Riforma lavoro sportivo: cosa prevede in 16 punti

I dettagli sulle nuove norme sul lavoro sportivo, nonché le novità del Decreto proroghe convertito in legge sulle scadenze

Senato, Palazzo Madama, decreto, legge

La riforma del lavoro sportivo, modificata a più riprese, cambia completamente le regole per coloro che lavorano nel settore, semplificando gli obblighi fiscali e contributivi per il comparto.

Entrata in vigore il 5 settembre 2023, l’ultimo intervento al testo, in ordine di tempo, è quello del Decreto Anticipi convertito in Legge che estende i termini per l’adeguamento degli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche alla riforma lavoro sportivo fino al 30 giugno 2024, con esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie entro tale data.

Le altre novità della riforma, poi, riguardano gli arbitri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché i loro lavoratori.

In questa guida vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cosa prevede la nuova riforma sul lavoro sportivo, a chi si rivolge e quali sono le novità che introduce.

RIFORMA LAVORO SPORTIVO, COSA PREVEDE

La riforma del lavoro sportivo, prevista dal Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022, cambia la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche). Modifica anche:

  • le attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promo pubblicitari, cessione di diritti, gestione di impianti e strutture sportive;

  • la disciplina delle indennità legate alla formazione degli atleti.

In sostanza, il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022, opera un riordino e modifica delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con focus anche sul lavoro sportivo a 360 gradi, integrando quanto già previsto dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che aveva dato il via alla riforma del lavoro sportivo.

L’ultimo step per la riforma, in ordine di tempo, è la pubblicazione del Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023. Il testo, in vigore dal 5 settembre 2023, integra alla riforma originaria già modificata a più riprese, nuovi correttivi.

Nel corso dell’autunno 2023, sul testo della riforma lavoro sportivo e la sua disciplina transitoria, sono arrivate delle importanti novità circa lo scadenziario su obblighi contributivi e fiscali.

Ovvero:

  • il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 2023, aveva fissato al 30 e al 31 ottobre le prime scadenze su comunicazione e versamenti per i rapporti di lavoro in ambito sportivo dopo la Riforma. Infatti, il 5 settembre 2023 erano entrati in vigore gli ultimi correttivi al testo e quindi, le misure sono di fatto da attuare;

  • il Decreto Proroghe 2023 convertito in Legge ha spostato, poi, al 30 novembre 2023 il versamento della contribuzione previdenziale per i soggetti con rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Vediamo insieme quali sono le novità introdotte e le scadenze valide con la riforma attuata che avrà effetti anche nel 2024.

NOVITÀ RIFORMA

Nel 2023 la riforma ha subito delle modifiche. Ovvero:

  • il Decreto del 5 ottobre è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure in materia di rapporto di lavoro si dovevano applicare a partire dal 1° gennaio 2023. Ma il Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge ha spostato l’avvio della riforma al 1° luglio 2023. La Legge “sposta termini” ha bloccato anche l’avvio, per tutto il 2023, delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti. Con la riforma la quota esclusa dalla base imponibile IRPEF era stata innalzata a 15.000 euro al posto di 10.000. Il provvedimento quindi ha stabilito, per il periodo d’imposta 2023, che la soglia deve essere fissata a 15.000 euro anche se la riforma entra in vigore solo dal 1° luglio;

  • il Decreto PA bis convertito in legge e pubblicato in GU il 16 agosto 2023 ha poi previsto che per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito.

  • il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023 in vigore dal 5 settembre 2023, ha stabilito infine le regole transitorie per ASD e SSD, per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni. Inoltre, il Decreto correttivo regola l’acquisto della personalità giuridica degli Enti;

  • con la risposta n. 474 dell’11 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate  ha chiarito che l’innalzamento della soglia di esenzione IRPEF a 15.000 euro, introdotto dalla riforma si applica per l’intero anno d’imposta, indipendentemente dalle diverse regole fiscali che possono essere state in vigore prima della sua entrata in vigore il 1° luglio 2023. Nel caso specifico di una società sportiva dilettantistica che eroga compensi ad atleti, la società deve assoggettare a imposizione solo la parte che eccede i restanti fondi della soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023;

  • con il Decreto Anticipi convertito in Legge, il Parlamento estende il termine per l’adeguamento degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche alla nuova riforma del lavoro sportivo dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024. Inoltre, prolunga il periodo durante il quale l’adozione delle modifiche statutarie è esente dall’imposta di registro. Poi, introduce successivamente una disposizione transitoria che riguarda le comunicazioni pubblicistiche relative agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara nell’ambito dilettantistico e per gli altri soggetti responsabili dello svolgimento regolare delle competizioni sportive nella stessa area. Infine, stabilisce una norma con effetto retroattivo in merito alla contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti nel settore sportivo. La Legge precisa che il limite massimo della base contributiva imponibile, già previsto per fini pensionistici, si applica anche alle contribuzioni relative a malattia, maternità obbligatoria, disoccupazione involontaria (NASpI) e assegni per il nucleo familiare. Queste contribuzioni e trattamenti diventano operativi per i lavoratori dipendenti sportivi a partire dal 1° luglio 2023.

Ora, andiamo a vedere, per punti, cosa prevede il nuovo Decreto sulla riforma del lavoro sportivo tenendo presene tutte le novità introdotte.

1) NUOVE REGOLE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In primo luogo, la riforma amplia la la categoria di interesse del comparto sport. La nuova riforma del lavoro sportivo concede finalmente l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Come stabilito dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, poi, il testo prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. I correttivi, poi, intervengono anche sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.

2) DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La riforma del lavoro sportivo estende, inoltre, la facoltà di auto destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche. Nel testo viene ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato e dell’80% per le quelle che gestiscono impianti e piscine.

Ciò, a differenza di come avveniva fino ad ora che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovevano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. La ripartizione è vietata, invece, nei casi di realtà dilettantistiche che beneficiano dell’agevolazione fiscale della “de-commercializzazione” dei corrispettivi incassati da soci e tesserati, che non possono distribuire utili.

3) NOVITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI

Cambiamenti anche per gli aspetti lavorativi. Il Governo ha ampliato la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tra le nuove figure, vi sono ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento delle attività. Escluse, invece, le figure con ruoli meramente amministrativo gestionali.

Le nuove figure professionali potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o Co.Co.Co. Ma, il provvedimento precisa nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Previsto un massimo di 24 ore (inizialmente erano 18 ore settimanali, poi innalzate dal correttivo del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, confluito nel Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120), escluso il tempo delle manifestazioni. Tali collaboratori sono esclusi dagli obblighi INAIL in quanto già coperti dalla tutela dell’obbligo assicurativo della Legge 289 del 2002.

Infine, il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha corretto nuovamente il testo prevedendo che:

  • la specificazione delle attività che rientrano nella definizione di lavoro sportivo, sia affidata al Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio. Istituirà un apposito elenco, al posto delle Federazioni, per evitare rischi di trattamenti differenziati;

  • ASD, SSD, Federazioni, Discipline sportive associate, associazioni benemerite ed Enti di promozione sportiva, possono utilizzare le prestazioni occasionali.

4) OK AL VOLONTARIO SPORTIVO

Il Decreto definisce anche i parametri della figura del volontario sportivo, che potrà essere usato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, “Sport e Salute” con utilizzo di rimborso delle spese documentate. Specificati, poi, i massimali per le spese rimborsabili. Rispetto al testo preliminare, il Decreto in GU non prevede la figura dell’amatore sportivo, surclassato dai nuovi lavoratori del comparto e dal volontario, come vi abbiamo spiegato.

Inoltre, come stabilito dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute SpA saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della PA come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

5) AL VIA LA DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO SPORTIVO

Il testo in GU prevede anche la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo. Tali adempimenti andranno eseguiti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

6) OK ALL’APPRENDISTATO DAI 15 ANNI IN SU

La nuova norma consentirà dal 1° luglio 2023, la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni e fino ai 23 anni. Le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.

In caso di superamento di tale limite, l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Per il comparto sportivo, quindi, si tratta di regole speciali. Se volete conoscere i dettagli su cos’è e come funziona l’apprendistato professionalizzante, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul tema.

7) NOVITÀ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il Decreto Legislativo pubblicato in GU prevede delle agevolazioni fiscali e contributive nell’area del dilettantismo, per i lavoratori sportivi e relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale. Tra le novità principali, già di fatto introdotte con l’articolo 35 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 vi sono:

  • esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;

  • modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;

  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, contrattualizzato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per l’area del dilettantismo;

  • per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l’aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico. Il limite vale anche per tutto il periodo d’imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore successivamente, come stabilito dal Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge. A chiarire le novità sull’esenzione IRPEF è stata la risposta n. 474 dell’11 dicembre 2023 dell’AdE, come vi abbiamo spiegato.

  • ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%. Prevista l’esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro, tranne nel caso in cui rientrino nei redditi di lavoro dipendente (a stabilirlo è stato il Governo con il correttivo del 26 luglio 2023 confluito nel Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120).

Inoltre, come stabilito dall’Esecutivo, arrivano anche agevolazioni per il mondo dello sport consistenti nell’esenzione IRAP con riferimento ai redditi più bassi. Il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha fissato la soglia di esenzione a 85.000 euro.

8) BONUS PER LE ASD E SSD

Il correttivo approvato ha introdotto un nuovo credito d’imposta per ASD e SSD con volume di ricavi fino a 100.000 euro nel 2022, di misura pari ai contributi previdenziali versati. Per ottenerlo, gli Enti devono essere iscritti nel Registro attività sportive e aver depositato i relativi bilanci nello stesso Registro.

9) ABOLITO IL VINCOLO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

La nuova riforma del lavoro sportivo prevede l’abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, nell’area del dilettantismo. Dal punto di vista giuridico, il vincolo sportivo altro non è che quel particolare “limite” che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento. Vale presso una qualsiasi squadra di calcio, sia essa associata alle leghe professionistiche o dilettantistiche. A partire dal 1° luglio 2023, non sarà più previsto nell’area del dilettantismo.

10) NOVITÀ SU CONTROLLI E ASSICURAZIONE

La nuova riforma sul lavoro sportivo chiarisce che le regole per i controlli sanitari e l’idoneità psicofisica saranno definite da un DPCM (su cui vi aggiorneremo). Dunque, non saranno più le federazioni a stabilire modalità e termini. Il testo specifica, poi, che non sarà più obbligatoria la scheda sanitaria.

Invece, in fatto di assicurazione contro gli infortuni, la riforma mette da parte l’INAIL nella determinazione dei premi. Sarà un Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con l’Autorità delegata allo sport a determinarli, senza tener conto dei compensi percepiti. Il testo, infine, stabilisce anche l’obbligo di copertura per responsabilità civile per i volontari.

11) NUOVE REGOLE SUI DIRETTORI DI GARA

Come deciso dal Governo, il testo semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara. La norma stabilisce che che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro.

Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno, comunque, sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il 90° giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

12) AL VIA L’OSSERVATORIO NAZIONALE

I correttivi approvati istituiscono anche un Osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo. È da istituire presso il Ministero del lavoro. Ha compiti di promozione di iniziative monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13) RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA ATLETI E SOCIETÀ

I correttivi fatti dal Governo alla riforma dello sport integrano la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In particolare, il testo prevede che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con due soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.

14) NUOVE REGOLE PISTE DA SCI

Con i correttivi il Governo interviene in materia di discipline sportive invernali. Le nuove regole consentono la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.

15) REGOLE SULLE ATTIVITÀ SECONDARIE

Con la riforma, le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto. Tali attività si possono svolgere solo entro limiti quantitativi identificati dal Dipartimento.. Ad esempio, per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi. La norma però ha chiarito che non vanno considerate ai fini della determinazione dei limiti, le attività secondarie e strumentali delle SSD e ASD. Ovvero quelle derivanti da:

  • rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari;

  • cessione di diritti;

  • indennità legate alla formazione degli atleti;

  • la gestione di impianti e strutture sportive.

16) PROROGHE PER ASD E SSD

Il Governo, con il correttivo confluito nel Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, ha prorogato al 31 dicembre 2023, diverse scadenze. Ovvero:

  • l’adeguamento statuti alle nuove disposizioni senza ulteriori oneri per le ASD e SSD già iscritte alle Federazioni di competenza;

  • i termini per gli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro;

  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a compensi ai collaboratori corrisposti tra luglio a settembre 2023. Potranno essere effettuati dal 31 ottobre al 31 dicembre 2023.

Infine, il Decreto Proroghe 2023 convertito in Legge ha ulteriormente modiicato la norma transitoria riguardante il versamento della contribuzione previdenziale. La modifica vale per i soggetti con rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Per i compensi per il periodo tra luglio 2023 e settembre 2023, il termine per il pagamento è stato fissato al 30 novembre 2023. Stesso discorso anche per i versamenti relativi ai compensi per il mese di ottobre 2023.

IL TESTO DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il testo integrale del Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (Pdf 119 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 2-11-2022. Da consultare, anche il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 4-9-2023, dunque in vigore dal 5 settembre 2023.

Infine, vi invitiamo a leggere la la Circolare n. 2 del 2023 (Pdf 352 Kb) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’allegata nota INL n.460 del 2023 (Pdf 251 Kb). Utile anche il testo del Decreto Proroghe 2023 convertito in Legge o quello del Decreto Anticipi convertito in Legge.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere anche le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sullo sport e dalla riforma fiscale 2024, per i lavoratori del comparto e non solo. Interessante anche il focus su cos’è e come funziona il bonus sport.

Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. In questa sezione, trovate le novità sugli aiuti a famiglie e lavoratori.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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16 Commenti

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  1. Scrivo questo messaggio per ringraziarvi, avete fatto un lavoro fantastico, in questo testo ci sono tutte el informazioni utili con i riferimenti di legge e finalmente con la nostra attività siamo riusciti a capirci qualcosa.

  2. buongiorno
    sono pensionato con quota 100 e fino a ottobre 2026 rischio la pensione
    vorrei sapere se e quali contratti sono previsti dalla nuova legge che non vadano in contrasto con quota 100 dato che unico previsto dalla stessa è contratto di lavoro autonomo occasionale con max euro 5000 ?
    grazie

    • Salve, purtroppo non è stata modificata questa norma. Il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui. Le specifichiamo solo che la pensione Quota 103 può essere inoltre cumulata con i redditi derivanti da lavoro agricolo occasionale, nel limite di 45 giornate annue. Dunque, i contratti validi sono quelli di collaborazione e con pagamento mediante ritenuta per prestazione occasionale.

  3. Buongiorno, se ho capito correttamente per contratti di collaborazione sportiva inferiori ai 5.000€/annui, la società sportiva ha “l’esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi” e quindi non deve versare neanche i contributi INPS ed INAIL, corretto?
    Grazie anticipatamente

    • Per i lavoratori sportivi autonomi contrattualizzati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, fino a un compenso annuo di 5.000 Euro non sono previsti obblighi contributivi. La legge dice questo, quidni salvo precisazioni successive che potranno uscire, dovrebbe essere un’esenzione totale.

    • Buongiorno io ho ricevuto un compenso anche nel primo semestre ma pur sommando il compenso del secondo non supero i 15000€ . Se ho capito bene per IRPEF non sono soggetti (non supero i 5000 nel secondo sem.) Ma per l’INPS? Grazie

  4. Buongiorno
    Sono una segretaria di un centro sportivo
    La direzione mi sta chiedendo di firmare in fretta e furia un contratto per 2 mesi estivi (luglio e agosto) in regime di collaborazione
    (Lavoro per loro da 6 anni, 100 ore mensili a euro 750, che include anche le domeniche e turni serali fino alle 21:30)
    Poi però da settembre non si sa se potrò rimanere perché non riescono a pagare 4 segretarie con regolare contratto (come previsto dalla riforma)..visto la fine che farò’..ho diritto a richiedere una sorta di liquidazione se vado via??

    • Buongiorno, se per liquidazione intende il TFR, il trattamento di fine rapporto è previsto per i contratti di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato.
      Se si tratta di un lavoro autonomo non è previsto.

    • Salve, se le hanno fatto un contratto di collaborazione sportiva amministrativo gestionale e le forniscono loro i turni, per capirsi le danno direttive ed orari da rispettare, quindi in realtà è un contratto subordinato, può fare vertenza sindacale. Ovviamente può richiedere le differenze eventuali retributive e contributive. L’inquadramento di una receptionist che non effettua vendite di abbonamenti e non ha ruoli di coordinazione ne di responsabilità è il 5 livello ccnl sportivo. Può rivolgersi ai sindacati o ad un caf per farsi fare i conteggi e poi eventualmente richiedere le spettanze. Ovviamente poi dipende in che rapporti è con i datori di lavoro.

  5. Volevo chiedere se tale normatoiva si applica solo al Calcio o anche agli altri Sport ? tipo Basket e Volley?

  6. Buongiorno. A mio figlio di anni 22 è stato proposto un contratto cococo da una asd per la stagione 23.24 per un importo di 1800 euro mensili da agosto ad aprile (9 mensilità) come atleta.
    Sapete indicarmi l importo che andrebbe a percepire al netto di tasse contributi e previdenza? È l unica sua fonte di reddito.

    • Le consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro a cui potrà fornire tutta la documentazione e saprà darle una stima.

    • Buonasera,
      Sono assunto con contratto a tempo indeterminato e fino a giugno lavoravo come allenatore calcio per una ASD.. volevo chiedere se dal 1/07 i redditi percepiti come allenatore si sommeranno ai redditi da dipendente e se avrò rischio di pagare più tasse a fine anno.. grazie

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