Bonus barriere architettoniche 2024: cosa rientra nello sconto e cosa cambia

La guida dettagliata sul bonus barriere architettoniche 2024. Ecco cosa rientra, cosa cambia dopo l’approvazione del decreto salva spese e come funziona

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Stretta al bonus barriere architettoniche 2024, la detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità.

La misura è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2024 fino al 2025, ma con il decreto salva spese il governo ha deciso di restringere la platea degli interventi per cui viene riconosciuto.

Ricordiamo che lo scopo di questo bonus è aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. scalini, porte strette, tramezzi) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, l’agevolazione si può ottenere solo come detrazione IRPEF, salvo alcune eccezioni, mentre non è più possibile attivare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. 

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è il bonus barriere architettoniche 2024, come funziona, quali spese copre e cosa cambia dopo l’approvazione del decreto salva spese.

COS’È IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione fruibile come sconto sulle imposte pari al 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento, specialmente alle persone affette da disabilità motoria.

Le “barriere architettoniche” si riferiscono a ostacoli fisici che limitano la mobilità e l’accessibilità a chiunque, specialmente alle persone con capacità motorie ridotte o temporaneamente limitate.

Nel 2024 il bonus rimane valido per lavori effettuati da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese, esercenti arti e professioni, che devono conformarsi ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 su l’accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) che lo ha inserito nel Decreto Rilancio, il bonus è stato prorogato dalla Manovra 2023 anche per i tre anni successivi. Quindi la detrazione è concessa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Infatti, la misura è stata confermata nella Legge di Bilancio 2024, essendo uno dei migliori aiuti per disabili attualmente attivi, ma alcune modifiche sono state introdotte dal decreto salva spese convertito in legge pubblicato In Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio, che è intervenuto con una stratta sulle spese e gli interventi ammessi fino al 30 dicembre 2023, non riconoscendone più alcuni.

Un ulteriore restrizione che si va ad aggiungere a quella del Decreto 29 dicembre 2023 n. 212 approvato nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.302 del 29-12-2023. Questo Decreto ha bloccato la possibilità della cessione del credito, dello sconto in fattura e ha cambiato le regole della misura dal 2024.

Ma vediamo insieme a chi spetta e come richiedere il bonus barriere architettoniche.

REQUISITI

Il bonus barriere architettoniche spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – abbia effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche all’interno di una struttura, residenziale o destinata al pubblico.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Chi ha diritto all’abbattimento delle barriere architettoniche? Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

  • le società semplici;

  • le Associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Poi, con la risposta ad interpello n. 444 del 2022 ha specificato che persino le imprese possono fruire del bonus barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà assegnati in locazione.

COSA RIENTRA NEL BONUS

Gli interventi rientranti nel bonus barriere architettoniche 2024 e agevolati con la detrazione del 75% sono quelli che, dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del Decreto 29 dicembre 2023 n. 212, sono volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare alcuni esempi come:

  • rampe inclinate;

  • ascensori;

  • piattaforme elevatrici;

  • interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili.

COSA CAMBIA NEL 2024

Una delle novità più importanti del 2024 è quella introdotta dal decreto salva spese convertito in legge pubblicato In Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio, che è intervenuto con una stratta sulle spese e gli interventi ammessi fino al 30 dicembre 2023, non riconoscendone più alcuni.

Nello specifico, come stabilito dal legislatore, per i lavori effettuati a partire dal 30 dicembre 2023, non rientrano nel bonus barriere architettoniche 2024:

  • le spese per la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, finestre e infissi esterni;

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari (come come porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito (come ristrutturazione del bagno con ampliamento e sostituzione della porta, sistemazione del pavimento e sostituzione dei sanitari).

Inoltre, sono state limitate ulteriormente le deroghe ai casi di cessione del credito nel 2024 per:

  • gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;

  • gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, inclusi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Infine, intervenendo anche su quanto stabilito dal Decreto blocca cessioni convertito in Legge, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura viene limitata alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, tranne in alcuni casi.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le eccezioni.

CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA, LE ECCEZIONI AMMESSE

IL decreto salva spese convertito in legge ha confermato il divieto di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, ma ha introdotto alcune eccezioni a questa regola.

La prima eccezione riguarda i condomini, che possono usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura solo per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. In pratica, se i lavori riguardano un edificio non residenziale, il beneficio fiscale può essere ottenuto solo tramite detrazione d’imposta. Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra guida aggiornata.

La seconda eccezione riguarda le persone fisiche che possiedono edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari. Questi possono infatti usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, a condizione che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale e che il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro. Questo requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità grave certificata, di conseguenza in questi casi non vale il limite ISEE.

COME FUNZIONA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2023) per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è pari al 75% e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Vediamo i dettagli su come ottenere questo bonus.

COME OTTENERE IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per ottenere il bonus barriere architettoniche basta valorizzare la spesa nella dichiarazione dei redditi, e la detrazione verrà riconosciuta in 5 anni.

Tuttavia, il Decreto blocca cessioni convertito in Legge ha riconosciuto un’eccezione e, relativamente al bonus barriere architettoniche, ha stabilito che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista in 5 rate annuali. Quindi, questa ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti ma per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023.

Se volete ottenere il credito in compensazione come detrazione IRPEF 2024, va seguita la procedura secondo le regole della Risoluzione AdE n. 19 del 2 maggio 2023 che istituisce anche i nuovi codici tributo validi dal 1° aprile 2023. Questo, dal 1° gennaio 2024, è l’unico modo per ottenere l’agevolazione a meno che non si rientra in una delle eccezioni previste dal decreto salva spese convertito in legge, per cui è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per mantenere l’esonero fiscale, è essenziale ottenere una relazione tecnica redatta da un professionista autorizzato. Questa relazione deve illustrare lo stato dell’immobile prima e dopo l’intervento, oltre a spiegare le azioni eseguite per rimuovere le barriere architettoniche. A specificare i dettagli è la circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E/2023 che elenca i documenti da conservare. Ovvero:

  • fatture o ricevute fiscali che comprovino la spesa e la sua correlazione con gli interventi agevolabili;

  • autocertificazione che attesti che la somma delle spese per le quali è calcolata la detrazione non supera il limite massimo ammissibile;

  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che certifichi l’adempimento a tutti gli obblighi di legge e l’importo corrisposto dai condomini, con la relativa detrazione. In caso di assenza dell’amministratore, documentazione sulla spesa sostenuta e autocertificazione riguardante la natura dei lavori e i dati catastali delle unità immobiliari;

LA GUIDA AI BONUS EDILIZI 2024

Mettiamo a vostra disposizione la guida sui bonus edilizi per il 2024, che presenta tutte le novità sugli incentivi green previsti a partire dal 1° gennaio 2024.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a scoprire anche la disability card e l’approfondimento con tutti gli aiuti per disabili disponibili quest’anno.
È interessante anche il focus sui permessi legge 104 e la guida sul bonus assunzioni lavoratori autistici. Può tornarvi inoltre utile l’elenco degli aiuti disabili nelle scuole e la guida al Bonus grandi invalidi ancora attivo.
Inoltre, per conoscere altri aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone che viene costantemente aggiornata.
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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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59 Commenti

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  1. Buongiorno,
    per usufruire della detrazione per le barriere architettoniche è necessaria la relazione di un tecnico che certifichi gli interventi e/o i materiali utilizzati o è sufficiente solamente la presentazione dei documenti fiscali? Grazie

    • Salve. Per ottenere l’approvazione del bonus, è necessario rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, in particolare il comma 4. Questo richiede il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
      La circolare n. 17/E del Fisco sottolinea che per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti del regolamento, che si occupa delle prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e delle residenze pubbliche sovvenzionate e agevolate, al fine di superare e eliminare le barriere architettoniche.

      È importante notare che, secondo l’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1986, la conformità del progetto a tali prescrizioni e l’idoneità delle soluzioni alternative devono essere certificate da un professionista abilitato. L’autorizzazione o la concessione edilizia sono subordinate alla verifica di questa conformità da parte dell’Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune. L’asseverazione tecnica è quindi fondamentale. L’art. 119-ter, comma 4 del Decreto Rilancio richiede che gli interventi rispettino i requisiti del regolamento, il che implica che anche per interventi di edilizia libera è necessaria un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Questo documento dovrebbe dimostrare la conformità del progetto alle specifiche del D.M. n. 236/1989. In sostanza, per ottenere il bonus, sarà necessario coinvolgere un professionista abilitato che certifichi la conformità del progetto ai requisiti tecnici stabiliti dal regolamento sopra menzionato.

  2. Buongiorno,
    nel caso si realizzi una nuova pavimentazione esterna sullo scoperto di un’abitazione singola (attualmente è in ghiaino) è possibile richiedere l’agevolazione? Se si, essendo già in corso altri lavori di manutenzione straordinaria autorizzati con CILA, occorre presentare altri documenti al Comune?

    • Salve potrebbe essere possibile ma dovrà chiedere il parere tecnico per il caso specifico e presentare la nuova documentazione.
      Saluti

  3. Salve, posso richiedere il bonus se installo l’ascensore in un condominio che è situato sopra il livello della strada ed è raggiungibile attualmente tramite una scalinata? Oppure è necessario fare anche una rampa che dalla strada conduca all’entrata del condominio? E, nel caso, la costruzione della suddetta rampa potrebbe rientrare anch’essa nel bonus barriere architettoniche? Grazie

    • Salve, è difficile rispondere alla sua domanda senza documenti alla mano. Posso dirle che in linea generale non dovrebbe essere un problema chiedere l’agevolazione anche per la rampa, oltre che per l’ascensore. Ma le consiglio, per l’analisi del caso specifico, di chiedere l’aiuto di un esperto.

  4. Buonasera, avrei bisogno di sapere come funziona lo sconto del 75% in fattura .
    Mi spiego meglio : ci sono dei massimali (statali ) ? Come si fanno i calcoli tra iva e sconti ?
    Potete farmi degli esempi con cifre da casuali ?

    Grazie mille

    • Salve, certamente.
      Nel 2023, il Signor Bianchi esegue un intervento per superare le barriere architettoniche nella sua abitazione, con una spesa di lavori di 24.000 euro.
      Se si opta per il bonus barriere architettoniche, la detrazione totale sarà del 75%, equivalente a 18.000 euro (24.000 x 75%). Se non si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito e la spesa è entro il massimale di 50.000 euro, la detrazione può essere ripartita in 5 anni, con un incentivo annuo di 3.600 euro. L’IVA è esclusa e l’aliquota è al 4%.
      Il totale dell’incentivo con il Bonus 75% è di 18.000 euro. L’incentivo Annuo è di 3.000 euro.
      Nella scelta dell’incentivo, oltre all’importo della detrazione, è essenziale considerare la capienza fiscale. Il contribuente può detrarre ogni anno solo la quota spettante entro i limiti dell’imposta dovuta. L’eccedenza non può essere richiesta a rimborso né conteggiata in diminuzione dell’imposta dell’anno successivo. Quindi, se la capienza fiscale del Signor Bianchi è uguale o superiore a 3.600 euro, è conveniente optare per il bonus del 75%. Se la capienza fiscale è inferiore a 3.600 euro, è necessario valutare l’importo che può essere recuperato nel tempo.
      Speriamo di esserle stati utili.

  5. Salve,mi chiedevo se potevo accedere al BONUS PER L’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE..
    la mia casa necessita del rifacimento dell’ unico bagno della casa. realizzerei un bagno,con doccia a filo pavimento , la vasca da bagno e sanitari sospesi.( ovviamente ripristinare i pavimenti placcaggi e impianto di caldaia.)
    mi chiedevo e tutto a norma?
    potrei aggiungere il pavimento in toto per tutta la casa?
    GRAZIE

    • Salve, può aggiungerlo se un tecnico dimostra che questi interventi sono utili ai fini del superamento delle barriere architettoniche e lei è in possesso dei requisiti richiesti. Chieda il parere di un esperto!

  6. sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi.
    Non sono riuscita a trovare una ditta che faccia lo sconto.
    Quindi mi chiedo perché?

    • Salve, questo dipende da una scelta delle ditte che negli ultimi anni sono diventate restie a concedere questo tipo di agevolazione a causa dell’incertezza normativa e della strutturale carenza di liquidità che interessa molte aziende italiane. Però c’è sicuramente ancora qualche ditta che concede lo sconto in fattura, bisogna cercare con un po’ di pazienza.

  7. Buongiorno lo sconto in fattura per abbattimento barriere architettoniche e valido anche se, ascensore non è in regola mi spiego meglio io lo voglio fare però il condominio non ha ascensore, porta stretta e un paio di gradini per entrare grazie 1000

    • Il bonus barriere non può essere fatto se l’ascensore non rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente, come spieghiamo all’interno dell’articolo. Lo sgravio vale solo se gli ascensori (o anche montacarichi o piattaforme elevatrici) rispettano i dettami del punto 8.1.12 del Decreto Ministeriale14 giugno 1989, n. 236, che stabilisce le principali specifiche tecniche necessarie al fine di garantire l’accessibilità.

  8. Salve.
    con le nuove norme sul bonus barriere architettoniche al 75% ho letto che possono usufruire del bonus 2024-2025 solo coloro i quali hanno fatto richiesta per i lavori entro la data di febbraio 2023.Quindi chi prevede di fare i lavori senza che abbia fatta richiesta entro tale data non può usufruire del suddetto bonus per i successivi anni(2024-2025).Entro fine anno si saprà con certezza come si evolverà la situazione.Gradirei avere informazioni in merito.
    Grazie.

    • Le limitazioni stabilite dal ‘decreto blocca cessioni del credito’ non valgono per le richieste e la fruizione del bonus barriere architettoniche. Questo tipo di bonus non è soggetto alla stop previsto per i lavori successivi al 17 febbraio 2023 come invece è avvenuto per altri tipi di bonus edilizi a partire da questa data.

  9. buongiorno, dovrei sostituire gli infissi esterni e le porte del mio appartamento al terzo piano. posso usufruire del bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche se la porta dell’ascensore condominiale non è accessibile ad un disabile?
    grazie

    • Può usufruire del bonus all’interno del suo appartamento facendo richiesta come persona fisica per questa agevolazione, in quanto tale non ha obbligo di rispondere ad altre barriere presenti all’interno dello stabile che non siano di sua competenza. Contestualmente si potrebbe fare richiesta dello stesso bonus come condominio per prevedere un installazione di ascensore che sia a norma, così da risolvere il problema di accessibilità non solo all’interno dello spazio abitativo ma anche nel condominio stesso.

    • Salve,vorrei cambiare gli infissi all’interno di un appartamento facente parte di un condominio.
      La costruzione è ante 67, ci sono limitazioni?

      • Salve non vi sono limitazioni se non quelle relative alle spese agevolabili, ai permessi, ai requisiti e alle soglie economiche che vi abbiamo indicato nell’articolo.
        Saluti

  10. Buongiorno,
    se possiedo un’attività commerciale al piano terra/rialzato di un edificio residenziale, non posso richiedere il bonus per la creazione di una rampa disabili che conduce all’uscita di sicurezza?
    Grazie

    • Certamente, può richiedere il bonus per creare la rampa disabili e ottenere lo sgravio fiscale così come previsto dalla normativa vigente.

  11. Buongiorno,
    se rifaccio gli infissi, trovandomi al primo e secondo piano di unifamiliare, devo obbligatoriamente anche fare un montascale?
    La legge non specifica questo, sembra che io possa anche solo fare le finestre e restare con le scale di accesso senza rampe o altro, non vorrei che arrivasse un successivo adeguamento retroattivo della normativa.
    Grazie

    • Può chiedere il bonus barriere anche per dei singoli elementi, non c’è necessità di fare una ristrutturazione completa, né di prevedere l’abbattimento totale delle barriere architettoniche di una struttura. In realtà però, visto che c’è questa agevolazione, converrebbe approfittarne per realizzare un intervento in grado di risolvere il problema di accessibilità nella sua completezza.
      In merito all’adeguamento retroattivo, questo difficilmente potrebbe esserci in quanto in linea generale la legge non è retroattiva, salvo rarissimi casi specifici che di solito sono a favore del contribuente e non contro i suoi interessi.

  12. Salve,
    Vorrei sfruttare il bonus abbattimento barriere nell’appartamento di mia zia invalida sito al terzo piano di un condominio e ristrutturando infissi, impianti elettrici e idrici e 2 bagni.
    Il condominio ha un ascensore vecchio che forse a malapena vi entra una seggiolina da soccorso. I condomini non intendono sostituirlo. Questo crea problemi alla mia richiesta del bonus? Grazie

    • La presenza di un ascensore non a norma non è da ostacolo per la sua richiesta del bonus barriere architettoniche. Può contestualmente chiedere al condominio un adeguamento dell’ascensore presente nel palazzo. E’ importante però ricordare che il bonus barriere architettoniche è legato solo agli interventi che siano in grado di garantire accessibilità per le persone con disabilità e, quindi, non potrà utilizzarlo per impianti elettrici oppure idrici, salvo nei casi previsti dalla normativa per adeguamenti.

      • buonasera.
        Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione immobiliare mediante C.I.LA o S.C.I.A., è possibile portare in detrazione con il 75% l’adeguamento di TUTTO l’impianto elettrico dell’appartamento ai requisiti del DM 236 del 14 giugno 1989? Se si, sono anche detraibili gli interventi di completamento dell’intervento principale come, ad esempio, la sistemazione di un pavimento (massetto, pavimentazione…) visto che l’impianto “passa” sotto la pavimentazione?. grazie. cordiali saluti. Cuzzola

        • Salve, mi spiace ma gli impianti elettrici o idrici sono agevolabili col bonus solo se rispettano dei requisiti di “accessibilità” che vanno verificati da un tecnico. Stesso discorso anche per la pavimentazione. Il suo caso è molto specifico, le serve un parere di un esperto abilitato. Saluti

  13. Vorrei chiedere se un appartamento privato incluso in una palazzina di tre (3) appartamenti (incluso il mio in questione) può usufruire degli incentivi relativi all’abbattimento barriere architettoniche con relativo sconto in fattura benchè, in quanto alcuni che propongono lo stesso dichiarano che se non è un condominio (forse legalmente istituito e dichiarato?) non è possibile usufruirne. Grazie

    • Il bonus barriere architettoniche può essere richiesto anche per i condomini minimi. Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

      Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

      il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
      in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
      In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

      Quanto previsto da questa circolare dell’Agenzia delle entrate è valido anche per il bonus barriere architettoniche. Per avere certezza sul caso specifico della palazzina di cui ha fatto menzione le consigliamo comunque di rivolgersi ad un consulente, presentando i documenti catastali dell’edificio.

  14. buongiorno
    per aver diritto al bonus, nel rispetto dei lavori che possono e devono essere effettuati, deve esserci un disabile all’interno del nucleo familiare?

    • No. Come chiarito da tempo dall’Agenzia delle Entrate per gli interventi di l’abbattimento delle barriere qualificabili come tali a norma di legge il Bonus può essere applicato anche in assenza di una persona disabile nel nucleo familiare.

    • L’agevolazione si applica sulle spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 (grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2023) per la realizzazione di interventi direttamente volti a rimuovere le barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione fiscale è del 75% e si calcola su un importo massimo di:

      – 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari con accessi autonomi in edifici plurifamiliari;
      – 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità;
      – 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di otto unità.

      Dunque il massimo agevolabile dipende dal tipo di edificio per cui ha intenzione di richiedere il bonus.

  15. Buongiorno
    avendo 73 anni e mobilità ridotta intenderei sostituire la vasca da bagno con la doccia. Ho chiesto all’agenzia delle entrate se avevo diritto al bonus barriere architettoniche e mi hanno risposto di no.
    E’ una risposta corretta?
    Allego la risposta.

    ———- Forwarded message ———
    Da: Agenzia Entrate – No Reply
    Date: Gio 28 Set 2023, 10:26
    Subject: Soluzione pratica 01778284

    Gentile RENATA CLARA,
    di seguito la risposta alla sua richiesta di informazioni

    Gentile Signora Clara, l’Agenzia delle entrate, al paragrafo 1.6 della circolare n. 3 del 2/3/2016 (cfr. anche la circolare n.28/E del 25/7/2022, pag.39), ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con box doccia non è agevolabile come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Questo perché gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
    Peraltro, l’art. 119 ter del DL 34/2020 recante ‘Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche’, in vigore dal 01/01/2022, al comma 4, stabilisce che ‘ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ».
    Resta fermo, tuttavia, che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
    Le circolari suindicate sono disponibili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Normativa e prassi”
    Per eventuali ulteriori informazioni non esiti a contattarci al numero di telefono 800909696 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).
    Distinti saluti.

    Agenzia delle Entrate
    Sezione di Assistenza Multicanale di SALERNO
    Il Capo Sezione

    Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”.

    • Sì, il problema sussiste in quanto il tipo di intervento non presenta le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.

  16. Troppa dignità ed onore, nel bel paese si ragiona solo con la cazzuola e che i figli li fanno altrove..

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