L’assegno di maternità dello Stato è un sostegno economico che la madre può richiedere per la nascita di un bambino, nonché per l’adozione, l’affidamento.
Nel 2026 durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità erogata dall’INPS entro i limiti massimi rivalutati, ogni anno, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Può essere richiesto anche dal padre, ma solo in presenza di situazioni specifiche e documentate che impediscono alla madre di beneficiare della misura o di prestare assistenza al figlio.
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è, quali sono i requisiti per richiederlo, quanto spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo.
Indice:
COSA SIGNIFICA “ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO”
L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata dall’INPS. Si differenzia dall’assegno di maternità dei Comuni poiché non è una misura assistenziale legata esclusivamente al reddito (ISEE), ma una prestazione legata a una precedente attività lavorativa della madre, anche se il rapporto di lavoro si è concluso.
Il sostegno è destinato a coprire i periodi di maternità per le madri che non beneficiano di altre indennità di maternità (come quelle per dipendenti o autonome) o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto alla quota fissata per legge.
A CHI SPETTA
La misura è rivolta a madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno, che rientrino in una delle seguenti categorie:
- lavoratrici licenziate o dimissionarie che devono aver versato almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita o l’ingresso del minore in famiglia;
- lavoratrici con periodi di disoccupazione che devono aver goduto di prestazioni previdenziali (come la NASpI) per almeno tre mesi, a condizione che tra la data di fine del sussidio e la nascita/ingresso del minore non siano trascorsi più di 9 mesi;
- madri che hanno versato contributi in gestione separata, qualora abbiano interrotto il lavoro, per almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità.
QUANTO SPETTA NEL 2026
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato è pari a 2.543,15 euro complessivi. Non è legato all’ISEE né al reddito familiare: ciò che conta, soprattutto, è la situazione contributiva della madre. Per accedervi, infatti, è generalmente necessario aver maturato almeno tre mesi di contributi nei periodi previsti dalla normativa.
Per l’anno 2026, gli importi relativi all’assegno di maternità hanno subito una rivalutazione dello 1,4% rispetto all’anno precedente, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
DIFFERENZA ASSEGNO DI MATERNITÀ STATO E COMUNE
L’assegno di maternità dello Stato, erogato dall’INPS, viene spesso confuso con la classica indennità di maternità obbligatoria, ma si tratta di due prestazioni diverse, con regole e importi differenti.
Quando si parla di maternità, infatti, la prima tutela da considerare è l’indennità di maternità ordinaria, cioè quella riconosciuta alle lavoratrici dipendenti (e, in alcuni casi, anche ad autonome e iscritte a gestioni specifiche). In questo caso, durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio – normalmente 5 mesi – l’INPS corrisponde l’80% della retribuzione media giornaliera.
Questo significa che la lavoratrice continua a percepire una parte consistente del proprio stipendio e, in molti casi, grazie ai contratti collettivi, il datore di lavoro può integrare la quota restante fino ad arrivare anche al 100% della retribuzione.
Diverso è il caso dell’assegno di maternità dello Stato. Questa misura è pensata per le madri che non hanno diritto all’indennità ordinaria oppure che hanno una tutela previdenziale insufficiente, ad esempio perché hanno avuto una carriera lavorativa discontinua o atipica. Non si tratta quindi di una percentuale dello stipendio, ma di un importo fisso, stabilito ogni anno.
L’assegno di maternità dei Comuni è invece un’altra indennità ancora, diversa sia dall’indennità di maternità ordinaria (quella dell’80% dello stipendio) sia dall’assegno di maternità dello Stato.
È una prestazione pensata soprattutto per le madri disoccupate, casalinghe o con una tutela previdenziale insufficiente, ed è concessa dal Comune di residenza ma pagata dall’INPS.
A differenza dell’assegno di maternità dello Stato, qui conta molto il reddito familiare, perché per ottenerlo bisogna rispettare una soglia ISEE stabilita ogni anno. Per il 2026, il limite ISEE è di 20.668,26 euro, mentre l’importo riconosciuto è pari a 413,10 euro al mese per 5 mensilità, quindi un totale di 2.065,50 euro complessivi.
La domanda non si presenta all’INPS direttamente, ma al proprio Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dall’affidamento.
Un altro punto importante da ricordare è che assegno del Comune e assegno dello Stato non sono cumulabili. Significa che non si possono ricevere entrambi per lo stesso evento (nascita o adozione). A chi ha diritto all’assegno di maternità dello Stato di norma non spetta quello comunale, e viceversa.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata all’INPS in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- in autonomia sul sito web dell’INPS da questa pagina a cui accede con SPID, CIE o CNS;
- chiamando il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 da rete mobile e chiedendo assistenza per la presentazione della domanda;
- con il supporto di patronati, che possono inviare la domanda per nostro nome e conto attraverso i servizi telematici offerti agli stessi dall’INPS.
Alla domanda vanno allegati:
- una copia del documento di identità del richiedente o copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari;
- il certificato di nascita del bambino o autocertificazione di nascita;
- tutti i documenti e le certificazioni riepilogati all’interno del modulo di domanda che trovate nell’area riservata INPS a cui accedere da questa pagina.
COME CONTROLLARE LO STATO DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ
Dopo la presentazione della domanda, INPS rende noto qual è l’esito. Ossia, se positivo o negativo. Per controllare lo stato dell’assegno di maternità è necessario:
- consultare il fascicolo previdenziale cliccando su “Servizi” e poi su “Fascicolo previdenziale del cittadino” dove sono presenti le pratiche presentate;
- lo stato della domanda di assegno di maternità può essere verificato a questo punto utilizzando il servizio di consultazione specifico presente nella sezione “Prestazioni” o “Domande e pagamenti” del sito INPS.
Per richiedere assistenza, è possibile contattare l’INPS tramite il numero verde 803.164 (per chiamate da rete fissa) o 06.164.164 (per chiamate da cellulare) per ottenere informazioni sullo stato della tua pratica. Oppure rivolgersi a un Patronato.
QUANDO IL PADRE PUÒ RICHIEDERE L’ASSEGNO DI MATERNITÀ STATALE
Per il padre, sempre nelle rispetto delle condizioni sopraelencate, sono previsti dei requisiti aggiuntivi che lo legittimano a richiedere la prestazione assistenziale al posto della madre, ovvero:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- nel caso di un padre adottante, ovvero di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- nel caso in cui ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva. Al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta. Inoltre, anche la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore. Si deve anche dimostrare il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali. Ciò in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Pdf 380 Kb);
- Legge 23 dicembre 2021, n. 23 (Pdf 288 Kb);
- Messaggio INPS n. 3656 del 5 ottobre 2022 (Pdf 87 Kb);
- Circolare INPS n. 21 del 25-01-2024 (Pdf 189 Kb) e la relativa tabella (Pdf 123 Kb);
- Circolare n. 26 del 30-01-2025 (Pdf 274 Kb).
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI
Vi consigliamo di approfondire l’argomento leggendo la guida sulla maternità obbligatoria.
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