Equo compenso professionisti: cos’è e nuove regole 2023

Ecco le nuove regole e le tutele per l’applicazione dell’equo compenso per i professionisti

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La revisione normativa dell’equo compenso delle prestazioni professionali entra in vigore il 20 maggio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma solo pochi ordini professionali si sono già adeguati alla nuova normativa.

L’equo compenso è un principio che stabilisce che la remunerazione percepita da un professionista per un servizio reso deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro che viene svolto.

In questa guida vi spieghiamo cos’è l’equo compenso, a chi si rivolgono le nuove regole e cosa prevede la normativa.

COS’È L’EQUO COMPENSO

L’equo compenso è la retribuzione minima che un professionista deve percepire in base alla qualità e alla quantità del lavoro che ha svolto. In passato era riservato solo agli avvocati, ma dal 2017 l’equo compenso è stato allargato ad altre categorie di professionisti e di lavoratori autonomi come – ad esempio – i consulenti del lavoro, i commercialisti, i medici, gli psicologi, gli architetti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un ordine o albo professionale.

Il principio dell’equo compenso è stato introdotto in Italia con il Decreto legge numero 148 del 2017, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2018 e applicato a tutti i professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Dal 2021, il Parlamento ha iniziato una revisione normativa dell’equo compenso introducendo – tra le altre cose – una serie di novità necessarie per via dell’entrata in vigore della Riforma Catarbia.

La revisione è stata approvata alla Camera in via definitiva il 12 aprile 2023. Il testo della norma sull’equo compenso, ovvero la Legge 21 aprile 2023, n. 49 è stata pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023. E’ entrata in vigore il giorno 20 maggio 2023. Vediamo quali sono le nuove regole introdotte.

NOVITÀ 2023 SULL’EQUO COMPENSO

Il testo del provvedimento sull’equo compenso si compone di 13 articoli e modifica parzialmente la disciplina sul compenso e rafforza la tutela del professionista. Analizziamo le novità e le nuove regole che disciplinano l’equo compenso per i professionisti.

Ecco cosa introduce la nuova normativa:

  • amplia la platea di riferimento della norma, sia per quanto riguarda i professionisti interessati (tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche) sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

  • disciplina la nullità delle clausole vessatorie, cioè quelle che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri. Annulla anche ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;

  • rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;

  • ordini e collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso;

  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi lì individuati siano equi fino a prova contraria;

  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo;

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso. Ovvero stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione;

  • disciplina la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativa data di riferimento;

  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso la possibilità di avviare un’azione di classe (class action), proposta dalle rappresentanze professionali in caso di mancato rispetto dell’equo compenso;

  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso.

Prima di vedere nel dettaglio quali sono le novità, vediamo chi coinvolge l’equo compenso, sulla base di quali parametri e come viene calcolato.

A CHI SI APPLICA L’EQUO COMPENSO

L’equo compenso si applica a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dall’iscrizione a ordini, albi o collegi professionali, come identificati dall’articolo 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

L’equo compenso però – prima dell’attuale riforma – valeva esclusivamente per i rapporti professionali regolamentati da convenzioni che coinvolgono:

  • banche;
  • imprese assicurative.

Secondo la nuova normativa, l’applicazione dell’equo compenso si estende anche ai rapporti professionali regolamentati da convenzioni che coinvolgono:

  • società controllate dalle imprese sopra citate, loro mandatari e imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 1 milione di euro nell’anno precedente;
  • Pubbliche Amministrazioni o società a partecipazione pubblica.

La nuova norma, inoltre, esclude dall’ambito di applicazione dell’equo compenso:

  • le società veicolo di cartolarizzazione;
  • gli agenti della riscossione.

Questi ultimi hanno l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera. Devono tener conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione  richiesta.

COME SI CALCOLA L’EQUO COMPENSO

L’equo compenso è fissato da vari Decreti Ministeriali che interessano le diverse categorie professionali.

I Decreti fissano, cioè, determinati parametri che serviranno a calcolare, poi, l’equo compenso. Ad esempio, l’equo compenso per un avvocato viene determinato in base ai parametri del Decreto del ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014. La nuova normativa prevede anche che i parametri che fissano la retribuzione per ogni prestazione devono essere aggiornati con cadenza biennale.

COME FUNZIONA L’EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI

La legge stabilisce come equo compenso la soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una determinata prestazione. Alla luce della determinazione di questa soglia, vi sono delle regole da rispettare nel momento in cui il professionista e il cliente sottoscrivono un contratto.

Bisogna verificare che non vi siano nel contratto delle clausole vessatorie. Cioè, delle disposizioni contrattuali che creano uno squilibrio a sfavore di una delle parti coinvolte nel contratto e comportano la non equità del compenso pattuito tra i due firmatari. Possono essere considerate vessatorie e, perciò, comportare la nullità del contratto, per esempio, delle clausole che:

  • non prevedono un compenso equo e proporzionato all’attività prestata;

  • vietano al libero professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione e, dunque, lo costringono ad anticipare spese;

  • prevedono il riconoscimento di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri in vigore per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti a collegi e ordini;

  • attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto.

In questi casi, la normativa specifica che le clausole sono nulle, ma la nullità:

  • non travolge l’intero contratto quando riguarda le clausole contrattuali;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d’ufficio.

Accertato il fatto che il professionista non abbia ricevuto l’equo compenso e che nel suo contratto vi siano clausole vessatorie, la nuova normativa approvata dal Parlamento prevede diverse strade d’opposizione per l’interessato.

COSA ACCADE SE NON SI RISPETTA L’EQUO COMPENSO

Cosa succede se un professionista non riceve quello che viene determinato dai parametri dei vari Decreti come equo compenso? Secondo le precedenti leggi in vigore, il professionista poteva appellarsi al giudice del tribunale ordinario per far valere il suo diritto.

La nuova normativa sull’equo compenso chiarisce però, anche nuove tutele, ovvero che:

  • in caso di clausole vessatorie presenti nel contratto, si può chiedere l’intervento del giudice ordinario. Il giudice può dichiarare nulle le clausole vessatorie e determinare il compenso dovuto al professionista. In tal caso, si condannando il committente a pagare la differenza tra l’equo compenso stabilito e quanto già versato al professionista. Il giudice può anche prevedere  la condanna al pagamento di un indennizzo, senza pregiudizio, al diritto al risarcimento del danno;

  • per tutelare i diritti omogenei dei professionisti, può essere prevista una class action (l’azione di classe), che può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine di appartenenza. Tuttavia, il professionista ha anche la possibilità di agire individualmente;

  • l’ordine professionale può emettere un parere di congruità sul compenso. Tale parere emesso dall’ordine o dal collegio acquista l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Cioè, vale come documento che accerta il diritto del creditore e in base a quel parere è possibile iniziare l’esecuzione forzata.

NASCE L’OSSERVATORIO SULL’EQUO COMPENSO

La nuova norma sull’equo compenso prevede la nascita di un organismo di monitoraggio. Si tratta dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso che ha i seguenti compiti:

  • vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni;

  • segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull’equo compenso;

  • presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L’osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da:

  • un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
  • un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
  • due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali.

Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

IL “RITARDO” DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Come vi abbiamo spiegato finora, la Legge sull’equo compenso è entrata in vigore il 20 maggio 2023 eppure, alla vigilia dell’autunno 2023, sono pochissimi gli ordini professionali che si sono messi in regola con gli adempimenti previsti.

Per tali motivi, il Ministero della Giustizia ha inviato una lettera ai Consigli nazionali delle professioni ordinistiche per chiedere informazioni sull’aggiornamento dei “Regolamenti interni previsti per sanzionare quei professionisti disposti ad accettare compensi non equi”.  Per ora, solo gli ingegneri hanno introdotto tale regolamento. Le altre professioni non hanno ancora concluso l’iter di aggiornamento.

Insomma, i problemi applicativi sono ancora tanti a causa dei ritardi degli ordini e dei dubbi di COLAP, ovvero il Coordinamento libere associazioni professionali, spiegati in questa nota stampa del 4 luglio 2023. COLAP chiede l’apertura di un tavolo permanente (da affiancare all’Osservatorio) con il Governo per mantenere aperto il confronto tra professionisti e MIMIT, in modo da monitorare e aggiornare i parametri di riferimento, anche considerando la difficoltà a stabilire un tariffario in un mercato professionale molto diverso dalle professioni regolamentate. Vi terremo aggiornati sulle novità.

IL TESTO DELLA LEGGE SULL’EQUO COMPENSO

Mettiamo a vostra disposizione il testo definitivo della Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Pdf 69 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023. Precisiamo che l’approvazione in via definitiva in Parlamento è avvenuta il 12 aprile 2023. La legge è entrata in vigore a partire dal 20 maggio 2023, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione in GU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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