Indennità maternità e paternità 2024 per autonomi e liberi professionisti

La guida sull’indennità di maternità e paternità per autonomi, liberi professionisti e parasubordinati

maternità, paternità

Nel 2024 è ancora attiva l’indennità di maternità e paternità per autonomi, liberi professionisti e parasubordinati, anche nei casi di gravidanza a rischio.

Quest’anno il riconoscimento avviene in modalità potenziata come nel 2023. Ricordiamo infatti che già dal 2022 il Governo aveva concesso 3 mesi in più d’indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi, ma solo in presenza di determinati requisiti reddituali.

Le stesse condizioni valgono nel 2024, così come vale la possibilità – introdotta sempre nel 2022 – di anticipare la maternità anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto in caso di gravidanza a rischio (mentre prima era fruibile solo nei 2 mesi prima e nei 3 mesi successivi).

Vediamo insieme quali sono le regole che disciplinano quindi l’indennità di maternità e paternità 2024 per autonomi e quali i requisiti 2024.

COS’È L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ AUTONOME

L’indennità di maternità o paternità per gli autonomi e professionisti è un contributo economico erogato in occasione del parto o dell’ingresso in famiglia di un bambino adottato, calcolato in base ai compensi ricevuti prima dell’evento.

Viene riconosciuta alle lavoratrici appartenenti a queste categorie – e in alcuni casi ai lavoratori –  per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi. In caso di adozione o affidamento spetta, invece, per i 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. In entrambi i casi a questi 5 mesi si aggiungono 3 mesi extra per un totale di 8 mesi nel caso le neomamme rispettino determinati requisiti che vi spieghiamo in seguito.

Inoltre, grazie al Decreto Conciliazione vita lavoro, in vigore già dal 13 agosto 2022, è diventato strutturale il diritto di usufruire di eventuali periodi di astensione anticipati in caso di gravidanza a rischio accertata dall’ASL. In questo caso i periodi di astensione sono nello specifico usufruibili anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto.

A CHI SPETTA L’INDENNITÁ DI MATERNITÁ AUTONOME

L’indennità di maternità o paternità lavoratrici e lavoratori autonomi è destinata agli appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità o paternità. L’indennità, in particolare, spetta alle lavoratrici che risultano iscritte in una delle seguenti Casse previdenziali:



  • Casse previdenziali individuate nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001, si tratta in particolare di:
    1. Cassa nazionale del notariato.
    2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
    6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
    7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi.
    8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
    9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
    10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
    11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

QUANDO SPETTA AL PADRE

L’indennità di maternità o paternità lavoratrici e lavoratori autonomi spetta ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata al verificarsi di uno di questi eventi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

Anche i lavoratori padri, come le madri, devono risultare in regola con i contributi versati. 

REQUISITI PER I TRE MESI AGGIUNTIVI

Il requisito sempre necessario per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi d’indennità di maternità o paternità è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Tale reddito viene però rivalutato in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. È probabile che questo accada anche quest’anno. Vi faremo sapere quando l’INPS renderà noto quello relativo al 2024.

Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato nell’anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

PERIODO INDENNIZZABILE CON 3 MESI EXTRA INDENNITÀ MATERNITÀ

Quando è possibile fruire dei 3 mesi extra nel 2024? Il periodo indennizzabile si ottiene in misure differenti, facendo una distinzione tra le categorie di lavoratori o lavoratrici interessate. Ovvero:

  • per le lavoratrici e i lavoratori autonomi in caso d’indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale pari a 3 mesi extra da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità;

  • in relazione alle libere professioniste (o ai liberi professionisti) e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere riconosciuta l’indennità extra per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati). Inoltre, può essere riconosciuta anche: 1) nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità (ovvero quando si sceglie di posticipare il congedo fino alla data presunta del parto per poi usufruirne nel periodo successivo); 2) nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto; 3) successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum;

  • per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità o di paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati). Inoltre, può essere riconosciuta anche: 1) nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità (ovvero quando si sceglie di posticipare il congedo fino alla data presunta del parto per poi usufruirne nel periodo successivo); 2) nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto o nei 7 mesi successivi al parto in caso d’interdizione prorogata; 3) successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

In ogni caso, la tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

MATERNITÀ ANTICIPATA GRAVIDANZA A RISCHIO PER AUTONOME

Dal 2022, con l’approvazione del Decreto conciliazione vita lavoro il diritto alla maternità anticipata è stato esteso alle lavoratrici autonome in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” accertate dall’ASL.

Se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela però è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 68 del Testo Unico.

Ad esempio, nel caso di accertamento medico dell’ASL che dispone un periodo di riposo dal 20 settembre 2024 al 20 novembre 2024, se il parto avviene in data 10 dicembre 2024, il periodo indennizzabile di maternità “ordinario” va dal 10 ottobre 2024 al 10 marzo 2025. Pertanto, sono indennizzabili a titolo di “periodo antecedente di maternità” i soli giorni dal 20 settembre 2024 al 9 ottobre 2024.

COME OTTENERE LA TUTELA PER LA GRAVIDANZA A RISCHIO

Per ottenere la tutela prevista per la gravidanza a rischio la lavoratrice autonoma deve fornire all’INPS tutta la documentazione medica dell’ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze legate alla gravidanza.

Inoltre, è importante ricordare che:

  • in questo periodo non è obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa.

  • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.

IMPORTO

L’indennità di maternità o di paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi ha un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità.

Più precisamente, l’indennità è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale denunciato (per le professioniste) o all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli (per le autonome).

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda per l’indennità di maternità e paternità autonomi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS attraverso uno dei seguenti canali, ovvero tramite:

  • portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito disponibile in questa sezione;

  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Una volta entrati nell’area riservata, è possibile anche richiedere i mesi extra o la procedura di indennità anticipata per gravidanza a rischio. Scopriamo i dettagli.

Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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