Oblio oncologico: domande e risposte del Garante Privacy

Le risposte date dal Garante della Privacy alle domande più frequenti sul diritto all’oblio oncologico

Garante Privacy
Photo credit: T. Schneider / Shutterstock
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Il Garante della Privacy ha dato le risposte alle domande più frequenti su come funziona il diritto all’oblio oncologico.

Si tratta di un vademecum utile per scoprire come ottenere il certificato di oblio oncologico e a cosa serve nell’accesso ai concorsi pubblici, a prestiti finanziari o alle procedure di adozione di minori.

In questo articolo proponiamo tutte le domande e le risposte fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali sul diritto all’oblio oncologico.

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REGOLE PER OTTENERE L’OBLIO ONCOLOGICO

Il Garante della Privacy ha pubblicato il vademecum su cosa prevede la normativa sul diritto all’oblio oncologico in vigore dal 2 Gennaio 2024, ossia la Legge 7 dicembre 2023, n.193 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18-12-2023.

Come spiegato nella guida sul diritto all’oblio oncologico, la norma assicura a chi è guarito da un tumore pari diritti degli altri nell’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché nelle procedure di adozione di minori e in quelle relative alle opportunità lavorative e ai concorsi pubblici.

Scopriamo come funziona la tutela del diritto all’oblio oncologico grazie alle domande e risposte fornite dal Garante della Privacy sul tema, partendo dalla definizione.

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COS’È IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO

L’oblio oncologico è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

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A CHI SI RICHIEDE IL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

L’interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata usando questo modello, alternativamente a:

  • una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;

  • un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio;

  • un medico di medicina generale;

  • un pediatra di libera scelta.

CHE DATI DEVO FORNIRE PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO?

Oltre ai dati anagrafici, è necessario fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il questo modello che è corredato anche dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

QUANDO POSSO PRESENTARE LA RICHIESTA DI OBLIO ONCOLOGICO?

La domanda può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva. Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.

CI SONO TERMINI DIVERSI NEL CASO IN CUI LA MALATTIA SIA INSORTA PRIMA DEL COMPIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ?

Si, qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.

COSA SI INTENDE PER “CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO ATTIVO”?

Per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

CHE DATI DEVE RIPORTARE IL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO?

Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando questo modello e deve contenere:

  • nome e cognome;

  • luogo e data di nascita;

  • codice fiscale;

  • residenza.

Non servono ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.

PER QUANTO TEMPO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE CONSERVARE L’ISTANZA E LA CERTIFICAZIONE DI OBLIO ONCOLOGICO?

L’istanza di oblio oncologico deve essere conservata per 10 anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per 10 anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.

LE BANCHE E LE ASSICURAZIONI POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI SU UNA PATOLOGIA ONCOLOGICA CONCLUSA DA OLTRE 10 ANNI?

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la legge ha vietato la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente (persona fisica) concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni.

Se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la patologia, questo periodo è ridotto a 5 anni. Non è possibile assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse neanche da fonti diverse dal contraente e, se l’operatore o l’intermediario le hanno per qualche motivo già a disposizione, non possono utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Ciò riguarda la stipulazione o il rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o, comunque, di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini.

Inoltre, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire adeguate informazioni relativamente all’oblio oncologico, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione e il rinnovo dei contratti.

È, infine, espressamente vietato agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti. Tali obblighi informativi vanno osservati in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, anche nella fase delle trattative precontrattuali, in quella della stipulazione o del rinnovo dei contratti.

COME COMPORTARSI PER I CONTRATTI BANCARI E ASSICURATIVI GIÀ IN ESSERE?

Spetta al contraente attivarsi tempestivamente, inviando alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni di un apposito decreto del Ministero della Salute.

Una volta ricevuta la certificazione, gli operatori hanno trenta giorni per procedere alla cancellazione delle informazioni.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE, SIA IN FASE SELETTIVA SIA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, INFORMAZIONI SU UN’EVENTUALE PREGRESSA PATOLOGIA ONCOLOGICA DEL LAVORATORE?

No. In base alle disposizioni sull’oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data di richiesta.

Tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato (art. 4 comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n.193).

In ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Ciò comporta, quindi, che in tale contesto il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall’interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro. In tale quadro e in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro,.

Informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi del lavoratore non possono essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro.

COME DOCUMENTARE, IN GENERALE, LE ASSENZE DAL SERVIZIO EFFETTUATE DAL LAVORATORE PER MOTIVI DI SALUTE LEGATI ANCHE ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE PREGRESSE O IN ATTO?

In generale, nell’ordinaria gestione del rapporto con il dipendente, il datore di lavoro è legittimato ad acquisire documentazione relativa all’́effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze dal servizio correlate a tali esigenze o quando chieda il riconoscimento di benefici di legge legati a particolari condizioni di salute degli interessati (tra i quali, anche familiari e conviventi del lavoratore).

Tale documentazione, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre, non deve comunque recare informazioni diagnostiche, né la specifica prestazione sanitaria effettuata o altri dettagli da cui sia possibile risalire alla patologia sofferta (ad esempio, lo specifico reparto della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, la specializzazione del medico, la terapia farmacologia etc.).

In tale quadro, pertanto, il datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio del lavoratore per l’effettuazione di una qualunque prestazione specialistica (anche relativa a eventuali patologie oncologiche), è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica senza l’indicazione o riferimenti a informazioni da cui sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta e/o alla patologia sofferta.

Resta salvo che, ove dalla documentazione prodotta dal dipendente tali dettagli informativi risultino presenti, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati.

COME È GARANTITO IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO NEL PROCESSO DI ADOZIONE?

La Legge 7 dicembre 2023, n.193, ha stabilito che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse in questi casi:

  • quando siano trascorsi più di 10  anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute;

  • quando siano trascorsi più di 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del 21 esimo anno di età. La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

CHI GARANTISCE IL RISPETTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO?

L’articolo 5, comma 4 della Legge 7 dicembre 2023, n.193 stabilisce che il soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali. Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.

Inoltre, l’Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo proattivo di sensibilizzazione e informazione. Ciò specialmente in relazione alla particolare delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un’ampia platea di interessati.

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GUIDA DIRITTO OBLIO ONCOLOGICO E VADEMECUM

Vi invitiamo a leggere la nostra guida in cui spieghiamo cos’è e cosa prevede la legge sul diritto all’oblio oncologico che comporta diverse implicazioni per i concorsi pubblici.

È entrata in vigore il 2 Gennaio 2024 e il 9 Agosto 2024 il Garante della Privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ha spiegato le regole sull’oblio oncologico con questo vademecum (Pdf 1,3 Mb).

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRE NOVITÀ E APPROFONDIMENTI

La legge sul diritto all’oblio oncologico si affianca alle tante novità della riforma dei concorsi pubblici, che dal 2023 ha cambiato le regole sull’accesso al pubblico impiego. Vi consigliamo di leggere tutte le novità del regolamento sui concorsi pubblici perché sono stati introdotti numerosi cambiamenti.

Inoltre vi invitiamo a visitare la nostra sezione sulle novità legislative, nonché quella dedicata ai concorsi pubblici aperti, che viene costantemente aggiornata con le nuove selezioni attive.

A vostra disposizione inoltre tutte le altre guide sui concorsi per comprendere le nuove regole correlate al pubblico impiego.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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