Congedo parentale 2024: come funziona con le nuove regole

La guida su come funziona il congedo parentale, a chi spetta, come richiederlo e quali sono le regole dal 2024

genitori, figli

La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità per il congedo parentale, prevedendo due mesi con l’indennità all’80% spettante ai genitori lavoratori dipendenti.

Ossia, nel 2024 i genitori possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato, di cui due retribuiti all’80% e 7 retribuiti al 30%.

Poi dal 2025 i genitori potranno beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.

In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS in base alle nuove regole introdotte e in vigore nel 2024.

Vi spieghiamo inoltre a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura considerando le diverse categorie di lavoratori.

COS’È IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.

Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi oppure nel caso di genitore solo) da ripartire tra i due genitori. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Per un periodo di 9 mesi il congedo parentale è indennizzato dall’INPS, ossia è l’INPS che paga l’indennizzo, mentre per il decimo mese (o l’undicesimo) non vi è copertura da parte dell’INPS.

COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE 2024

Dal 1° gennaio 2024 arriva un interessante cambiamento per il congedo parentale, rivolto a lavoratori dipendenti, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Viene elevata a due mesi la copertura dell’indennizzo all’80% dello stipendio (ricordiamo che nel 2023 era previsto un solo mese all’80%).

In particolare i genitori (madre e padre) possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato con le seguenti percentuali di retribuzione:

  • 2 mesi retribuiti all’80% dello stipendio;

  • 7 mesi retribuito al 30% dello stipendio.

Poi dal 2025 i genitori lavoratori dipendenti potranno beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato dall’INPS, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.

Attenzione, le nuove percentuali di indennizzo previste dalla Legge di Bilancio 2024 valgono solo se fruite entro il 6° anno di vita del figlio.

La norma specifica anche che la misura interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Inoltre le nuove regole valgono solo per il lavoratori dipendenti pubblici o privati. Sono quindi esclusi ad esempio gli autonomi o i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

QUANTO DURA IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale ha durata variabile, generalmente di 10 o 11 mesi, ma solo i primi 9 mesi sono indennizzati dall’INPS, ossia è l’INPS che ne sostiene il costo.

Questo strumento può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore.

Analizziamo nel dettaglio come funziona il congedo parentale per le diverse categorie di lavoratori.

1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI

Come chiarito dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, la normativa riconosce un periodo di congedo parentale massimo:

  • per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia) oppure nel caso di genitore solo. Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 (elevabili a 11);

  • per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore;

  • per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.

Con il Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023, L’INPS ha fornito invece le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, un vedemecum per i datori di lavoro.

PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO

I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre. Poi vi sono ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. Quindi, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente.

In pratica:

  • la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.

Per ogni dettaglio si rimanda alla Circolare INPS 45 del 16-05-2023. Il testo chiarisce che questa platea di beneficiari, ha diritto all’ultimo mese di congedo, ossia il 9°, indennizzato all’80%. Attenzione però, la Legge di Bilancio 2024 ha portato a 2 i mesi indennizzati all’80%. Si attende apposita circolare INPS con i chiarimenti sulle novità introdotte.

2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO

Per la prima volta il Decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali e il caso del “genitore solo” che sussiste nei seguenti casi:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;

  • nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;

È bene, infatti, chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:

  • 9 mesi sono indennizzabili, 9 al 30% della retribuzione;

  • i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).

3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Il Decreto 105 del 2022, ha allungato l’arco temporale entro cui può essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato dall’INPS il congedo per quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:

  • risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;

  • qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo non è fruibile in modalità oraria. Poi, non spettano periodi di congedo non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.

DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi indennizzati. Sono fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:

  • per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);

  • per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);

  • per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI

Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.

Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:

  • per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;

  • nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

REQUISITI

Sebbene con alcune differenziazioni, che vi abbiamo spiegato, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.

Si tratta, in particolare:

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato. Questa categoria ha diritto a 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza. Anche questa categoria ha diritto ai 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;

  • dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

  • dei lavoratori o le lavoratrici autonome. 

Il congedo parentale non spetta:

  • ai genitori disoccupati o sospesi,
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno. Da quando? Dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Il congedo parentale che prevede due mesi di indennizzo all’80% è rivolto solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi gli autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata per i quali è prevista una specifica normativa (che spieghiamo di seguito).

La Legge di Bilancio 2024 ha incrementato di un mese l’indennizzo all’80% che era già stato introdotto – per un solo mese – dalla Legge di bilancio 2023 e spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023.

La circolare specifica che:

  • due mesi dei 3 spettanti a ciascun genitore, non sono trasferibili all’altro, a condizione che le mensilità indennizzate all’80% della retribuzione siano fruite entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;

  • i mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Poi dal 2025 ci sarà un mese indennizzato all’80% a cui si affiancherà uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.

Si attende la pubblicazione della nuova circolare INPS del 2024, su cui vi aggiorneremo.

A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE INPS

Parte del periodo di astensione dal lavoro è indennizzata dall’INPS. Più precisamente, il congedo parentale dà diritto a un’indennità pari al 30% per 8 mesi.  Poi, è all’80% per l’ultimo mese, della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore interessato. Probabilmente le regole saranno le stesse anche per il mese extra all’80% annunciato tra le novità della Legge di Bilancio 2024, su cui vi aggiorneremo. L’INPS nei documenti di prassi, tra cui vi è anche la Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43, per l’anno in corso, ha spiegato che:

  • la retribuzione media va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;

  • il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità del 30%. Ma solo se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5).

È bene chiarire che questa tipologia di congedo è diversa dal congedo di maternità e dal congedo di paternità per i “nuovi nati” (oppure adottati o affidati). Per questi, durante il periodo indennizzato il lavoratore viene retribuito dall’80% al 100% dall’INPS.

QUANDO IL CONGEDO PARENTALE È PAGATO AL 100 %

Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stabiliscono che il primo mese di congedo parentale debba essere retribuito al 100%.

Dunque, per ottenere informazioni dettagliate e accurate sulle politiche specifiche riguardanti il congedo parentale e la retribuzione, è sempre consigliabile fare riferimento al testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al proprio settore o alla propria categoria professionale.

QUANDO SI PUÒ FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE

I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori. Sono esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno.

Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.

LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE

La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, valida anche nell’anno in corso e probabilmente anche per il 2024, indica anche dei limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti tra loro, ipotizzando tutte le diverse combinazioni. Ossia:

  • madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione Separata. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato. Ciò fatto salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Parliamo cioè del reddito sotto soglia;

  • padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione Separata. Davanti a questa fattispecie ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati. Ciò fatto salvo che lo stesso abbia un reddito individuale sotto soglia;

  • madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;

  • padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma. In questa possibilità, per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;

  • madre iscritta alla Gestione Separata – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;

  • padre iscritto alla Gestione Separata – madre lavoratrice autonoma. Davanti a tale situazione per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.

LIMITI NEI CASI DI LAVORO PART TIME

Inoltre, l’INPS precisa che:

  • in caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni;

  • il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.

LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Circa il congedo parentale all’80%, come spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, oltre i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, valgono queste regole:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese (forse due solo nel 2024);

  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%, forse due dal 2024);

  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati. Ciò salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità, ricordiamo, si applica anche ai genitori adottivi o affidatari (o collocatari). Interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale. Ossia, intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

DECORRENZA CONGEDO PARENTALE ALL’80%

I mesi di congedo indennizzato all’80% interessano solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Il diritto a due mesi di congedo parentale indennizzato all’80% dovrebbe spettare anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2024, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

Considerato, inoltre, che il congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre. Si calcola, invece, il solo termine finale del congedo di paternità.

Per avere certezza su questi vincoli legati alla decorrenza bisogna però attendere la circolare INPS 2024 che conferma quanto previsto della Legge di Bilancio 2024 e ne definisce nel dettaglio le regole che coprono tutte le casistiche.

COME RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE

La domanda per fruire del congedo parentale deve essere effettuata al datore di lavoro.

Serve un preavviso minimo di 5 giorni, a meno che il contratto collettivo non preveda diverse disposizioni. Per la fruizione del congedo su base oraria, il preavviso è di 2 giorni. Non è possibile licenziare o discriminare una persona per aver richiesto il congedo.

Con il Messaggio n.659 del 13-02-2023 e poi con la Circolare 45 del 16-05-2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per i datori di lavoro per denunciare il congedo parentale mediante il flusso Uniemens. Il Messaggio fornisce le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia con le regole 2023.

Vi aggiorneremo non appena saranno fornite le istruzioni relative al 2024.

FAQ CONGEDO PARENTALE

Sono disponibili le FAQ sul congedo parentale che l’INPS ha messo a disposizione degli utenti. Ossia le risposte alle domande frequenti poste dalle famiglie che intendono usufruire della misura o l’hanno già richiesta.

ITER NORMATIVO

Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico. Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata, con le novità introdotte da:




Tutte le novità e le indicazioni per i datori di lavoro (relative alla compilazione del flusso UniEmens) sono state raccolte e riassunte nel Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023. Si attende l’uscita del Messaggio INPS per il 2024.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI

Vi consigliamo di leggere anche i seguenti approfondimenti:

ALTRI AGGIORNAMENTI

Per maggiori informazioni sulle novità relative ai congedi, vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle disposizioni introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro. Poi, vi consigliamo la nostra guida sul congedo di maternità obbligatorioIn questo articolo, invece, trovate la guida per il congedo di paternità alternativo.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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4 Commenti

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  1. Ci sono molte normative che aiutano a capire tante cose ma i datori di lavoro continuano a erogare il pagamento del congedo parentale del primo mese al 30% per cento e non al 80% per cento e inoltre si parla anche del 100% per cento. Ma quanto spetta realmente?

    • Ciò che vale è quanto prevede la normativa, come abbiamo spiegato nell’articolo qui sopra. Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita. Attenzione che parliamo di copertura INPS e ci riferiamo ad aziende del settore privato.

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