Il congedo parentale 2024 con Legge di Bilancio 2024 cambia dal 1° gennaio, prevedendo un altro mese per l’indennità all’80% spettante ai genitori lavoratori dipendenti.
Ossia, nel 2024 i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale, di cui due retribuiti all’80% e 8 retribuiti al 30%. Poi dal 2025 i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 8 retribuiti al 30%.
In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS in base alle nuove regole introdotte tra il 2023 e il 2024, vi spieghiamo a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura.
COS’È IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.
Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da ripartire tra i due genitori. Per un periodo di 9 mesi è indennizzato dall’INPS. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE 2024
Dal 2024 il congedo parentale cambia in forma e durata. Ovvero, se viene confermato quanto previsto tra le novità della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio del prossimo anno i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale con diverse percentuali di retribuzione:
- 2 mesi retribuiti all’80%;
- 8 mesi retribuito al 30%.
Poi dal 2025 i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 8 retribuiti al 30%. Fino al 2022, la copertura INPS per il congedo parentale era pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Era calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.
Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, come vi spieghiamo in questo articolo.
Ora, tra le novità della Legge di Bilancio 2024, è stato inserito il mese in più retribuito all’80% che poi passerà al 60% dal 2025. In attesa dell’approvazione definitiva del testo in Parlamento (entro il 31 dicembre), ecco tutte le regole spiegate in modo chiaro e dettagliato, tenendo conto di tutte le novità introdotte.
REQUISITI
Sebbene con alcune differenziazioni, che vi spiegheremo nel corso di questo stesso articolo, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.
Si tratta, in particolare:
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato. Questa categoria ha diritto al mese di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Circolare INPS 45 del 16-05-2023);
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza. Anche questa categoria, come spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, ha diritto al mese di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
- dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
- dei lavoratori o le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale non spetta:
- ai genitori disoccupati o sospesi,
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno. Da quando? Dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE ALL’80%
Come spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, i due mesi di congedo indennizzato all’80% introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 e dal testo bollinato della Manovra 2024 spettano solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi gli autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata per i quali è prevista una specifica normativa (che spieghiamo di seguito).
La circolare specifica che la norma prevede:
- due mesi dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che le mensilità indennizzate all’80% della retribuzione siano fruite entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
- i mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Poi dal 2025, il mese indennizzato all’80% a cui si affiancherà uno al 60% e 8 retribuiti al 30%.
A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE INPS
Parte del periodo di astensione dal lavoro è indennizzata dall’INPS. Più precisamente, il congedo parentale dà diritto a un’indennità pari al 30% per 8 mesi. Poi, è all’80% per l’ultimo mese, della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore interessato. Probabilmente le regole saranno le stesse anche per il mese extra all’80% annunciato tra le novità della Legge di Bilancio 2024, su cui vi aggiorneremo. L’INPS nei documenti di prassi, tra cui vi è anche la Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43, per l’anno in corso, ha spiegato che:
- la retribuzione media va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;
- il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità del 30%. Ma solo se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5).
È bene chiarire che questa tipologia di congedo è diversa dal congedo di maternità e dal congedo di paternità per i “nuovi nati” (oppure adottati o affidati). Per questi, durante il periodo indennizzato il lavoratore viene retribuito dall’80% al 100% dall’INPS.
QUANDO SI PUÒ FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE
I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori. Sono esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno.
Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.
Come accennato, invece, il mese di congedo indennizzato all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti. Ma solo entro i primi 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozioni) del minore. Stesso discorso, probabilmente, anche per il mese al 60% annunciato tra le novità della Legge di Bilancio 2024.
QUANTO DURA IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale ha durata variabile ma, solo i primi 10 mesi sono indennizzabili. Questo strumento può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore.
Inoltre, non bisogna confondere la durata indennizzata dall’INPS con la durata massima di congedo che può essere concessa. Probabilmente le stesse regole del congedo saranno valide anche dal prossimo anno. Sarà però aggiunto il mese al 60% annunciato tra le novità della Legge di Bilancio 2024. In attesa del testo definitivo per il 2024, ecco come funziona fino a oggi la misura nei diversi casi.
1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
Come chiarito dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, l’attuale normativa riconosce un periodo di congedo parentale massimo:
- per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia). Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 mesi (elevabili a 11);
- per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore;
- per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.
Con il Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023, L’INPS ha fornito invece fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, un vedemecum per i datori di lavoro.
PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO
I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre. Poi vi sono ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:
- la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.
Per ogni dettaglio si rimanda alla Circolare INPS 45 del 16-05-2023. Il testo chiarisce che questa platea di beneficiari, ha diritto all’ultimo mese di congedo, ossia il 9°, indennizzato all’80%.
2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO
Per la prima volta il Decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali e il caso del “genitore solo” che sussiste nei seguenti casi:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.
È bene, infatti, chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:
- 9 mesi sono indennizzabili, 9 al 30% della retribuzione;
- i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Il Decreto 105 del 2022, ha allungato l’arco temporale entro cui può essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato dall’INPS il congedo per quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:
- risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
- qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo non è fruibile in modalità oraria. Poi, non spettano periodi di congedo non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.
DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi indennizzati. Sono fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:
- per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
- per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI
Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:
- per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
- nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE
La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, valida anche nell’anno in corso e probabilmente anche per il 2024, indica anche dei limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti tra loro, ipotizzando tutte le diverse combinazioni. Ossia:
- madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione Separata. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato. Ciò fatto salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Parliamo cioè del reddito sotto soglia;
- padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione Separata. Davanti a questa fattispecie ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati. Ciò fatto salvo che lo stesso abbia un reddito individuale sotto soglia;
- madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma. In questa possibilità, per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;
- madre iscritta alla Gestione Separata – padre lavoratore autonomo. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- padre iscritto alla Gestione Separata – madre lavoratrice autonoma. Davanti a tale situazione per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
LIMITI NEI CASI DI LAVORO PART TIME
Inoltre, l’INPS precisa che:
- in caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni;
- il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE ALL’80%
Circa il congedo parentale all’80%, come spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, oltre i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, valgono queste regole:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese (forse due solo nel 2024);
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%, forse due dal 2024);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati. Ciò salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità, ricordiamo, si applica anche ai genitori adottivi o affidatari (o collocatari). Interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale. Ossia, intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
DECORRENZA CONGEDO PARENTALE ALL’80%
La Circolare INPS 45 del 16-05-2023 specifica che il mese di congedo indennizzato all’80% interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.
Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre. Si calcola, invece, il solo termine finale del congedo di paternità.
Vi faremo sapere come si applicherà il mese extra all’80% di congedo parentale, come previsto nel testo bollinato della Legge di Bilancio 2024.
COME RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE
La domanda per fruire del congedo parentale deve essere effettuata al datore di lavoro. Serve un preavviso minimo di 5 giorni, a meno che il contratto collettivo non preveda diverse disposizioni. Per la fruizione del congedo su base oraria, il preavviso è di 2 giorni. Non è possibile licenziare o discriminare una persona per aver richiesto il congedo.
Con il Messaggio n.659 del 13-02-2023 e poi con la Circolare 45 del 16-05-2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per i datori di lavoro per denunciare il congedo parentale mediante il flusso Uniemens. Il Messaggio fornisce le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia con le regole 2023.
Vi aggiorneremo non appena saranno fornite le istruzioni relative al 2024.
ITER NORMATIVO
Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico. Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata, con le novità introdotte da:
- il Decreto conciliazione vita lavoro che attua la direttiva (UE) 2019/1158 in tema di work-life balance;
Tutte le novità e le indicazioni per i datori di lavoro (relative alla compilazione del flusso UniEmens) sono state così raccolte e riassunte nel Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023. A breve vi aggiorneremo sulle novità della Legge di Bilancio 2024.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Conciliazione vita lavoro (Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 29-07-2022;
- Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 (Pdf 244 Kb);
- Circolare INL n° 9550 del 6-9-2022 (Pdf 308 kb);
- Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;
- Messaggio INPS n.659 del 13-02-2023 (Pdf 258 Kb);
- Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 (Pdf 207 Kb);
- Circolare INPS 45 del 16-05-2023 (Pdf 239 Kb);
- Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023 (Pdf 272 Kb).
ALTRI AGGIORNAMENTI
Per maggiori informazioni sulle novità relative ai congedi, vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle disposizioni introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro. Poi, vi consigliamo la nostra guida sul congedo di maternità obbligatorio. In questo articolo, invece, trovate la guida per il congedo di paternità alternativo.
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Si maturano i giorni di ferie durante il congedo?
Sì.
Ci sono molte normative che aiutano a capire tante cose ma i datori di lavoro continuano a erogare il pagamento del congedo parentale del primo mese al 30% per cento e non al 80% per cento e inoltre si parla anche del 100% per cento. Ma quanto spetta realmente?
Ciò che vale è quanto prevede la normativa, come abbiamo spiegato nell’articolo qui sopra. Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita. Attenzione che parliamo di copertura INPS e ci riferiamo ad aziende del settore privato.