Second la Cassazione, i permessi di studio possono essere negati ai lavoratori pubblici (PA).
Con una recente sentenza, infatti, la disciplina è stata rivista per i dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che frequentano le Università, in particolare quelle telematiche.
In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa è stato deciso.
PERMESSI DI STUDIO LAVORATORI PA, QUANDO POSSONO ESSERE NEGATI
Con la sentenza n. 25038/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che i permessi studio possono essere negati ai lavorati delle PA quando non sussiste il presupposto della coincidenza tra orario di lezione e orario di servizio. Nel caso specifico, i giudici si sono espressi su un dipendente che frequentava l’Università telematica
La sentenza nasce da un contenzioso che ha coinvolto alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i quali avevano utilizzato permessi studio previsti dall’art. 48 del CCNL Agenzie Fiscali per seguire lezioni universitarie telematiche. L’amministrazione aveva contestato la richiesta, rilevando l’assenza di certificazioni che dimostrassero che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con quelli di lavoro.
Su questo punto la Cassazione è stata chiara: “nel caso di università telematiche che erogano lezioni in modalità asincrona, la partecipazione può avvenire anche fuori dall’orario di lavoro; viene quindi meno la necessità di fruizione dei permessi studio”. I permessi studio, infatti, nel pubblico impiego hanno lo scopo di giustificare l’assenza del lavoratore quando la frequenza di lezioni o corsi avviene in orari che si sovrappongono a quelli di lavoro. Non sono destinati alla semplice attività di studio o preparazione agli esami, ma alla partecipazione diretta alla didattica.
COSA CAMBIA
La Cassazione stabilisce che i permessi retribuiti spetta concederli solo quando la frequenza avviene in orari rigidi e coincidenti con l’orario di servizio. E questo principio vale per la generalità dei dipendenti PA. In particolare, nel caso di didattica asincrona, tipica delle Università telematiche, non essendo necessaria una presenza simultanea, il lavoratore può seguire le lezioni fuori dall’orario di lavoro, e quindi non ha diritto ai permessi.
Poiché la finalità dei permessi studio non è agevolare l’attività di preparazione individuale ma consentire la partecipazione a lezioni effettivamente non compatibili con il servizio, in questo senso la modalità asincrona elimina l’elemento giustificativo dell’assenza.
Attenzione però, l’art. 10 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) garantisce tutele e agevolazioni agli studenti lavoratori, come turnazioni favorevoli o esonero dallo straordinario. Ma la regolazione dei permessi studio è rimessa in gran parte alla contrattazione collettiva, che stabilisce:
- quanti permessi si possono richiedere;
- come devono essere documentati;
- quanti lavoratori possono usufruirne contemporaneamente.
Nel settore privato, per esempio, il CCNL Commercio Confcommercio prevede 150 ore retribuite nel triennio, usufruibili anche in un solo anno e per corsi non necessariamente coincidenti con l’orario di lavoro. Tuttavia introduce limiti numerici per garantire continuità produttiva.
Diversamente, nel settore pubblico i permessi sono più rigorosamente legati alla coincidenza temporale tra attività di studio e orari di servizio.
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