È stato aggiornato il servizio per la presentazione delle domande di congedo parentale e di congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti.
La nuova procedura INPS, nel dettaglio, permette di presentare richiesta per l’indennità maggiorata. Ricordiamo, infatti, che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità per il congedo parentale, prevedendo due mesi con l’indennità all’80% per i genitori lavoratori dipendenti, invece che uno, come nel 2023.
Cambiano quindi le regole, nel 2024, e a fornire le istruzioni è L’INPS, spiegando come e quando i genitori possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato, di cui due retribuiti all’80% e 7 retribuiti al 30%.
In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS in base alle nuove regole. Vi spieghiamo inoltre a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura considerando le diverse categorie di lavoratori.
Indice:
COS’È IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità di 10 giorni per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.
Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi oppure nel caso di genitore solo) da ripartire tra i due genitori. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, un periodo di 9 mesi il congedo parentale è indennizzato dall’INPS, ossia è l’INPS che paga l’indennizzo, mentre per il decimo mese (o l’undicesimo) non vi è copertura da parte dell’INPS. Le modifiche sono operative dal 1° gennaio 2024 e l’INPS, nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’applicazione e il ricorso al nuovo congedo parentale nel 2024.
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE NEL 2024
Dal 1° gennaio 2024 sono operative le nuove regole del congedo parentale, rivolto a lavoratori dipendenti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Nello specifico, è stata elevata a due mesi la copertura dell’indennizzo all’80% dello stipendio (mentre nel 2023 era previsto un solo mese all’80%).
In particolare, come spiegato nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, i genitori (madre e padre) possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato con le seguenti percentuali di retribuzione:
- 2 mesi retribuiti all’80% dello stipendio;
- 7 mesi retribuito al 30% dello stipendio.
Poi dal 2025 i genitori lavoratori dipendenti potranno beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato dall’INPS, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.
Attenzione, però, le nuove percentuali di indennizzo previste dalla Legge di Bilancio 2024 valgono solo se fruite entro il 6° anno di vita del figlio.
La Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 specifica anche che la misura interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Inoltre le nuove regole valgono solo per il lavoratori dipendenti pubblici o privati. Sono quindi esclusi ad esempio gli autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
CONGEDO PARENTALE, QUANTI MESI DURA
Il congedo parentale ha durata variabile, generalmente di 10 o 11 mesi, ma solo i primi 9 mesi sono indennizzati dall’INPS, ossia è l’INPS che ne sostiene il costo.
Attenzione però, questo strumento può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore.
Alla luce quindi delle disposizioni contenute nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, analizziamo nel dettaglio come funziona il congedo parentale per le diverse categorie di lavoratori.
1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
Come confermato dalla Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, la normativa riconosce ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato un periodo di congedo parentale massimo:
- per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia) oppure nel caso di genitore solo. Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 (elevabili a 11);
- congedo parentale madre sola: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore;
- congedo parentale padre solo: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.
2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO
La Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 conferma poi quanto stabilito dal Decreto conciliazione vita lavoro, che tutela i nuclei familiari monogenitoriali e il “genitore solo”, stabilendo che il congedo spetta anche:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.
È bene, infatti, chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:
- 9 mesi sono indennizzabili, 9 al 30% della retribuzione;
- i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Il Decreto 105 del 2022, ha allungato l’arco temporale entro cui può essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato dall’INPS, il congedo per quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:
- risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
- qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo non è fruibile in modalità oraria. Poi, non spettano periodi di congedo non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.
DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi indennizzati. Sono fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:
- per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI
Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:
- per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
- nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
CONGEDO PARENTALE 2024 FINO A 12 ANNI, LE REGOLE
I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori. Sono esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno.
Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.
CONGEDO PARENTALE 2024, A CHI SPETTA
Sebbene con alcune differenziazioni, che vi abbiamo spiegato, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.
Si tratta, in particolare:
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato. Questa categoria ha diritto a 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza. Anche questa categoria ha diritto ai 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;
- dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
- dei lavoratori o le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale non spetta:
- ai genitori disoccupati o sospesi,
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno. Da quando? Dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANTI GIORNI DI CONGEDO PARENTALE AL 100%
Nel 2024, la retribuzione al 100% per il congedo parentale spetta esclusivamente ai dipendenti degli enti locali, grazie alle specifiche disposizioni della contrattazione collettiva di questo comparto.
Secondo l’articolo 45, comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, per ciascun figlio, i primi 30 giorni di congedo parentale (che possono essere fruiti anche frazionatamente) sono retribuiti al 100%. Questa retribuzione comprende tutte le componenti fisse della retribuzione, come la tredicesima, le voci accessorie fisse e ricorrenti, e i premi legati alla performance, escludendo però gli straordinari e le indennità per lavori disagiati o pericolosi. Per approfondire l’argomento, vi consigliamo la lettura della nostra guida sul congedo parentale al 100% per i dipendenti pubblici degli Enti Locali.
Ma vediamo nel dettaglio come funziona per tutti gli altri lavoratori, sia del settore privato che pubblico, per cui il primo mese di congedo parentale è retribuito all’80%, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.
CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE ALL’80%
Il congedo parentale che prevede due mesi di indennizzo all’80% è rivolto solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi i lavoratori degli Enti Locali, che hanno diritto a un trattamento maggiore e diverso, gli autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata per i quali è prevista una specifica normativa (che spieghiamo di seguito).
Di conseguenza, come spiegato nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% nel 2024 spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2024 ha incrementato di un mese l’indennizzo all’80% purché:
- due mesi dei 3 spettanti a ciascun genitore, non sono trasferibili all’altro, a condizione che le mensilità indennizzate all’80% della retribuzione siano fruite entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
- i mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Poi dal 2025 ci sarà un mese indennizzato all’80% a cui si affiancherà uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.
Come precisato inoltre dal Messaggio INPS n. 2704 del 23-07-2024, le disposizioni in argomento si applicano anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche. Si precisa, tuttavia, che per i lavoratori pubblici il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
CONGEDO PARENTALE 2024, COME RICHIEDERLO
Come specificato nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, per richiedere il congedo parentale bisogna presentare apposita domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale istituzionale INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Inoltre, come chiarito nel Messaggio INPS n. 2704 del 23-07-2024, la procedura per i lavoratori dipendenti è stata infatti aggiornata per permettere la richiesta di indennità con aliquota maggiorata senza presentare una nuova domanda. Nel dettaglio, ai richiedenti basterà spuntare “SI” alla voce “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda” per ottenere maggiorazione.
Infine, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. In tale modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.
Tuttavia, l’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. A tale proposito si rammenta, infatti, che è previsto un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.
Ricordiamo infatti che i lavoratori sono tenuti a informare sia l’INPS che il datore di lavoro (o l’agenzia) della richiesta di congedo.
PREAVVISO CONGEDO PARENTALE
La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima della effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.
È consigliabile inviare una comunicazione scritta (email o raccomandata) all’azienda, specificando il periodo di congedo richiesto. Ricordiamo che, nel caso di congedo a ore, non bisogna indicare quante mezze giornate si intende astenersi dal lavoro bensì i giorni interi che si intendono utilizzare. Vediamo nel dettaglio come funziona in questi casi.
CONGEDO PARENTALE A ORE, COME FUNZIONA
Per quanto riguarda il congedo a ore, il limite massimo di fruizione oraria è costituito dalla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Infatti, dato che l’astensione può avvenire per mezza giornata, chiedere un giorno di congedo consente di assentarsi dal lavoro per due mezze giornate. Ad esempio, se volete assentarvi il 15 e 16 settembre e poi il 22 e 23 settembre (totale quattro mezze giornate), dovrete richiedere due giorni di congedo.
Ricordate inoltre che nella domanda non vanno inseriti i giorni di calendario in cui il congedo verrà utilizzato ma soltanto il periodo al cui interno si intende utilizzare il congedo. Nel caso visto sopra, dovrà essere indicato come periodo dal 15 settembre al 23 settembre. Ma attenzione: la domanda può riguardare al massimo un mese di lavoro.
Quindi se intendete richiedere un periodo a cavallo tra due mesi, sarà necessario inserire due diverse domande. Ad Esempio: nel caso in cui si voglia richiedere il 22 e 25 settembre e poi il 6 e 7 ottobre dovrete inserire una domanda per il periodo 22-25 settembre e un’altra per il periodo 6-7 ottobre.
Quando la somma delle ore fruite a titolo di congedo parentale orario è pari al monte ore equivalente alla giornata lavorativa, specificamente stabilito dal contratto collettivo o aziendale, si considera fruita una giornata di congedo parentale.
Per verificare quanti giorni di congedo parentale sono stati già goduti e quanti, invece, se ne posso ancora prendere basta collegarsi sulla pagina “My INPS”, accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e consultare tutte le domande presentate all’Istituto e lo stato di lavorazione delle relative pratiche.
RETRIBUZIONE CONGEDO PARENTALE
Come spiegato da INPS nella Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 la retribuzione media da prendere da riferimento per il calcolo del congedo parentale tiene conto della retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
È bene chiarire che questa tipologia di congedo è diversa dal congedo di maternità e dal congedo di paternità per i “nuovi nati” (oppure adottati o affidati). Per questi, durante il periodo indennizzato il lavoratore viene retribuito dall’80% al 100% dall’INPS.
FAQ CONGEDO PARENTALE
Sono disponibili le FAQ sul congedo parentale che l’INPS ha messo a disposizione degli utenti. Ossia le risposte alle domande frequenti poste dalle famiglie che intendono usufruire della misura o l’hanno già richiesta.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Conciliazione vita lavoro (Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 29-07-2022;
- Circolare INL n° 9550 del 6-9-2022 (Pdf 308 kb);
- Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 (Pdf 207 Kb);
- Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 (Pdf 140 kB);
- Messaggio INPS n. 2704 del 23-07-2024 (Pdf 41,2 kB).
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI
- la guida sul congedo di maternità obbligatorio;
- la guida sull’assegno di maternità dei Comuni;
- la guida sull’assegno di maternità dello Stato;
- la guida sulla tutela riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo con maternità e la paternità;
- la guida su indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti;
- l’approfondimento sul congedo di paternità;
- la guida al congedo di paternità alternativo.
ALTRI AGGIORNAMENTI
Per approfondire l’argomento congedi, vi segnaliamo la guida sul congedo parentale al 100% per i dipendenti pubblici degli Enti Locali. Vi consigliamo anche di leggere la guida sull’assegno unico e universale figli e di approfondire il nostro articolo sui bonus famiglia 2024.
A vostra disposizione anche l’elenco aggiornato dei bonus figli che si possono richiedere nel 2024.
Inoltre, per conoscere altre misure di sostegno per lavoratori e famiglie, e bonus e agevolazioni attive per i genitori lavoratori, potete visitare questa pagina.
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Si maturano i giorni di ferie durante il congedo?
Sì.
Ci sono molte normative che aiutano a capire tante cose ma i datori di lavoro continuano a erogare il pagamento del congedo parentale del primo mese al 30% per cento e non al 80% per cento e inoltre si parla anche del 100% per cento. Ma quanto spetta realmente?
Ciò che vale è quanto prevede la normativa, come abbiamo spiegato nell’articolo qui sopra. Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita. Attenzione che parliamo di copertura INPS e ci riferiamo ad aziende del settore privato.