Quando la temperatura rende impossibile lavorare in sicurezza, è possibile ricorrere alla cassa integrazione per il caldo nei cantieri edili, senza pagare il contributo addizionale, senza consumare il tetto delle 52 settimane e senza dover attendere i tempi ordinari.
La misura rientra tra le novità contenute nel DL PNRR 2026, il decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri il 22 giugno 2026, in vigore dal 27 giugno come decreto legge n. 107/2026 e approvato dalla Camera il 3 agosto 2026.
L’INPS ha già fornito le istruzioni operative con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, quindi la misura è pienamente utilizzabile.
Vediamo chi può accedervi, quando scatta, come si presenta la domanda e quali sono i limiti da conoscere.
Indice:
CASSA INTEGRAZIONE PER IL CALDO NEI CANTIERI EDILI, COSA DICE LA NORMA
La normativa riconosce le ondate di calore e gli altri fenomeni climatici eccezionali come oggettivamente non evitabili, i cosiddetti EONE.
Quando il caldo eccessivo o altri eventi meteo straordinari impediscono il normale svolgimento del lavoro, la legge considera queste interruzioni come cause di forza maggiore, del tutto indipendenti dalla volontà dell’azienda. Proprio per questo motivo, il sistema dei sostegni al reddito prevede regole più morbide rispetto a quando la produzione si ferma per un calo degli ordini o per difficoltà economiche interne.
Partendo da questo principio, il decreto introduce procedure ancora più semplici e vantaggiose per richiedere la cassa integrazione. Questa corsia preferenziale si applica a tutti gli episodi di caldo o maltempo estremo che si verificano nella seconda metà dell’anno, nello specifico dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, aiutando le imprese a proteggere i lavoratori senza subire troppe penali o complicazioni burocratiche.
Non riguarda quindi soltanto il caldo: la norma parla di eventi non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche, quindi rientrano anche piogge intense, alluvioni, vento forte e altri episodi che impediscono lo svolgimento delle lavorazioni.
CHI PUÒ ACCEDERE
Le agevolazioni riguardano due canali distinti.
- Per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) sono interessati i datori di lavoro dei settori edile, lapideo ed escavazioni, cioè i comparti in cui le lavorazioni si svolgono prevalentemente all’aperto.
- Per la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) sono interessate le imprese agricole, con regole proprie che vedremo più avanti.
COME FUNZIONA PER I CANTIERI EDILI
La disciplina semplificata per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo ed escavazioni, dove le attività si svolgono prevalentemente all’aperto, prevede:
- Azzeramento del contributo addizionale
È il vantaggio economico più diretto per le imprese. Di norma, chi ricorre agli ammortizzatori sociali versa all’INPS un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione persa dal lavoratore: il 9% fino a 52 settimane di utilizzo, il 12% tra 52 e 104 settimane e il 15% oltre tale soglia. Per le sospensioni dovute a emergenze climatiche, questo contributo non è dovuto, azzerando i costi extra per l’impresa.
- Nessun impatto sul tetto delle 52 settimane
Le ore autorizzate con causale climatica non vengono conteggiate nel limite massimo delle 52 settimane fruibili nel biennio mobile. Quindi, per esempio, un’impresa edile che abbia già utilizzato 40 settimane di CIGO per altre ragioni, e che debba fermarsi per alcuni giorni a causa di un’ondata di calore, può ottenere la cassa integrazione senza che quei giorni si sommino al conteggio. Vale anche per chi ha già esaurito il proprio plafond.
- Posticipo dell’nformativa sindacale
Trattandosi di situazioni imprevedibili, la comunicazione alle rappresentanze sindacali può essere inviata anche dopo l’effettiva sospensione dei lavori, evitando rallentamenti decisionali.
Il valore della misura non sta nel riconoscere la cassa integrazione, che in questi casi era già accessibile, ma nel rimuovere tre ostacoli che nella pratica ne scoraggiavano l’uso.
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE
L’INPS ammette la cassa integrazione straordinaria per il caldo quando generalmente la temperatura supera i 35 gradi.
Quella soglia, però, non è un limite automatico e inderogabile, poiché l’Istituto ammette CIGO (e CISOA) anche con temperature pari o inferiori a 35 gradi quando la temperatura percepita risulta più elevata per l’effetto combinato di:
- umidità elevata e scarso risalita d’aria;
- irraggiamento solare diretto;
- calore emesso da macchinari, materiali da costruzione (come l’asfalto) o coperture metalliche;
- sforzo fisico richiesto e uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) che ostacolano la traspirazione.
Un operaio che stende asfalto o lavora su una copertura metallica con l’imbracatura anticaduta è infatti esposto a condizioni ben più severe di quelle indicate dal termometro.
L’Istituto richiede pertanto una valutazione della singola lavorazione. Per accedere al beneficio, l’azienda deve presentare una domanda motivata descrivendo la specifica attività svolta. A supporto della richiesta è possibile allegare i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i rilievi meteo regionali o eventuali ordinanze locali che vietano i lavori nelle ore centrali della giornata.
COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Per la CIGO dei settori edile, lapideo ed escavazioni la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato l’evento.
Per esempio, per una sospensione avvenuta ad agosto 2026 il termine è il 30 settembre 2026. È un termine più ampio di quello ordinario, ma resta perentorio: oltre quella data la domanda non è accoglibile.
Per la CISOA in agricoltura, invece, i tempi sono più stretti: le domande vanno presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento. Le nuove causali sono utilizzabili dal 24 luglio 2026 e, per gli eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026, era stata prevista una finestra straordinaria con scadenza 22 agosto 2026.
QUANTO SPETTA AL LAVORATORE
Il trattamento di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, entro i massimali mensili stabiliti annualmente dall’INPS e rivalutati in base all’indice ISTAT.
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, quindi non produce buchi nella posizione previdenziale del lavoratore, e non intacca le ferie.
Va detto con chiarezza che si tratta comunque di una riduzione del reddito: la cassa integrazione tutela dalla perdita totale della giornata, non garantisce lo stipendio pieno. È il motivo per cui i sindacati chiedono da tempo strumenti strutturali e integrazioni contrattuali che coprano la differenza.
IL PROBLEMA DELLE RISORSE LIMITATE
Il decreto stanzia complessivamente 15,2 milioni di euro per il 2026, così ripartiti:
- 4,9 milioni per la CIGO nei settori edile, lapideo ed escavazioni;
- 10,3 milioni per la CISOA destinata agli operai agricoli.
Si tratta di un limite di spesa, non di una dotazione indicativa: al suo raggiungimento l’INPS non può accogliere ulteriori domande. In un’estate con ondate di calore prolungate il plafond può esaurirsi rapidamente, il che rende consigliabile presentare l’istanza senza attendere il termine ultimo.
Va segnalato che le risorse risultano inferiori rispetto a quelle stanziate per l’analoga misura dell’anno precedente, introdotta con il decreto legge n. 92/2025: è uno dei punti su cui si è concentrato il dibattito tra le parti sociali, che chiedono il passaggio da interventi emergenziali annuali a una disciplina strutturale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e attuazione del PNRR, in vigore dal 27 giugno 2026, approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2026.
- Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026, istruzioni operative.
- Articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, in materia di contributo addizionale.
- Legge n. 457/1972, disciplina della CISOA.
GUIDA ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Per approfondire e capire meglio quali sono le differenze, vi consigliamo di leggere la nostra guida sulla cassa integrazione.
ALTRI INTERESSANTI AGGIORNAMENTI E AIUTI
Mettiamo a vostra disposizione anche l’elenco aggiornato degli aiuti INPS 2026 di sostegno al reddito.
Potrebbe interessarvi approfondire poi quali sono e come funzionano gli ammortizzatori sociali.
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