Disponibile dal 19 settembre 2023 la domanda per richiedere la pensione docenti e personale ATA.
Il Ministero dell’Istruzione e l’INPS hanno fornito le indicazioni operative relative alle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2023.
L’avvio della domanda per la pensione del personale della scuola è finalizzato a velocizzare tutte le procedure che servono per arrivare la prossima estate a realizzare, nei tempi utili, le assunzioni in ruolo e i contratti a tempo determinato di docenti e ATA (l’anno scorso le istanze erano possibili dal 12 settembre).
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come funziona la pensione scuola 2024, quali sono i requisiti per ottenerla e le scadenze per presentare domanda.
Indice:
COME FUNZIONA LA PENSIONE DOCENTI E ATA 2024
È possibile richiedere la pensione per docenti e ATA con efficacia dal 2024. Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione il Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185 e la Circolare MI – INPS n. 54257 del 18-08-2023, condivisa con l’INPS, che forniscono indicazioni operative e requisiti per il personale scolastico relativamente alle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2024. Chiariti anche i termini entro cui richiedere l’APE sociale, Opzione donna, Quota 100, Quota 102 e Quota 103.
Secondo quanto indicato dal ministero, dunque, docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno presentare le loro richieste di pensionamento a partire dal 19 settembre 2023. Il termine per l’inserimento delle domande è:
- 23 ottobre 2023 per docenti e personale ATA;
- 28 febbraio 2024 solo per i dirigenti scolastici.
Ma vediamo insieme quanti anni di servizio deve avere un insegnante per andare in pensione, chi può andare in pensione anticipata e come fare la domanda di pensione da docente o da personale ATA.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PENSIONE SCUOLA 2024
Secondo quanto ribadito dal Ministero dell’Istruzione, può fare domanda di pensione, con effetto dal 1° settembre 2024, il personale a tempo indeterminato della scuola, ovvero:
- docenti e personale educativo;
- dirigenti scolastici;
- personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Queste categorie possono presentare non solo domanda di pensione, ma anche le domande di:
- dimissioni volontarie;
- trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.
SCADENZA DOMANDA PENSIONE SCUOLA 2024
Quando escono i pensionamenti scuola 2024? Quando si può fare domanda? Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le domande per la pensione docenti e personale ATA 2024 possono essere presentate a partire dal 19 settembre 2024 e fino al 23 ottobre 2023. Solo i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2024. La domanda di pensione e le altre cessazioni hanno effetto dal 1° settembre 2024.
SCADENZA DOMANDA TRASFORMAZIONE TEMPO PARZIALE
Il termine del 23 ottobre 2023 per la domanda deve essere osservato anche dal personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Questa possibilità è riconosciuta, si ricorda, a coloro che:
- hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini);
- non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
È necessario però, per questi casi, che ricorrano le condizioni previste dal Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
REQUISITI DOMANDA DI PENSIONE INSEGNANTI E ATA 2024
La pensione insegnanti 2023, nonché quella per gli ATA e i dirigenti scolastici, come specificato dalla tabella ministeriale che accompagna il Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185, si differenzia a seconda dei requisiti anagrafici e contributivi raggiunti. Vediamo i dettagli.
1) PENSIONE DI VECCHIAIA
Devono presentare domanda di pensione di vecchiaia coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2024. I requisiti per questo tipo di pensione sono:
- 67 anni di età al 31 agosto 2024 (d’ufficio) o al 31 dicembre 2024 (a domanda) con minimo 20 anni di contributi. A disciplinarla è l’articolo 24, commi 6 e 7 della Legge n.214 del 2011;
- 66 anni e 7 mesi di età al 31 dicembre 2024 e anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024. I requisiti per questa domanda per la pensione scuola sono disciplinati dall’articolo 1, commi da 147 a 153 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Senza opportuna domanda all’INPS, i docenti e i lavoratori ATA sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2025. Infatti, senza prima formalizzare le dimissioni nei termini indicati dal MI, non è poi possibile presentare domanda di pensione scuola all’INPS nei primi mesi del 2024.
2) PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI O APE SOCIALE
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024.
Per ottenere la pensione anticipata o quella per lavori cosiddetti “gravosi” che danno diritto all’APE sociale, docenti e ATA devono aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 e in particolare, quelli contributivi che sono:
- 41 anni e 10 mesi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La Circolare n. 54257 del 18-08-2023 spiega anche che nell’elenco delle professioni “gravose” che danno diritto all’APE sociale vi è anche quella di “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4.
3) OPZIONE DONNA
Devono presentare domanda di pensione con Opzione donna, docenti, dirigenti e ATA con questi requisiti maturati al 31 dicembre 2021:
- anzianità contributiva di 35 anni;
- 58 anni di età.
Per chi vuole andare in pensione con Opzione Donna con i requisiti maturati al 31 dicembre 2022, valgono regole diverse, come stabilite dalla Legge di Bilancio 2023. Ovvero:
- 35 anni di anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2022;
- 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).
Inoltre, possono richiedere tale tipo di pensione anticipata con i requisiti maturati al 31 dicembre 2022 coloro che:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il 2° grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Per maggiori dettagli su come funziona Opzione Donna 2023, vi consigliamo di leggere questa guida. In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate alla pensione Opzione Donna, però la Circolare n. 54257 del 18-08-2023 spiega che, nel mondo della scuola, queste ultime verranno considerate in subordine a chi ha già i requisiti per la pensione di vecchiaia.
4) QUOTA 100 E QUOTA 102
Possono presentare domanda di pensione con Quota 100 e Quota 102, come definito dal MI, docenti, dirigenti e ATA con:
- 62 anni di età e 38 di contributi maturati al 31 dicembre 2021 (Quota 100);
- 64 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2022 (Quota 102).
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate alla pensione Quota 100 e Quota 102, però, queste ultime verranno considerate in subordine a chi ha già i requisiti per la pensione di vecchiaia.
5) QUOTA 103
Possono presentare domanda di pensione con Quota 103 coloro in possesso dei seguenti requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023, ovvero:
- 41 anni di anzianità contributiva minima;
- 62 anni di età.
Anche in questo caso, le domande di dimissioni volontarie finalizzate alla pensione Quota 103, queste ultime verranno considerate in subordine a chi ha già i requisiti per la pensione di vecchiaia.
CALCOLO PENSIONE DOCENTI E ATA 2024
Qual è l’importo della pensione di un collaboratore scolastico? Come si calcola la pensione docenti? Il calcolo dell’importo medio di pensione di un insegnante o ATA non si determina in maniera univoca. Dipende, infatti, da contributi versati e metodo di calcolo della pensione che si adotta in base a quando il dipendente ha iniziato a lavorare. Il sistema è:
- misto, se si hanno meno di 18 anni di contributi versati a fine 1995, cioè sia retributivo che contributivo puro;
- retributivo, se si hanno prima del 1995 contributi già versati;
- contributivo, se si è iniziato il lavoro dopo il 1° gennaio 1996: in tal caso si considerano esclusivamente i contributi versati nel corso della propria vita professionale.
Per conoscere l’importo esatto della propria pensione con l’aiuto di un simulatore, vi consigliamo di leggere la nostra guida.
COME PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE
Le domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2024 e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- i Dirigenti Scolastici, il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed ATA di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” accessibile a questo indirizzo, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS;
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023 (nel caso di docenti o ATA). Successivamente, le domande di pensione scuola compilate vanno inviate all’INPS con la procedura online accedendo tramite:
- Contact Center, chiamando il numero 803 164;
- rivolgendosi per assistenza gratuita ai Patronati.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
La richiesta di pensione dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis, ovvero i documenti, che si trovano sulla piattaforma ministeriale. In particolare, vi sono le domande di cessazione ordinarie:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- Quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021, “Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022, “Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- Quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023, “Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- Opzione Donna con requisiti al 31 dicembre 2021, “Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)”. Oppure, nel caso di Opzione Donna con requisiti al 31 dicembre 2022, “Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197)”.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Vale la pena ricordare, come già anticipato, che coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024 al Ministero.
L’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, accerterà il diritto al trattamento pensionistico del personale richiedente entro il 22 aprile 2024.
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
La Circolare n. 54257 del 18-08-2023 contiene, inoltre, indicazioni sui trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto (TFS e TFR) per le pensioni anticipate. Nel testo si legge che al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR per chi ottiene la pensione anticipata, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi INPS di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l’importo oggetto di finanziamento.
Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l’utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione a TFS e TFR. Per quanto riguarda il TFS, si richiama l’attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.
In particolare, con la Circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la comunicazione dei dati giuridico economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella Circolare, l’invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 1° gennaio 2023, anche per il TFR.
Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2024, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Per maggiori dettagli sulle istruzioni contabili, vi invitiamo a leggere il paragrafo dedicato nella Circolare MI – INPS n. 54257 del 18-08-2023
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185 (Pdf 237 Kb);
- Circolare MI – INPS n. 54257 del 18-08-2023 (Pdf 402 Kb) – Tabella riepilogo pensioni scuola 2024 (Pdf 129 Kb).
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento sulla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). Per avere maggiori informazioni sul requisiti anagrafici per andare in pensione vi consigliamo questo approfondimento.
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