“Quota 103” è il sistema di pensione anticipata introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che, con ogni probabilità, verrà sostituito da Quota 104 a partire dal 1° gennaio 2024.
Quota 103 rappresenta lo strumento di flessibilità in uscita che, a determinate condizioni, anticipa la pensione di 5 anni. Più precisamente, Quota 103 permette di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, requisiti da maturare entro l’anno.
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona la pensione Quota 103, a chi si rivolge, come si applica, il limite dell’assegno, quali sono le finestre temporali, come fare domanda e le ultime novità sul tema in vista del 2024.
CHE COS’È QUOTA 103?
Quota 103 è una forma di pensione anticipata che permette l’accesso al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni d’età (la somma di questi valori dà appunto “103”) maturati entro il 31 dicembre 2023, facendo riferimento quindi ai nati nel 1960 – 1961.
Si tratta di uno strumento che segue il sistema delle “quote”, come la ormai vecchie e non più attive Quota 100 o Quota 102 che permette un’uscita anticipata dal lavoro solo ai lavoratori nati in un certo anno.
QUOTA 103, COME CAMBIA DAL 2024
Arriverà la proroga per la Quota 103 nel 2024? Inizialmente il DEF 2023 e la NADEF 2023 2024 hanno lasciato intendere di sì. Ma, tra le novità della Legge di Bilancio 2024, con una norma si prevede la fine di questa misura e l’arrivo di Quota 104.
Quota 104 dal 2024 consente il pensionamento a 63 anni con 41 anni di contributi. Questa opzione è affiancata da incentivi per prolungare la vita lavorativa e potenziali penalizzazioni per chi cerca di anticipare il pensionamento, simili al “bonus Maroni”.
Vi aggiorneremo sui dettagli non appena saranno definiti dalla Legge di Bilancio 2024 ufficiale. Intanto vediamo i dettagli su Quota 103, valida fino al 31 dicembre 2023.
TETTO MASSIMO PER PENSIONE QUOTA 103
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, pur non prevedendo penalizzazioni per chi sceglie questo prepensionamento, per il 2023 il Parlamento ha stabilito un tetto massimo per l’assegno pensionistico che non potrà essere superiore a 5 volte il valore dell’assegno minimo (cioè a 2.818,7 euro).
Un limite da rispettare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contributi versati).
COME FUNZIONA QUOTA 103
Per chi decide di andare in pensione con quota 103 non vi è alcuna penalizzazione circa il criterio di calcolo dell’assegno, ma solo un tetto massimo per il trattamento riconosciuto.
In buona sostanza, si applicherà il sistema retributivo – assegno calcolato sullo stipendio – sulla anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e, poi, il sistema contributivo – assegno calcolato solo sui contributi versati – dal 1° gennaio 1996.
Tuttavia, chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia non potrà ricevere un assegno superiore a 5 volte quello minimo, ossia sopra i 2.818,7 euro lordi. Quindi, tra i 62 e i 67 anni (età necessaria per la pensione di vecchiaia) chi sceglie Quota 103 dovrà rinunciare a un trattamento superiore a 5 volte l’assegno minimo. Dai 67 anni in poi, invece, riceverà l’assegno che gli spetta secondo la sua specifica situazione contributiva.
Si ricorda, infine, che nel 2022 le pensioni minime ammontavano a 525,38 euro mensili circa, ma che nel 2023 sono aumentate a 563,74 euro, come vi spieghiamo in questa guida sulle rivalutazioni pensioni 103.
Per questi motivi, considerando il valore della pensione minima di 563,74 euro, chi va in pensione prima dei 67 anni di età non potrà ricevere un assegno pensionistico superiore a 2.818,7 euro. Dunque, non vi sono penalizzazioni con Quota 103, ma solo limiti.
Se volete conoscere altre novità per le pensioni minime in Legge di Bilancio 2023, vi invitiamo a leggere questo focus. Vediamo quali sono i requisiti di Quota 103.
FINESTRE TEMPORALI QUOTA 103
Nella Circolare n. 27 del 10-03-2023, l’INPS ha chiarito i dettagli sull’entrata in vigore di Quota 103 e sulle finestre temporali relative alla sua applicazione nel 2023.
Con questa nota stampa dell’11 maggio 2023, l’INPS ha anche confermato di aver aggiornato la procedura di accesso a Quota 103. Come tutti gli strumenti flessibilità in uscita di questo tipo, per accedere a Quota 103 sono previste finestre di attesa differenti, ossia periodi più o meno lunghi tra la maturazione dei requisiti e il riconoscimento del primo assegno pensionistico.
Più precisamente:
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Chi li ha maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023, consegue il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”). Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta “finestra”.
- i lavoratori pubblici, che hanno maturato i requisiti della Quota 103 entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. Coloro che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023. Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo 1°successivo all’apertura della cosiddetta finestra. Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
COME PRESENTARE DOMANDA PER QUOTA 103
Con il Messaggio n. 754 del 21-02-2023, l’INPS ha chiarito che le domande per Quota 103 (valide solo fino al 31 dicembre 2023) possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). Si dovrà seguire il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- chiamando il Contact Center INPS Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgendosi agli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge che danno supporto nell’invio della domanda utilizzando i servizi telematici offerti dall’INPS.
Inoltre, con questa nota stampa dell’11 maggio 2023, l’INPS ha anche annunciato l’aggiornamento della procedura di accesso a Quota 103. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la guida su come fare domanda per pensione Quota 103 entro il 31 dicembre 2023. Dopo di che, l’anticipo pensionistico sarà previsto nel 2024 tramite le nuove modalità di richiesta di pensione Quota 104.
CUMULABILITÀ
L’INPS nella Circolare n. 27 del 10-03-2023 chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma dispone anche che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A QUOTA 103
A decorrere dal 1° gennaio 2023 è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva.
Secondo quanto specifica l’INPS nella Circolare n. 27 del 10-03-2023, la concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata 103 è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Gli accordi sindacali, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Poi, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Infine, il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
TERMINI PAGAMENTO TFR TFS CON QUOTA 103
Per chi accede a Quota 103, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia. Come chiarito dalla Circolare n. 27 del 10-03-2023, quindi, si avrà diritto al TFR o TFS dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
COME FUNZIONA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Per quanto concerne il personale scolastico, Quota 103 non prevede finestre di attesa per percepire l’assegno pensionistico. Tali dipendenti hanno una sola possibilità di uscita annuale che corrisponde alla data del 1° settembre di ogni anno. Così come previsto dall’articolo 59, comma 9, della Legge 449 del 1997, per il personale scolastico, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico.
Cioè, se l’interessato matura i requisiti richiesti per la pensione Quota 103, durante l’anno 2023, potrà andare in pensione dal 1° settembre 2023. I requisiti sono riassunti anche in questa nota stampa INPS dell’11 maggio 2023.
BONUS MARONI PER CHI NON SCEGLIE QUOTA 103
A Quota 103, il Parlamento ha anche affiancato il cosiddetto bonus Maroni (dal nome del politico venuto a mancare a novembre 2022).
Parliamo di un esonero pari al 33% della contribuzione per i lavoratori che – pur essendo in possesso dei requisiti per il prepensionamento con Quota 103 – decidono di restare al lavoro. Inizialmente il bonus era stato proposto solo al 10%, poi incrementato.
Per tutti i dettagli su questo esonero contributivo vi consigliamo il nostro approfondimento dedicato.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;
- Messaggio INPS n. 754 del 21-02-2023 (PDF 85,5 kb);
- Circolare n. 27 del 10-03-2023 (Pdf 118 Kb).
- Comunicato INPS del 15 marzo 2023 (Pdf 94,4 KB) in cui l’Istituto comunica l’avvio della procedura di domanda;
- Comunicato INPS dell’11 maggio 2023 (Pdf 87 Kb);
- Osservatorio INPS sulle pensioni decorrenti pubblicato a luglio 2023.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo anche il nostro articolo sulla riforma pensioni 2024 che conferma la pensione lavoratori precoci, pensione anticipata ordinaria e riassume tutte le novità in arrivo. Cambiano, tra l’altro, Opzione donna e APE sociale da gennaio, lasciando il posto a Opzione donna mobile 2024.
Interessante anche il focus sul nuovo assegno universale anziani che potete scoprire leggendo questo approfondimento. A vostra disposizione infine la nostra guida liquidazione Quota 103 , valida entro il 31 dicembre 2023 e l’approfondimento sul riscatto contributi pensione nel 2024.
Vi consigliamo anche la lettura dei nostri articoli su pensione giovani con assegno di garanzia o pensione Quota 96, ancora al vaglio. Tali proposte potrebbero essere prese in considerazione dal Parlamento nell’analisi della Legge di Bilancio 2024. Stesso discorso anche per la pensione part time, al vaglio dell’esecutivo.
Inoltre, per conoscere tutte le novità per i pensionati, vi invitiamo a visitare questa sezione. Per restare aggiornati su tutte le novità è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram.
Se le pensioni minime aumentano, per la 103 ci sarà un aumento superiore a € 2.818 attuali
Buon giorno
Ho 37 e mezzo di contributi italiani 99 settimane di disoccupazione naspi e due anni svizzeri ho 62 anni posso andare in pensione con quota 103?
Premesso che per accedere a quota 103 servono 41 anni di contributi versati e 62 anni di età (la somma di questi valori dà appunto 103), sicuramente per il requisito anagrafico ci siamo, per quanto riguarda i contributi, tutto dipende da come vengono conteggiati gli anni di lavoro in Svizzera e poi bisogna fare un calcolo preciso dei mesi per verificare che effettivamente arriva a 41 anni di contributi versati. Le conviene prendere appuntamento presso un caf, così da poter fare una simulazione precisa, e da verificare se eventualmente le mancano altri contributi da versare.
Questo lo so già quello che mi interessa sapere se per quota 103 i due anni di naspi e i due anni svizzeri vengono presi in considerazione per arrivare a 41 anni
I due anni di Naspi rientrano perché si tratta di contributi figurativi. Per quanto riguarda il lavoro in Svizzera, per avere le certezza che venga conservato, le conviene rivolgersi ad un caf o patronato portando tutta la documentazione, così da analizzare la sua specifica situazione.
BUONGIORNO,
Sono a chiederVi se la quota 103 per il 2024 verra’ prorogata,
essendo nato nel 1962, oppure dovro’ attendere gli altri 3 anni per raggiungere i 64 anni Grazie
Ancora non si sa, il Governo sta valutando tutte le possibili opzioni. Si saprà qualcosa di certo a fine anno, con la redazione della Legge di Bilancio.
Buongiorno,
2117 settimane per la vecchiaia e 2147 settimane in alternativa all’età da estratto.conto.certificativo.al.31 dicembre 2022 ( ho 30 settimane di disoccupazione).
Posso accedere a quota 103 dal 1 aprile?
Grazie.
Le conviene chiamare il contact center INPS e chiedere direttamente, perchè devono verificare nel dettaglio la sua situazione. Diversamente può rivolgersi ad un caf/patronato.
È possibile accedere alla Naspi anche se ho maturato i requisiti per quota 103?
penso proprio di si, perchè se maturi i requisiti ma non ne fai richiesta di fatto non stai usando questa agevolazione
Avendo 64 anni la quota 103 può raggiungersi con 39 anni di contributi?
Buongiorno, domando se quota 103 è PRECLUSA a chi – oggi – nonostante i 62 anni d’età e 41 anni di lavoro SUPERA di cinque volte l’assegno minimo pensionistico, oppure ha comunque i requisiti per andare in pensione ma riceverà non più di 2.818,7 euro lordi, cioè cinque volte l’assegno minimo pensionistico.
In attesa di risposta, ringrazio e cordialmente saluto.
Franco
nessuna agevolazione per le donne che nel 2023 maturano 41 anni di servizio. Non sono previsti bonus su figli ecc.? nel caso che non sono previsti bonus per le donna e quasi una Fornero?
Buongiorno
Io potrei andare in pensione a marzo 2024 con la finestra di 42 anni e 10 mesi di contributi. Ho anche i requisiti per la quota 103. Considerato che l’assegno mensile supera il tetto massimo della 103 vi chiedo se potrei utilizzare la quota 103 fino a marzo 2024 quando poi potrò utilizzare la finestra dei 42 anni e 10 mesi. In attesa vi saluto
Salve vorrei sapere se rientro nella quota 103 farò 41 anni di contributi in aprile del 2023 e 61 a luglio Giuseppe cordiali saluti se mi dareste una risposta grazie
Ciao Giuseppe, guarda che i contributi da maturare entro l’anno sono sì 41, ma gli anni da compiere sono 62 non 61 quindi mi sa di no.
Ho più di 18 anni di contributi al 31/12/1995 come verrà calcolato il mio assegno pensione con quota 103 flessibile? Fino al 31/12/2011 retributivo e poi contributivo?
Ringrazio anticipatamente chi mi saprà rispondere.
Cordiali saluti
premesso che ti consiglio di andare comunque ad Caf per precisazioni: l’assegno calcolato con il sistema retributivo – ossia sullo stipendio – vale fino al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 1996 si applica il contributivo sui contributi versati.
Avrei un quesito. La moglie di un lavoratore che aderisce a quota 103, ha diritto a percepire la reversibilità della pensione in caso di decesso del pensionato prima che maturi i requisiti previsti dalla Fornero ? Grazie
Non sono ancora uscite le istruzioni INPS si Quota 103, ma se funziona come le altre “Quote” sì, il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità