Rapporti di codatorialità: cosa sono e come funzionano

Tutte le informazioni sui rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Cosa sono, come funzionano e le novità introdotte dal Ministero del Lavoro

assunzioni, lavoro, impiego

Il Ministero del Lavoro ha modificato la disciplina dei rapporti di codatorialità, ossia quei rapporti di lavoro tra aziende che hanno sottoscritto un “contratto di rete”.

Le novità riguardano alcuni adempimenti obbligatori in capo ad aziende e lavoratori.

In questa guida vi spieghiamo cosa sono i rapporti di codatorialità, come funzionano e soprattutto cosa è cambiato alla luce delle recenti modifiche.

RAPPORTI DI CODATORIALITÀ E CONTRATTI DI RETE, COSA SONO

Per rapporti di codatorialità si intendono i casi in cui due o più aziende, legate da un contratto di rete, usufruiscono dello stesso lavoratore dipendente. Il lavoratore, quindi, presta la propria attività lavorativa contemporaneamente per due o più datori di lavoro. I rapporti in regime di codatorialità si instaurano come conseguenza della stipula di contratti di rete tra più imprenditori che si impegnano a collaborare, ad esercitare in comune una o più attività o a scambiarsi informazioni (art. 3, comma 4-ter e sexies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5).

Inoltre, c’è il caso specifico del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) che ha previsto, per il biennio 2020-2021, che le aziende stipulassero contratti di rete proprio con lo scopo di instaurare rapporti di codatorialità. Il fine è infatti quello di favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese in difficoltà a causa della pandemia. In particolare, le finalità perseguite in questa seconda ipotesi sono:

  • l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;

  • l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;

  • l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

RAPPORTI DI CODATORIALITÀ E CONTRATTI DI RETE, COME FUNZIONANO

Il rapporto di codatorialità non costituisce un’assunzione condivisa ma rappresenta il collegamento fra un contratto commerciale (il contratto di rete) e un contratto di lavoro (quello che lega i dipendenti delle singole imprese retiste al rispettivo datore di lavoro). Quest’ultimo è finalizzato a consentire il legittimo impiego da parte dei co-datori delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti di ciascuna delle altre imprese in rete.

LE NOVITÀ SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Decreto Ministeriale n. 205 del 29 ottobre 2021, pubblicato nella sezione di pubblicità legale del Ministero il 22 febbraio 2022, ha disciplinato gli obblighi informativi in capo alle aziende di rete in ordine all’inizio, alla trasformazione, alla proroga e alla cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Tali aziende, infatti, sono obbligate a dare comunicazione al Ministero del Lavoro di questi eventi con specifiche modalità e attraverso determinati canali, così come è anche illustrato nella nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 22 febbraio 2022, n. 315.

1) CHI DEVE EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI

Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un’unica impresa appartenente alla rete, individuata come referente nel contratto di rete. Allo scopo, l’impresa referente deve allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente. Questa impresa, in qualità di referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità, sarà l’unica responsabile in caso di eventuali omissioni. Nel caso potrebbe andare incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

2) LE SCADENZE

Tutte le comunicazioni sono da effettuarsi a partire dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021 sul sito del Ministero del Lavoro. In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere, sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro trenta giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso D.M., quindi entro il giorno 24 marzo compreso.

3) LE MODALITÁ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it .

I MODELLI UNIRETE

Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, reperibile all’indirizzo web sopraindicato, costituisce il punto di accesso unico per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. Con riguardo a ciascuno di questi modelli la nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 22 febbraio 2022, n. 315 fornisce le istruzioni in caso di codatorialità. Andiamo a vedere quali sono.

1) IL MODELLO UNIRETE ASSUNZIONI

Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità. Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro) in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi. I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.

Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risultava in forza al momento della stipula del contratto di rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità. L’impresa referente per le comunicazioni non è infatti automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore.

2) IL MODELLO UNIRETE TRASFORMAZIONE

IL Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato, come di prassi, nei casi di:

  • trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo determinato a indeterminato, da parziale a full-time);
  • di trasferimento del lavoratore;
  • di distacco del lavoratore.

In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

3) IL MODELLO UNIRETE PROROGA

Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine e quando questo viene prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

4) IL MODELLO UNIRETE CESSAZIONE

Il Modello Unirete Cessazione viene usato nelle ipotesi in cui:

  • viene meno il regime di codatorialità per cessazione della rete;
  • per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro;
  • per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.

Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

5) MODELLO UNIRETE PER DISTACCO

Con la nota INL 1229 del 16 giugno 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il modello Unirete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete. Invece, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

ASPETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il lavoratore, benché in codatorialità, deve comunque essere adibito presso ciascun co-datore alternativamente alle mansioni:

  • per le quali è stato assunto inizialmente;
  • corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito;
  • riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

Ciò detto, il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta quindi determinato in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete. Il CCNL di riferimento risulterà, quindi, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.

OBBLIGHI RETRIBUTIVI IN CAPO AI DATORI DI LAVORO

La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, di conseguenza, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti. Ecco, quindi, che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare gli effetti del regime di solidarietà.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministeriale n. 205 del 29 ottobre 2021(Pdf 13,4 Mb) pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 22 febbraio 2022.

Nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 22 febbraio 2022, n. 315 (Pdf 359 Kb)

ALTRE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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