Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto sia alla madre che al padre.
Anche nel 2026 è stato confermato, con alcune importanti novità. A partire dal 1° Gennaio, infatti, cambia la durata dell’indennità.
L’INPS ha fornito le istruzioni operative e ha aggiornato le modalità di domanda.
In questa guida chiara e aggiornata, vi spieghiamo come funziona e quali sono le novità.
Indice:
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE NEL 2026
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che può essere richiesto da entrambi i genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita. È previsto dal Testo Unico sulla maternità e paternità (DLgs. 151/2001).
Durante il congedo, i genitori percepiscono un’indennità parziale, variabile in base alla durata e alle modalità di fruizione. Può essere richiesto entro i primi 12 o 14 anni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del minore e si tratta di una misura opzionale – da qui il termine “facoltativo” – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità di 10 giorni, che sono obbligatori.
COSA CAMBIA E NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO
La Legge di Bilancio 2026 introduce aggiornamenti per quanto riguarda il congedo parentale, estendendo i termini di flessibilità per i genitori lavoratori dipendenti. Le modifiche puntano a offrire una copertura temporale più ampia per la cura dei figli, adeguando anche le procedure telematiche dell’INPS.
La principale novità riguarda l’innalzamento della soglia anagrafica entro la quale è possibile astenersi dal lavoro. Per i lavoratori dipendenti, il limite passa da 12 a 14 anni per i lavoratori dipendenti in caso di nascita, adozione o affidamento. Quindi:
- in caso di nascita, il congedo è fruibile fino al compimento dei 14 anni del figlio;
- in caso di adozione o affidamento, il termine è di 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite invalicabile del compimento della maggiore età.
Tuttavia, il legislatore ha modificato esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori con contratto di lavoro subordinato. Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81). Per i genitori autonomi invece il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.
Le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.
QUANTI MESI DI CONGEDO PARENTALE SPETTANO
Nonostante l’estensione dell’arco temporale (da 12 a 14 anni), i limiti massimi individuali e di coppia relativi alla durata complessiva del congedo e alle percentuali di indennizzo (es. i mesi indennizzati all’80% o al 30%) restano invariati rispetto a quanto previsto dal Testo Unico (D.Lgs. 151/2001). Pertanto, nel 2026 spettano:
- 10 mesi complessivi per la coppia di genitori;
- 11 mesi complessivi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche frazionati);
- 11 mesi per il “genitore solo” (o in caso di affidamento esclusivo).
Inoltre, all’interno del limite di coppia, ogni genitore ha i propri tetti massimi, che sono:
- massimo 6 mesi per la madre;
- massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi se ne utilizza almeno 3) per il padre.
RETRIBUZIONE CONGEDO PARENTALE
Sebbene il congedo possa essere richiesto fino ai 14 anni del figlio, la retribuzione varia sensibilmente in base all’età del bambino e alla durata della fruizione. Nel 2026, il quadro dei 9 mesi indennizzabili (3 per la madre, 3 per il padre e 3 trasferibili), come stabilito dal messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026, è il seguente:
- per il primo mese, l’indennizzo è fissato al 100% o all’80% della retribuzione, a seconda di quanto previsto dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o in base alla data di conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
- il secondo e il terzo mese godono di un’indennità maggiorata all’80%, a patto che vengano utilizzati entro i primi 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia). Superata questa soglia anagrafica, la percentuale scende al 30%;
- per i mesi che vanno dal quarto al nono, la retribuzione è stabilita nella misura del 30%. Questa quota è garantita a prescindere dal reddito e può essere fruita fino al nuovo limite dei 14 anni del figlio;
- per i periodi oltre il nono mese, l’indennità del 30% spetta solo in casi specifici, ovvero se il reddito individuale del genitore richiedente risulta inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
COME RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE NEL 2026
Per richiedere il congedo parentale bisogna presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale istituzionale INPS, accedendo a questa pagina con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS) e utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Inoltre, l’INPS ha aggiornato la procedura telematica per gestire i giorni intercorsi tra l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e l’aggiornamento dei sistemi informatici (rispetto alle novità introdotte dal 1° gennaio). Di conseguenza, con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, è stato chiarito che per le domande pregresse, è possibile presentare istanza per i periodi di congedo già fruiti tra il 1° gennaio e l’8 gennaio 2026.
Poiché la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ma il portale online dell’INPS è stato aggiornato solo l’8 gennaio 2026, i lavoratori non hanno avuto materialmente la possibilità di inserire le domande secondo le nuove regole (come l’estensione ai 14 anni) nei primi giorni dell’anno. L’Istituto permette quindi ai genitori di presentare una domanda che copra “a ritroso” i giorni di congedo già presi tra il 1° e l’8 gennaio. Anche se la richiesta arriva dopo che il congedo è già iniziato o terminato, verrà considerata valida
RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO
La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata anche al datore di lavoro con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria). Ma è sempre meglio consultare il proprio CCNL di riferimento, perché molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima della effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.
In ogni caso, per evitare disguidi, è consigliabile inviare una comunicazione scritta (email o raccomandata) all’azienda, specificando il periodo richiesto.
A CHI SPETTA
Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori, genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.
Si tratta, in particolare:
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
- dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022;
- dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
- dei lavoratori o le lavoratrici autonome.
GLI ESCLUSI
Il congedo parentale non spetta:
- ai genitori disoccupati o sospesi,
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno. Da quando? Dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
COME SI CALCOLA IL CONGEDO A ORE
Il congedo può essere fruito in mesi, giorni o ore. Nel caso di congedo a ore, la durata è proporzionata all’orario lavorativo del richiedente. Ad esempio:
- un lavoratore full-time (40 ore settimanali) ha diritto a 160 ore al mese: basta moltiplicare il numero di ore mensili di lavoro (40 ore settimanali, per 4 settimane di lavoro, equivalgono a 160 ore in un mese). Quindi 6 mesi di congedo equivalgono a complessive 960 ore (160 x 6);
- chi lavora part-time avrà un numero proporzionalmente inferiore di ore disponibili. È importante ricordare che il calcolo varia in base all’orario contrattuale effettivo. Basterà quindi procedere con lo stesso calcolo fatto per il lavoratori a tempo pieno ma parametrato alle ore di lavoro effettivamente svolte durante la settimana.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- testo finale della Legge di Bilancio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42);
- messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026.
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI
Vi consigliamo di consultare l’elenco aggiornato dei bonus per la famiglia attivi. A vostra disposizione anche la guida sulla Dote famiglia 2026 e quella sul bonus nido.
A proposito di famiglie, è possibile anche presentare domanda per la Carta Nuovi Nati 2026. Inoltre, vi invitiamo a leggere la guida ai fringe benefits nel 2026, cui soglia esentasse è stata innalzata a di 2.000 euro per chi ha figli.
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Si maturano i giorni di ferie durante il congedo?
Sì.
Ci sono molte normative che aiutano a capire tante cose ma i datori di lavoro continuano a erogare il pagamento del congedo parentale del primo mese al 30% per cento e non al 80% per cento e inoltre si parla anche del 100% per cento. Ma quanto spetta realmente?
Ciò che vale è quanto prevede la normativa, come abbiamo spiegato nell’articolo qui sopra. Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita. Attenzione che parliamo di copertura INPS e ci riferiamo ad aziende del settore privato.