riscatto non è ammesso per qualsiasi interruzione, ma solo per quelle derivanti da lavori che la norma definisce discontinui, stagionali o temporanei. Se l’interruzione avviene dopo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per dimissioni o licenziamento), il periodo di inattività non è riscattabile tramite questo articolo, ma richiede solitamente il versamento di contributi volontari (previa autorizzazione).
Distinguere i vari periodi riscattabili è importante, perché il costo del riscatto non è fisso, ma dipende dall’età, dal sesso, dal periodo da riscattare e dalle retribuzioni percepite. Vediamo nel dettaglio come si calcola.
COME POSSO RISCATTARE I CONTRIBUTI MANCANTI
I lavoratori possono presentare domanda all’INPS per riscattare i contributi dei lavorativi senza obbligo contributivo, il periodo di studi o attività svolta all’estero, previo pagamento del relativo costo.
Per ottenere il riscatto, è necessario aver versato almeno un contributo settimanale all’INPS in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo aver conseguito la laurea o titoli equiparati.
È possibile richiedere il riscatto all’INPS solo dopo aver iniziato l’attività lavorativa. Tuttavia, il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.
Una volta riscattati, tali contributi sono considerati validi per soddisfare i requisiti di anni di contribuzione necessari per accedere alla pensione di vecchiaia o ad altri tipi di trattamenti pensionistici, come quelli illustrati in questa guida.
COME RICHIEDERE IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE
I lavoratori interessati possono richiedere il riscatto parziale o totale dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di 5 anni, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il sito web INPS, accedendo a questa pagina con SPID, CNS o CIE, attraverso il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- chiamando il Contact center multicanale, da telefono fisso al numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare al numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- rivolgendosi a istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Come chiarito nella circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78, può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. Tuttavia, nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL RISCATTO CONTRIBUTI
Come precisato nella circolare INPS n.69 del 29 maggio 2024, cui regole sono valide anche nel 2026, possono richiedere il riscatto dei contributi della pensione i seguenti gruppi di lavoratori:
- lavoratori dipendenti (come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coltivatori, ecc) iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- gli autonomi iscritti alle forme sostitutive e alle gestioni speciali e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
COME PAGARE IL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE
Come confermato dalla circolare INPS n.69 del 29 maggio 2024, l’equivalente economico per il riscatto contributi ai fini pensionistici va pagato all’INPS scegliendo una delle seguenti modalità:
- in unica soluzione;
- in rate mensili senza interessi, per un massimo di 120 rate, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito Internet del sistema pagoPA a questo indirizzo.
È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. In questo caso basta recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda. La pratica, quindi, viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia, tuttavia, non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Inoltre:
- in caso di pensionamento prima del pagamento completo, le rate restanti devono essere versate in un’unica soluzione;
- se il riscatto viene richiesto da una persona già in pensione, il pagamento non può essere rateizzato, ma deve essere effettuato entro 60 giorni.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
- Circolare INPS n. 65/2008;
- Circolare numero 78 del 29-05-2019;
- testo finale della Legge di Bilancio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42);
- Circolare numero 6 del 30-01-2026
- Circolare numero 14 del 09-02-2026.
LA GUIDA ALLE PENSIONI 2026
Per approfondire l’argomento, vi consigliamo di leggere la nostra guida alle pensioni 2026 e l’articolo che spiega quando si può andare in pensione, con tutti i requisiti specificati.
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