I rapporti di codatorialità sono previsti dall’ordinamento italiano e consentono a più imprese appartenenti a una rete di utilizzare lo stesso lavoratore secondo regole prestabilite.
Si tratta si uno strumento che PMI, imprese innovative e reti di aziende possono usare se intendono collaborare stabilmente, condividendo risorse umane altamente qualificate senza dover procedere a nuove assunzioni.
In questa guida facciamo il punto su cosa significa esattamente rapporto di codatorialità, chi può utilizzarlo e quali sono gli obblighi previsti dalla normativa vigente nel 2026.
COSA SI INTENDE PER RAPPORTI DI CODATORIALITÀ
La codatorialità è un particolare regime di gestione del personale che consente a più imprese aderenti a un contratto di rete di condividere l’utilizzo di uno o più lavoratori.
Il dipendente presta quindi la propria attività nell’interesse di più aziende appartenenti alla rete, secondo modalità organizzative definite preventivamente nel contratto stesso.
A differenza del tradizionale distacco del lavoratore, nella codatorialità il dipendente viene impiegato in favore di più imprese co-datrici nell’ambito di un progetto comune, senza che si realizzi un semplice trasferimento temporaneo della prestazione lavorativa. La disciplina trova fondamento nell’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla normativa sulle reti d’impresa.
COME FUNZIONA
La codatorialità può essere applicata esclusivamente nell’ambito di un contratto di rete validamente costituito, ovvero l’accordo con cui più imprenditori collaborano per aumentare la propria capacità innovativa e competitiva attraverso un programma comune.
Tra gli strumenti messi a disposizione dalla normativa rientra proprio la possibilità di condividere il personale dipendente, disciplinando nel contratto di rete le modalità di esercizio della codatorialità e la ripartizione delle responsabilità tra le imprese partecipanti.
Senza un contratto di rete regolarmente costituito non è possibile ricorrere a questo istituto. Nel rapporto di codatorialità le modalità di utilizzo del lavoratore devono essere stabilite nel contratto di rete o negli accordi attuativi e possono riguardare:
- la distribuzione dell’orario di lavoro tra le imprese;
- le mansioni svolte presso ciascun datore;
- l’organizzazione operativa;
- l’esercizio del potere direttivo;
- i criteri di coordinamento tra le aziende coinvolte.
Il lavoratore mantiene un unico rapporto di lavoro, ma la sua prestazione viene utilizzata contemporaneamente dai diversi co-datori secondo le regole stabilite dalla rete.
LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Le comunicazioni di assunzione, trasformazione del rapporto, proroga, cessazione e distacco nell’ambito della rete devono essere effettuate attraverso il modello Unirete attraverso la piattaforma telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro (Servizi Lavoro), al quale è possibile accedere da questa pagina con SPID, CIE o CNS.
Tali comunicazioni, però, non vengono inviate da ogni singola azienda, ma da un unico soggetto incaricato denominato “impresa referente”. Per questo motivo il contratto di rete deve disciplinare in modo dettagliato la ripartizione delle competenze tra i co-datori.
DIFFERENZA TRA CODATORIALITÀ E DISTACCO
Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la codatorialità con il distacco del lavoratore. Tuttavia:
- nel distacco, il datore di lavoro mette temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un’altra impresa per soddisfare un interesse proprio;
- nella codatorialità, invece, più imprese condividono stabilmente l’utilizzo del lavoratore nell’ambito del progetto comune della rete, esercitando in maniera coordinata i poteri organizzativi e direttivi.
La codatorialità infatti non elimina gli obblighi dei datori di lavoro. Le imprese coinvolte devono garantire il rispetto della normativa in materia di:
- sicurezza sul lavoro;
- tutela della salute del lavoratore;
- orario di lavoro;
- riposi;
- trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato;
- obblighi previdenziali e assicurativi.
GUIDE AI CONTRATTI DI LAVORO PIÙ DIFFUSI
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- contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo indeterminato;
- apprendistato;
- contratto di somministrazione.
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