L’equo compenso è un principio che stabilisce che la remunerazione percepita da un professionista per un servizio reso deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro che viene svolto.
In vigore con nuove regole dal 2023, la normativa dell’equo compenso è tornata sotto i riflettori con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5741 del 2025.
Tale sentenza infatti, ha stabilito che cosa si intende per “equo compenso” negli appalti pubblici.
In questo articolo vi spieghiamo cos’è l’equo compenso, cosa prevede la normativa e quali sono le novità 2025.
Indice:
COS’È L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso è la retribuzione minima che un professionista deve percepire in base alla qualità e alla quantità del lavoro che ha svolto. In passato era riservato solo agli avvocati, ma dal 2017 l’equo compenso è stato allargato ad altre categorie di professionisti e di lavoratori autonomi come – ad esempio – i consulenti del lavoro, i commercialisti, i medici, gli psicologi, gli architetti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un ordine o albo professionale.
Il principio dell’equo compenso è stato introdotto in Italia con il Decreto legge numero 148 del 2017, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2018 e applicato a tutti i professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81. Successivamente, con la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023 sono entrate in vigore le nuove regole per l’equo compenso, tuttora in vigore. Poi, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5741 del 2025 sono emerse importanti novità sull’applicazione della normativa nelle gare con la PA.
Vediamo quali sono.
NOVITÀ 2025 SULL’EQUO COMPENSO
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5741 del 2025, riguardante una gara per servizi di ingegneria e architettura, mette in chiaro cosa si intende per “equo compenso” negli appalti pubblici e alcune novità applicative della normativa in materia.
Questa pronuncia, a 2 anni dall’entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici, interviene sulla possibilità di proporre ribassi economici nelle gare basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, senza intaccare il compenso minimo dei professionisti. La normativa prevede infatti, che alcune voci possono essere ribassate, ma non quelle legate al compenso professionale.
Nel caso in esame, un concorrente ha rispettato formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ma ha abbattuto del tutto le spese accessorie, riducendo di fatto il valore del compenso minimo previsto. Il TAR inizialmente ha ritenuto legittima l’offerta, ma il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione, considerando che la proposta, pur formalmente corretta, violava sostanzialmente il principio dell’equo compenso.
Questa sentenza introduce un orientamento più severo per le Stazioni Appaltanti. Cioè, anche un’offerta conforme alle regole può essere esclusa se, in sede di verifica, si evidenzia una riduzione indebita del compenso professionale. Inoltre, la decisione richiama più norme del Codice, consolidando il ruolo centrale dell’equo compenso.
Scopriamo insieme quali sono le regole che disciplinano i compensi per i professionisti, in vigore dal 2023.
COSA PREVEDE LA DISCIPLINA SULL’EQUO COMPENSO
Ecco cosa prevede la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, attualmente in vigore:
- si applica a diversi professionisti (tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche) e la committenza vale anche per tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;
- definisce la nullità delle clausole vessatorie, cioè quelle che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri. La norma annulla anche specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;
- il giudice ha il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
- ordini e collegi professionali hanno dovuto adottare, negli ultimi 2 anni, delle disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso;
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi lì individuati siano equi fino a prova contraria;
- la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo;
- una specifica decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso. Ovvero, stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione;
- la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativa data di riferimento;
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso la possibilità di avviare un’azione di classe (class action), proposta dalle rappresentanze professionali in caso di mancato rispetto dell’equo compenso;
- ha istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. Questo organismo è incaricato di vigilare sull’applicazione delle regole, esprimere pareri e segnalare eventuali violazioni. L’organo, composto da rappresentanti istituzionali e professionali, non prevede alcun compenso per i suoi membri. L’Osservatorio è stato nominato con questo Decreto nel 2024.
Vediamo chi coinvolge l’equo compenso, sulla base di quali parametri e come viene calcolato.
A CHI E QUANDO SI APPLICA L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso si applica a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dall’iscrizione a ordini, albi o collegi professionali, come identificati dall’articolo 1 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81.
Inoltre, si applica per i rapporti professionali regolamentati da convenzioni che coinvolgono:
- banche;
- imprese assicurative;
- società controllate dalle imprese sopra citate, loro mandatari e imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 1 milione di euro nell’anno precedente;
- Pubbliche Amministrazioni o società a partecipazione pubblica.
La norma, però, esclude dall’ambito di applicazione:
- le società veicolo di cartolarizzazione;
- gli agenti della riscossione.
Questi ultimi hanno l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera. Devono tener conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
COME SI CALCOLA L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso è fissato da vari Decreti Ministeriali che interessano le diverse categorie professionali.
I Decreti fissano, cioè, determinati parametri che serviranno a calcolare, poi, l’equo compenso. Ad esempio, l’equo compenso per un avvocato viene determinato in base alle regole del Codice deontologico forense in materia di equo compenso, adottate dal Consiglio nazionale forense con Delibera n. 275, del 23 Febbraio 2024 pubblicata sulla GU n. 102 del 3 Maggio 2024.
L’attuale normativa in materia, prevede anche che i parametri che fissano la retribuzione per ogni prestazione devono essere aggiornati con cadenza biennale.
COME FUNZIONA
L’equo compenso funziona mediante la fissazione di una soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una determinata prestazione. Alla luce della determinazione di questa soglia, vi sono delle regole da rispettare nel momento in cui il professionista e il cliente sottoscrivono un contratto.
Bisogna verificare che non vi siano nel contratto delle clausole vessatorie. Cioè, delle disposizioni contrattuali che creano uno squilibrio a sfavore di una delle parti coinvolte nel contratto e comportano la non equità del compenso pattuito tra i due firmatari. Possono essere considerate vessatorie e, perciò, comportare la nullità del contratto, per esempio, delle clausole che:
- non prevedono un compenso equo e proporzionato all’attività prestata;
- vietano al libero professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione e, dunque, lo costringono ad anticipare spese;
- prevedono il riconoscimento di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri in vigore per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti a collegi e ordini;
- attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto.
In questi casi, la normativa specifica che le clausole sono nulle, ma la nullità:
- non travolge l’intero contratto quando riguarda le clausole contrattuali;
- opera solo a vantaggio del professionista;
- può essere rilevata anche d’ufficio.
Accertato il fatto che il professionista non abbia ricevuto l’equo compenso e che nel suo contratto vi siano clausole vessatorie, cosa accade se non si rispettano i parametri stabiliti dalla norma? Scopriamo i dettagli
COSA ACCADE SE NON SI RISPETTA
Se un professionista non riceve quello che viene determinato dai parametri dei vari Decreti come equo compenso può appellarsi al giudice del tribunale ordinario per far valere il suo diritto. Ma, vi sono anche altre nuove tutele. Ovvero:
- in caso di clausole vessatorie presenti nel contratto, si può chiedere l’intervento del giudice ordinario. Il giudice può dichiarare nulle le clausole vessatorie e determinare il compenso dovuto al professionista. In tal caso, si condannando il committente a pagare la differenza tra l’equo compenso stabilito e quanto già versato al professionista. Il giudice può anche prevedere la condanna al pagamento di un indennizzo, senza pregiudizio, al diritto al risarcimento del danno;
- per tutelare i diritti omogenei dei professionisti, può essere prevista una class action (l’azione di classe), che può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine di appartenenza. Tuttavia, il professionista ha anche la possibilità di agire individualmente;
- l’ordine professionale può emettere un parere di congruità sul compenso. Tale parere emesso dall’ordine o dal collegio acquista l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Cioè, vale come documento che accerta il diritto del creditore e in base a quel parere è possibile iniziare l’esecuzione forzata.
IL TESTO DELLA LEGGE SULL’EQUO COMPENSO
Mettiamo a vostra disposizione il testo definitivo della Legge 21 Aprile 2023, n. 49 (Pdf 69 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023. La legge è entrata in vigore a partire dal 20 Maggio 2023, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione in GU ed è tuttora operativa. Sulla norma è intervenuta, come accennato, anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5741 del 2025 (Pdf 192 Kb).
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