Novità congedo parentale 2024: elevata indennità per un altro mese dal 30% all’80%

Tutti i dettagli sulle novità relative al congedo parentale 2024 secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni INPS

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L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del nuovo congedo parentale che, dal 1° gennaio 2024, è stato potenziato per i lavoratori dipendenti.

Per effetto della Legge di Bilancio 2024, infatti, è stato predisposto l’aumento a 2 mesi per l’indennità all’80% (prima era di un solo mese).

Dunque, nel 2024 i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale di cui 9 mesi indennizzati suddivisi tra due retribuiti all’80% e 7 retribuiti al 30%.

In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale in base alle nuove regole introdotte dal 2024, vi spieghiamo a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura, tenendo conto delle nuove indicazioni INPS.

NOVITÀ CONGEDO PARENTALE 2024

La Legge di Bilancio 2024, tra le tante novità del pacchetto famiglia, è intervenuta sul congedo parentale in un’ottica di riconoscere maggiori aiuti alle mamme e ai papà lavoratori dipendenti.

Le modifiche sono operative dal 1° gennaio 2024 e l’INPS, nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’applicazione e il ricorso al nuovo congedo parentale nel 2024.

La norma, in concreto, prevede che dei 9 mesi di periodo massimo di astensione indennizzata (pagata dall’INPS), nel 2024 due mesi saranno indennizzati all’80%. Ricordiamo che nel 2023 era previsto un solo mese indennizzato all’80%.

Invece, dal 2025, i genitori avranno la possibilità di usufruire di un congedo parentale indennizzato sempre della durata di 9 mesi ma di questi, un mese sarà retribuito all’80%, un mese al 60%, e i sette mesi successivi saranno retribuiti al 30%.

Attenzione, la nuova regola 2024 vale però entro il 6° anno di vita del figlio e fa riferimento alle mamme lavoratrici dipendenti, o in alternativa ai padri, che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2023. 

COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE 2024

Anche chiamato maternità (o paternità) facoltativa o congedo facoltativo, ricordiamo che il congedo parentale consiste nella possibilità di astenersi per un periodo dal lavoro per prendersi cura dei propri figli, con conservazione del posto.

In pratica, nel 2024, i genitori hanno diritto a un totale di nove mesi di congedo parentale retribuito, distribuiti come segue:

  • due mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione e possono essere fruiti entro i 6 anni di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

  • sette mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;

  • c’è poi la possibilità di usufruire di altri due mesi che, come chiarito dalla Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, non sono indennizzati, a meno che il genitore richiedente non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (per il 2024, è pari a 598,61 euro mensili). Quindi, in caso di un reddito inferiore a 17,958 euro annui, i due mesi possono essere indennizzati al 30% della retribuzione.

È importante sottolineare a tal proposito che il congedo parentale è una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo –  a differenza del congedo di maternità obbligatoria (che può essere fruito dal padre in alcuni casi tramite congedo di paternità alternativo) che invece è fruibile nell’arco temporale prima e dopo la nascita del figlio ed è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.

Inoltre, il congedo parentale spetta sia alla madre che al padre, da ripartire tra i due e per un periodo non superiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi al massimo (diventano 11 mesi nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi oppure nel caso di genitore solo), da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.

Dei 10 / 11 mesi, massimo 9 sono indennizzati dall’INPS, quindi 1 o 2 mesi restano scoperti da indennizzo.

A CHI SPETTANO DUE MESI DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Come specificato da INPS nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, i due mesi di congedo parentale all’80% riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata etc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% per il solo anno 2024 spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La norma specifica inoltre che la misura interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 ed è è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Infine, l’INPS ha specificato che l’elevazione dell’ulteriore mese all’80% della retribuzione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

COME FUNZIONANO I 2 MESI DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Le regole su come funzionano i due mesi di congedo indennizzato all’80% introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 sono state esposte dall’INPS nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

Le nuove disposizioni, nello specifico, prevedono che:

  • le mensilità indennizzate all’80% dello stipendio dovranno essere fruite entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;

  • i mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori nel 2024 e possono essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. In linea generale, ricordiamo che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale;

  • l’elevazione all’80% della retribuzione per due mesi si applica anche ai genitori adottivi o affidatari (o collocatari) e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale. Ossia, intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria;

  • le nuove regole valgono esclusivamente per i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio.

La Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 ha confermato inoltre che la Legge di Bilancio 2024 non ha comunque modificato il periodo massimo indennizzabile che rimane di 9 mesi, ma aumenta solo l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo ed esclusivamente per due mesi.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale web INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. In questo caso saranno gli operatori del patronato che presenteranno la domanda per nostro nome e conto.

Nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 INPS ha poi fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione nel flusso UniEmens, nonché le istruzioni operative e contabili valide per il 2024.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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