Opzione Donna 2023: requisiti, novità, istruzioni

La guida alla pensione Opzione Donna, il prepensionamento destinato alle lavoratrici che rispettano i requisiti previsti dalla proroga a tutto il 2023

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L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti su Opzione Donna 2023, la forma di pensione anticipata erogata dall’INPS con sistema di calcolo contributivo a cui possono accedere lavoratrici, dipendenti e autonome e del settore pubblico e privato con 35 anni di contributi e in possesso di specifici requisiti.

Questa misura di pensionamento anticipato per le donne, attiva dal 2021, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 che ha introdotto però alcune modifiche destinandola solo ad alcune categorie di lavoratrici (invalide, caregiver, dipendenti di aziende in crisi) e “scontando” gli anni di uscita dal lavoro in base al numero dei figli. Chi ha maturato quindi i requisiti entro la fine del 2022 può accedervi volontariamente nel 2023, ma nel rispetto delle nuove condizioni.

In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato tutte le novità di Opzione Donna 2023,  forniamo un quadro sui nuovi requisiti necessari e su come fare domanda e diamo tutte le informazioni utili per fare una scelta consapevole.

COS’È PENSIONE OPZIONE DONNA 2023

Opzione Donna è una forma di pensionamento anticipato straordinario che permette alle donne, lavoratrici dipendenti o autonome con almeno 35 anni di contributi, di andare in pensione nel 2023 una volta compiuti 60 anni o, in alcuni casi, anche solo 58 o 59.

Si parla di prepensionamento straordinario perché, come è noto, la pensione di vecchiaia è accessibile in via generale a 67 anni con 41/42 anni e 10 mesi di contribuzione e quella anticipata a 64 con 38 anni di contribuzione. La misura rientra nel Regime sperimentale donna, trattamento pensionistico speciale rivolto ad alcune categorie di lavoratrici. Quest’ultimo, introdotto dall’articolo 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 (c.d. Legge Maroni), è stato ripreso e prorogato da diversi provvedimenti legislativi nel corso degli anni, l’ultima volta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha fissato come termine di maturazione dei requisiti il 31 dicembre 2022 (prima era il 31 dicembre 2021). Non è quindi una misura strutturale, come la pensione anticipata “ordinaria” di cui vi parliamo in questo focus, ma viene prorogata di anno in anno con lo scopo di dare un’alternativa ai lavoratori rispetto alla cosiddetta Legge Fornero che, come anticipato, permette la pensione ad un età ben più elevata.

Opzione Donna viene chiamata infatti “strumento di flessibilità in uscita” per questo motivo, insieme al sistema della pensione “a quote” – nel 2023 esiste Quota 103 di cui vi parliamo in questo focus – o l’APE sociale che seguono la stessa logica di favore nei confronti di lavoratori anziani che, altrimenti, sarebbero stati costretti a lavorare per altri 5 – 6 anni. L’ultimo rinnovo di un anno della Legge di Bilancio 2023, però, ha introdotto diverse modifiche rispetto alla formulazione precedente. Più precisamente, fermo restando l’accumulo di 35 anni di contributi, Opzione Donna diviene accessibile solo per alcune categorie di lavoratrici, quindi non tutte come accadeva in passato, e con requisiti anagrafici diversi in base al numero dei figli. Dal punto di vista operativo, le domande per accedere a Opzione Donna con i requisiti previsti nel 2023 sono possibili dal 1° febbraio 2023, come spiegato nel Messaggio INPS n. 467 del 1° febbraio 2023. Altri chiarimenti erano arrivati poi, per i casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996, con il Messaggio n.  2547 del 06-07-2023. Ma vediamo tutti i dettagli, come spiegati nella Circolare n. 25 del 06-03-2023 e nella normativa che ha modificato la misura per il 2023.

CHI PUÒ ANDARE IN PENSIONE CON OPZIONE DONNA NEL 2023?

Possono andare in pensione nel 2023 con Opzione Donna, a patto che abbiano maturato 35 anni di contribuzione entro la fine del 2022, le seguenti lavoratrici:

  • lavoratrici caregiver che svolgono assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

  • lavoratrici che soffrono di una riduzione della capacità lavorativa, riconosciuta dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

  • lavoratrici licenziate da aziende in crisi o ancora dipendenti, per le quali sia stato attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La proroga di Opzione Donna operata dalla Legge di Bilancio 2023 non è un quindi una “proroga secca”, ma come abbiamo visto modifica in parte le condizioni di accesso, come chiarito nella Circolare n. 25 del 06-03-2023. Scopriamo i dettagli.

1) LAVORATRICI CAREGIVER

Con riferimento alle lavoratrici caregiver, la Circolare n. 25 del 06-03-2023 specifica che:

  • il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento);

  • i 6 mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi;

  • lo status di “persona con disabilità grave” si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo;

  • nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il 2° grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

2) LAVORATRICI CON INVALIDITÀ AL 74%

Per le lavoratrici che soffrono di una riduzione della capacità lavorativa, è necessario che vi sia il riconoscimento delle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74%. Per sapere come richiedere l’invalidità civile, vi consigliamo di leggere questo focus.

3) LAVORATRICI AZIENDE IN CRISI

Come chiarito nella Circolare INPS n. 25 del 06-03-2023, Opzione Donna si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. La norma fa riferimento alla crisi come identificata dall’articolo 1, comma 852, della Legge n. 296 del 2006. In merito, l’INPS specifica che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;

  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

In relazione alle singole istanze pervenute, l’INPS provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero, i dati ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.

NUOVI REQUISITI ANAGRAFICI

Ma quanti anni bisogna avere entro il 31 dicembre 2022 per andare in pensione con Opzione Donna? L’età necessaria da avere entro il nuovo termine di maturazione dei requisiti – ed è questa l’altra novità significativa rispetto al 2022 – cambia a seconda del numero dei figli, ossia:

  • 60 anni di età per le lavoratrici senza figli;
  • 59 per chi ha un figlio;
  • 58 per chi ha due o più figli o è dipendente di un’azienda in crisi per cui non vige il parametro dei figli (il requisito anagrafico sarà sempre di 58 anni).

Si ribadisce, ancora una volta, che prima delle proroga del 2023 i requisiti erano uguali per tutte le lavoratrici, fermo restando il requisito contributivo dei 35 anni di contributi: 58 anni di età se dipendenti e 59 se autonome (condizioni da rispettare al 31 dicembre 2021). Tra l’altro, la riduzione del requisito anagrafico in base al numero di figli è stata ribattezzata “Opzione mamma” ed era stata inizialmente considerata incostituzionale. Secondo questa visione potrebbe discriminare le donne che non hanno figli per scelta o che non hanno potuto averne. Nonostante le rimostranze delle opposizioni in fase di redazione della Manovra 2023, le modifiche sono passate nella versione definitiva della norma.

Si precisa, infine, che con riferimento al requisito anagrafico richiesto non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Ciò vuol dire che l’età prevista non aumenta in base all’incremento della speranza di vita registrato dall’ISTAT di anno in anno, come invece succede per la pensione di vecchiaia e anticipata.

OPZIONE DONNA CON SISTEMA CONTRIBUTIVO

Confermato anche nel 2023 l’applicazione del sistema “contributivo” per determinare l’ammontare dell’assegno di Opzione Donna, come previsto per le versioni precedenti. A differenza del sistema retributivo, infatti, l’assegno pensionistico di questa misura è determinato dai contributi versati in ciascun anno di lavoro e non sulla retribuzione percepita. Questo potrebbe essere uno degli aspetti  da soppesare per chi decide di optare per questa forma di pensione anticipata, come vi spiegheremo più approfonditamente nel paragrafo finale di questo stesso articolo dedicato ai vantaggi e svantaggi della misura. Ad ogni modo, per maggiori dettagli sulla differenza tra sistema retributivo e contributivo si rimanda alla pagina INPS dedicata.

COME SI CALCOLANO GLI ANNI CONTRIBUTIVI

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per accedere a Opzione Donna 2023 è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata. Resta confermato il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione entro l’anno di riferimento utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ad esempio, è anche possibile utilizzare i contributi ottenuti mediante il riscatto della laurea, in quanto si collocano temporalmente nel periodo dell’evento riscattato.

Più precisamente, ai fini del raggiungimento del requisito (35 anni) sono utili:

  • contributi obbligatori;

  • contribuzione da riscatto o da ricongiunzione;

  • contributi volontari e figurativi (quindi anche i versamenti per il riscatto della laurea) ma sono esclusi quelli figurativi accreditati per malattia e disoccupazione dei lavoratori dipendenti privati.

Resta ferma pure l’impossibilità di cumulare gratuitamente – al fine di integrare i 35 anni di versamenti – la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali.

OPZIONE DONNA CON RISCATTO ANTE 1996

L’INPS con il Messaggio n.  2547 del 06-07-2023 fornisce ulteriori chiarimenti su come accedere a Opzione Donna nei casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo. Parliamo dei casi di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio (riscatto laurea) –  per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

Con il Messaggio n.  2547 del 06-07-2023 specifica che le domande di accesso alla pensione anticipata, possono essere fatte anche dopo il 31 dicembre 2021 (scadenza fissata precedentemente con il Messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021). Ovvero, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto a Opzione Donna. Ciò, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

  • esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

  • perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione Donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Conseguentemente, le domande per l’accesso a Opzione Donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il Messaggio n.  2547 del 06-07-2023 e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte. Ciò, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato, in base a quanto previsto precedentemente con il Messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021. I ricorsi amministrativi pendenti in materia, al pari, devono essere riesaminati sulla base dei criteri citati dall’INPS nella comunicazione del 6 luglio 2023.

QUANDO FARE DOMANDA E FINESTRE MOBILI

Ma quando si può fare domanda per accedere ad Opzione Donna? Come chiarito dalla Circolare INPS n. 25 del 06-03-2023, restano confermate le cosiddette “finestre mobili” e il diritto alla decorrenza della pensione Opzione Donna 2023 si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti. Per cui la prima finestra di decorrenza utile per le dipendenti che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° febbraio 2023 e potranno accedere, dopo la debita domanda, alla pensione anticipata;

  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per cui la prima finestra di decorrenza utile per le autonome che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° agosto 2023 che potranno accedere, dopo la debita domanda, alla pensione anticipata.

Le ultime incluse nella proroga (cioè che maturano i requisiti nel dicembre 2022) vedranno aprirsi la finestra rispettivamente il 1° luglio 2024 ed il 1° gennaio 2024. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore:

  • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Opzione Donna può essere conseguita anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni relative alle novità illustrate.

DECORRENZA LAVORATRICI COMPARTO SCUOLA E AFAM

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ci sono però delle eccezioni, come chiarito dalla Circolare INPS n. 25 del 06-03-2023. Per loro trovano infatti applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ovvero, se in possesso dei requisiti per ottenere Opzione Donna 2023 al 31 dicembre 2022, le lavoratrici del comparto scuola possono conseguire il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2023. Invece, le lavoratrici degli Istituti AFAM, dal 1° novembre 2023.

COME FARE DOMANDA PER OPZIONE DONNA 2023

Con il Messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023 l’INPS ha comunicato di aver aggiornato il sistema operativo di domanda con le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023  Per presentare domanda per ottenere la pensione Opzione Donna 2023 è possibile utilizzare i seguenti canali:


  • gli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

  • il Contact center, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

All’interno del sistema la pensione è individuata con questo nominativo:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”;

  • Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
  • Sottogruppo: Pensione di anzianità/anticipata
  • Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023
  • Tipologia: a) Lavoratrici Disoccupate b) Lavoratrici che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge5febbraio1992,n. 104 c) Lavoratrici con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%.

Nella Circolare n. 25 del 06-03-2023, l’INPS chiarisce anche i documenti da fornire in fase di istanza per dimostrare il proprio status di lavoratrice con riduzione della capacità professionale, caregiver, licenziata o dipendente di azienda in crisi.

VANTAGGI E SVANTAGGI PER CHI SCEGLIE OPZIONE DONNA

Perché Opzione Donna può essere penalizzante? L’opportunità di scegliere l’anticipo in uscita con Opzione Donna rispetto al regime ordinario viene fortemente influenzato da due aspetti, legati rispettivamente al calcolo e alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, le lavoratrici che hanno accesso a tale misura, come anticipato, dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema contributivo, a prescindere che abbiano iniziato o meno a pagare i contributi prima del 1° gennaio 1996, “spartiacque” tra il sistema retributivo e il sistema contributivo. Questo perché, per semplificare, per gli anni lavorati prima di tale data la pensione viene calcolata in base agli stipendi percepiti, mentre per gli anni successivi in base ai contributi versati.

Ecco, quindi, che coloro che scelgono Opzione Donna dovranno optare per il sistema contributivo “tout court” in luogo di quello retributivo – per coloro che hanno una anzianità contributiva ante 1996 – secondo cui, invece, il trattamento viene in estrema sintesi calcolato in base alle retribuzione degli ultimi 5 anni. Bisogna valutare bene la scelta perché di solito la determinazione retribuzione risulta più conveniente perché, nella stragrande maggioranza dei casi, lo stipendio aumenta con l’avvicinarsi dell’età pensionabile. Per maggiori dettagli sulla differenza tra sistema retributivo e contributivo si rimanda alla pagina INPS dedicata.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, ossia quello della decorrenza del trattamento, si ricorda che esiste una finestra mobile che come anticipato fa slittare l’erogazione del trattamento pensionistico dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Le lavoratrici che scelgono di aderire ad Opzione Donna, quindi, devono aspettare un po’ prima di iniziare a ricevere la pensione fisicamente. Resta comunque il beneficio dell’uscita anticipata dal mondo del lavoro che, ovviamente, non ha prezzo.

REGOLE PER CHI HA MATURATO I REQUISITI ENTRO IL 2021

A fini di chiarezza è bene ricordare che le modifiche apportate nel 2023 con la proroga della Legge di Bilancio 2023 non riguardano coloro che hanno i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle leggi previgenti (cioè 58/59 anni di età unitamente a 35 di contributi) entro il 31 dicembre 2021, per i quali la decorrenza della pensione si colloca successivamente al 31 dicembre 2022. Per queste lavoratrici non cambia nulla e, quindi, potranno continuare ad uscire senza il rispetto dei nuovi paletti (essere invalide, caregiver, dipendenti di aziende in crisi) imposti dalla Finanziaria 2023.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E COME RESTARE AGGIORNATO

Vi consigliamo il nostro focus sulla Pensione anticipata ordinaria e sulle pensioni minime. Se siete interessati all’argomento pensioni vi invitiamo a provare il simulatore INPS per il calcolo della pensione che permette di calcolare la propria pensione futura. Vi consigliamo poi di leggere la guida sulla nuova pensione anticipata con Quota 103, il focus sull’APE sociale 2023 e quello sull’isopensione. Vi rimandiamo anche al nostro articolo che riassume le novità riguardanti la proposta Quota 96. Per approfondire, infine, vi consigliamo il nostro articolo su Opzione Donna 2024 e le proposte al vaglio del Governo Meloni. E a proposito di riforma pensioni 2024 e proposte nuove, vi rimandiamo al nostro articolo sulla pensione part time, al vaglio dell’esecutivo.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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6 Commenti

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  1. Lavoratrici licenziate, nel 2023, di serie A e lavoratrici licenziate di serie B,
    certo, quelle di serie B, licenziate da piccole aziende non in crisi, per loro No opzione donna e senza tutele.
    perchè?

    • Visto come stanno andando le cose, le regole potrebbero anche cambiare dal 2024, poi ci sarà sempre chi è avvantaggiato e chi è svantaggiato.
      Ha presente gli esodati? Mio marito ha dovuto aspettare 5 anni per avere la pensione. Anche questo è ingiusto. Il punto è che qualcuno ci rimette sempre perchè non c’è equità.

  2. Sottoscrivo i commenti precedenti, inoltre aggiungo ,ho fatto 40 di lavoro, qualche contributo si è perso x strada,cmq ne ho 37 ,di granlunga di più di quanto richiesto, con il tempo e la fatica e un grave incidente avuto da giovane… vorrei andare in pensione… niente da fare … perché sono giovane…e non ho avuto figli a me spiace tanto ma oltre il danno la beffa ,lo trovo volgare e discriminante ….io il mio contributo allo Stato l’ho dato abbondantemente e come me sicuramente tante altre donne! Aggiungo che c’è gente che prende la pensione senza aver fatto un giorno di lavoro! Ma in che Paese viviamo?????….

  3. La proroga di anno in anno è terribile.. personalmente sono due anni che attendo e quest’anno raggiungo entrambi i requisiti, 35 anni di contributi e a fine anno 58 anni di età… e cosa sento? probabilmente aumento di un anno per quanto riguarda l’età!!!! attendere un’altro anno… sono esausta!
    E’ uno stillicidio, non poter organizzare il tuo futuro… è un opzione!!
    Chi vuole e può restare a lavoro resterà un’altro anno e deciderà di scegliere OPZIONE DONNA un anno dopo.. ma chi, invece, decide di optare con 58 anni di età? Perchè modificare sempre!!??

    • La Meloni si dovrebbe VERGOGNARE! Si può dire DONNE che ODIANO Le DONNE invece di atteggiarsi a diva dovrebbe farsi un esame di coscienza!

    • Non mi esprimo sulla Meloni che è meglio, altrimenti rischio una querela… invece di concentrarsi sui lavori usuranti o gravosi pensa ai figli che uno può anche non essere riuscita ad avere… penosa da una donna non me lo sarei mai aspettata dimostra un ignoranza del mondo del lavoro senza limiti. Giustamente lei nn ha mai lavorato che ne sa dei lavori usuranti e gravosi… e la chiudo qui

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