Le dimissioni volontarie, di regola, non danno diritto alla NASpI.
Esiste però un’importante eccezione: le dimissioni per giusta causa presentate da lavoratrici e i lavoratori vittime di stalking e violenza di genere.
L’Istituto ha infatti precisato che, in presenza di determinate condizioni, anche le dimissioni rassegnate per tutelare la propria incolumità personale possono essere considerate cessazione involontaria del rapporto di lavoro, consentendo quindi l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Nella casistica rientrano anche le violenze commesse da persone estranee all’ambiente di lavoro, come un ex partner o uno stalker.
Vediamo nel dettaglio come funziona, cosa cambia e quando spetta.
NASPI PER VITTIME DI STALKING E VIOLENZA DI GENERE, COME FUNZIONA
La NASpI è un’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro in modo involontario.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce infatti che la prestazione spetta nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo anche alcune ipotesi di dimissioni considerate dalla legge equiparabili a un licenziamento, come appunto le dimissioni per giusta causa.
E proprio a proposito del concetto di “giusta causa”, l’INPS con il messaggio n. 2540 del 03-08-2026 ha chiarito che, come previsto dall’articolo 2119 del Codice civile, è da considerarsi una norma “elastica”, che può essere integrata anche da situazioni esterne al rapporto di lavoro quando rendono impossibile la prosecuzione dell’attività.
Per questo motivo, gli atti persecutori o le forme di violenza di genere possono integrare una giusta causa di dimissioni anche se sono commessi da soggetti estranei all’ambiente lavorativo.
Sul piano tecnico l’Istituto le qualifica come “dimissioni per giusta causa per fatto del terzo”: una formula che sposta l’attenzione dal comportamento del datore di lavoro, che in questi casi è del tutto estraneo, alla condizione oggettiva in cui si trova la persona.
QUANDO LE DIMISSIONI DANNO DIRITTO ALLA NASPI
Il chiarimento dell’INPS non significa che qualsiasi episodio di violenza consenta automaticamente di ottenere la NASpI. Il Ministero del Lavoro, nel parere recepito dall’Istituto, sottolinea infatti che devono essere presenti circostanze precise, oggettive e documentate.
In particolare devono ricorrere due condizioni fondamentali, ovvero:
- le violenze devono impedire concretamente di lavorare. Gli episodi di stalking o violenza devono incidere in maniera significativa sull’equilibrio psicofisico della vittima, rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa. Non basta quindi la semplice esistenza di comportamenti persecutori: è necessario che tali fatti compromettano concretamente la possibilità di continuare a lavorare in sicurezza;
- deve esistere un collegamento funzionale tra le violenze subite e lo svolgimento del lavoro. L’INPS richiama, a titolo esemplificativo, il caso della lavoratrice vittima di persistenti molestie o atti persecutori lungo il percorso abituale casa-lavoro. In una situazione del genere il lavoratore non può raggiungere il luogo di lavoro senza esporsi a un rischio concreto e la decisione di dimettersi non rappresenta una libera scelta, ma una necessità per salvaguardare la propria vita e la propria integrità personale.
COSA CAMBIA
Il messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026 non introduce una norma nuova, ma applica alle vittime di violenza principi che la giurisprudenza aveva già affermato in altri contesti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269 del 2002, ha infatti affermato che quando il lavoratore è costretto a dimettersi a causa del comportamento di un altro soggetto, la disoccupazione deve essere considerata involontaria.
Successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11051 del 28 maggio 2015, ha precisato che la giusta causa può derivare anche da situazioni oggettive, comprese sopravvenute condizioni di salute o altre circostanze che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto, anche senza una responsabilità diretta del datore di lavoro.
Il Messaggio INPS applica questi principi anche alle ipotesi di stalking e violenza di genere e chiarisce anche che gli atti di violenza possono provenire anche da persone completamente estranee al contesto lavorativo.
Ciò che assume rilevanza non è chi compie gli atti persecutori, bensì il fatto che tali comportamenti rendano impossibile continuare a lavorare in condizioni di sicurezza.
Di conseguenza, anche quando il datore di lavoro è totalmente estraneo ai fatti, il diritto alla NASpI può comunque essere riconosciuto se ricorrono tutti gli altri presupposti previsti.
CORSIE PRIORITARIE E RISERVATEZZA NELLE SEDI INPS
È l’indicazione operativa più concreta del messaggio e riguarda direttamente chi dovrà presentare la domanda.
L’Istituto dispone che le sedi territoriali gestiscano queste pratiche assicurando percorsi prioritari e la massima riservatezza, così da offrire un sostegno tempestivo a persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.
In concreto significa che, rivolgendosi allo sportello o al patronato, si può chiedere che la pratica venga trattata con questa modalità, senza doversi esporre più del necessario e senza attendere i tempi ordinari di lavorazione.
PROVE NECESSARIE
Per ottenere la NASpI non è sufficiente dichiarare di essere vittima di stalking o violenza di genere. Occorre dimostrare, attraverso elementi documentabili, che:
- gli atti persecutori sono effettivamente esistiti e hanno inciso sulla possibilità di continuare a lavorare;
- esiste un collegamento tra le violenze subite e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
le dimissioni rappresentano l’unica soluzione per tutelare la propria sicurezza.
La verifica viene effettuata sulla base delle circostanze specifiche del caso.
L’INPS non fornisce un elenco chiuso di documenti utili, ma dalla prassi in materia rientrano tra gli elementi valutabili: la denuncia o la querela presentata alle forze dell’ordine, i referti di pronto soccorso, le certificazioni mediche o psicologiche che attestino le conseguenze sull’equilibrio psicofisico, gli eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria come gli ordini di protezione o di allontanamento, e le attestazioni rilasciate dai centri antiviolenza o dai servizi sociali.
Trattandosi di una valutazione caso per caso, conviene farsi assistere fin dall’inizio da un patronato o da un centro antiviolenza, che offrono assistenza gratuita e sanno quali elementi l’Istituto considera rilevanti.
REQUISITI
Per le vittime di stalking e violenza di genere, in caso di dimissioni, resta comunque vincolante il rispetto dei requisiti generici di accesso al sussidio, ovvero, oltre allo stato di disoccupazione involontaria:
- avere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Questo include i contributi previdenziali, i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale. Ma anche i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi all’anno. I periodi di lavoro nel settore agricolo possono essere cumulati con quelli in altri settori per raggiungere il requisito. Ciò a patto che la contribuzione non agricola sia prevalente;
Va segnalato che il requisito delle giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti, un tempo previsto nella misura di 30 giornate, è stato abolito dalla legge di Bilancio 2022: oggi non è più richiesto.
Ricordiamo anche che la NASpI spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) che hanno perso involontariamente il lavoro. Tra questi sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato presso le medesime cooperative o anche il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Poi, la NASpI spetta anche ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi.
Inoltre, l’indennità di disoccupazione può essere concessa anche nel caso di accordo collettivo aziendale che prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, secondo i criteri stabiliti dal Messaggio INPS n. 689 del 17 Febbraio 2021.
COME FARE DOMANDA NASPI
La richiesta NASpI può essere effettuata in una delle seguenti modalità:
- direttamente online dal cittadino, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’INPS, utilizzando una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;
- rivolgendosi agli Enti di Patronato che possono presentare la domanda NASpI online, per nostro nome e conto, utilizzando la procedura digitale INPS;
- tramite il Contact center INPS, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.
In caso di domanda online tramite sito INPS, il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini, direttamente dal portale dell’Istituto, attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.
I lavoratori aventi diritto alla NASpI devono presentare domanda all’INPS entro 68 giorni da eventi specifici, come la cessazione del rapporto di lavoro, la fine di periodi indennizzati di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, il periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la definizione di vertenze sindacali, notifiche di sentenze giudiziarie o dal 38° giorno dopo un licenziamento per giusta causa.
Una volta inoltrata la richiesta, se andata a buon fine, gli interessati ricevono in automatico una notifica SMS da parte dell’INPS che comunica l’accoglimento della domanda di NASpI.
LE ALTRE TUTELE PER CHI SUBISCE VIOLENZA
Le dimissioni non sono l’unica strada, e prima di lasciare il lavoro vale la pena conoscere gli strumenti che consentono di mantenerlo.
Le lavoratrici e i lavoratori inseriti in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio hanno diritto a un congedo indennizzato fino a tre mesi, previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, utilizzabile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa e non incide su ferie e tredicesima.
Esiste inoltre il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa su richiesta, e in molti contratti collettivi sono previsti il diritto al trasferimento presso un’altra sede e la priorità nell’accesso al lavoro agile.
Chi si trova in una situazione di pericolo può contattare il numero antiviolenza e stalking 1522 attivo 24 ore su 24, gratuito e disponibile in più lingue, anche tramite chat. Il servizio garantisce l’anonimato e può indirizzare al centro antiviolenza più vicino.
GUIDA ALLA NASPI
Per approfondire quanto spetta e come avviene il pagamento, vi consigliamo di leggere la nostra guida alla NASpI 2026. Nella stessa sono riportati anche la durata e le cause di esclusione e decadenza del beneficio.
ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI
Per conoscere meglio quali sono le differenze, vi consigliamo di approfondire il nostro articolo sull’ISCRO e quello sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Potrebbe tornarvi utile, inoltre, sapere come funzionano la Carta Acquisti, la Carta di Inclusione e il bonus bollette, tutti aiuti questi destinati a chi ha un reddito basso e si trova in difficoltà economiche.
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