Riscatto contributi maternità ai fini pensionistici

La Guida per l’accredito dei contributi maternità ai fini pensionistici. Ecco le istruzioni su procedura, calcolo e domanda

maternità

L’INPS offre la possibilità di riscattare i contributi maternità ai fini pensionistici.

Parliamo dei contributi figurativi relativi al periodo del congedo di maternità obbligatoria, verificatosi durante o al di fuori del rapporto di lavoro. Nel secondo caso, il riscatto è rivolto alle madri con almeno 5 anni di contributi effettivi.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come riscattare i contributi maternità ai fini pensionistici, quali sono i requisiti, come funziona e come fare domanda.

COS’È IL RISCATTO CONTRIBUTI MATERNITÀ

Il riscatto contributi maternità ai fini pensionistici è un servizio INPS che permette l’accredito di contributi figurativi per i periodi di maternità obbligatoria che si verificano durante periodi lavorativi o di inattività lavorativa (ossia in mancanza di copertura contributiva).

In sostanza, “riscattare la maternità” vuol dire che i periodi di congedo di maternità, anche se verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, vengono considerati utili ai fini pensionistici e quindi possono essere sommati ai contributi maturati per ottenere la pensione.

Tali contributi figurativi possono essere recuperati previa presentazione di una richiesta formale.

A differenza di quanto avviene con il riscatto laurea o altri tipi di riscatto contributi pensione, per cui è necessario pagare una determinata quota, l’accredito di contributi figurativi in caso di maternità obbligatoria (sia nel periodo lavorativo che al di fuori di esso) è gratuito ma subordinato a specifici requisiti.

A disciplinare il riscatto dei contributi figurativi per maternità è l’articolo 2, comma 504, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Vediamo tutti i dettagli per una chiara comprensione della normativa.

COME VIENE CONSIDERATA LA MATERNITÀ AI FINI PENSIONISTICI

La maternità può contribuire in maniera significativa ai fini pensionistici.

La legislazione previdenziale italiana prevede il riconoscimento di contributi figurativi per un periodo di 5 mesi, corrispondente al cosiddetto congedo obbligatorio per le lavoratrici dipendenti. Tale congedo ha inizio generalmente 2 mesi prima della data presunta del parto e si estende per 3 mesi successivi al parto (in alcuni casi, anche un mese prima e quattro mesi dopo, come vi spieghiamo in questa guida).

Quelli riconosciuti con la maternità sono contributi “figurativi”, ovvero una categoria particolare di contributi previdenziali concessi ai lavoratori senza alcun costo, né per il lavoratore né per il datore di lavoro, a differenza dei contributi obbligatori che comportano oneri finanziari (ossia hanno un costo).

I contributi figurativi sono utili per accumulare anni di contributi necessari per ottenere il diritto alla pensione o per determinare l’importo dell’assegno mensile di pensione.

I contributi figurativi vengono assegnati ai lavoratori durante periodi di assenza forzata dal lavoro, causati da circostanze al di fuori della loro volontà o ritenute degne di tutela sociale. Ad esempio, per servizio militare, malattia, infortunio, donazione sangue, maternità, paternità, permessi Legge 104, congedo straordinario per assistenza, aspettativa per cariche pubbliche o sindacali. In tali circostanze, il costo è a carico della gestione competente, garantendo copertura assicurativa senza oneri finanziari per il lavoratore o il datore di lavoro.

Ma come si fa ad ottenere il riconoscimento di tali contributi? Cosa vuol dire riscattare la maternità? Scopriamolo insieme.

CHI PUÒ RISCATTARE I CONTRIBUTI MATERNITÀ

La possibilità di riscattare i contributi maternità ai fini pensionistici è accessibile a tutte le lavoratrici dipendenti (o in alcuni casi i lavoratori padri, come vi spieghiamo in questo articolo), sia nel settore privato che nel Pubblico Impiego. Invece, possono riscattare i contributi maternità ai fini pensionistici al di fuori del periodo lavorativo:

  • gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

  • gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

REQUISITI PER IL RISCATTO

In caso di richiesta di accredito di contributi figurativi per la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, è necessario che il richiedente possa attestare almeno 5 anni di contribuzione versata durante il rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda.

Nei 5 anni previsti, vengono calcolate tutte le forme di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata. Ma, è importante sottolineare che:

  • tale requisito non può essere completato combinando la contribuzione accreditata durante periodi di lavoro subordinato con quella versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM per attività autonoma, come specificato nella Circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61;

  • a partire dal 1° maggio 2010, le domande presentate per l’accredito per la contribuzione figurativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, devono rispettare il requisito dei 5 anni, il quale può essere soddisfatto anche attraverso l’aggregazione di periodi assicurativi riconosciuti in un altro Stato comunitario. Questo, naturalmente, mantenendo la conformità al minimo di 52 settimane di contribuzione richiesto dalle regolamentazioni comunitarie per l’accesso alla totalizzazione;

  • sempre dal 1° maggio 2010, è possibile perfezionare il requisito dei cinque anni mediante l’aggregazione di periodi assicurativi riconosciuti in Svizzera e nei Paesi SEE, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia, come indicato nella Circolare INPS 25 febbraio 2011, n. 41;

  • l’accredito figurativo può essere effettuato solo per periodi che non siano già coperti da altre forme di contribuzione nelle diverse gestioni pensionistiche, a condizione che gli interessati siano titolari di conto assicurativo, secondo quanto specificato nella Circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61.

COME FUNZIONA IL RISCATTO CONTRIBUTI MATERNITÀ

L’accredito dei contributi figurativi per la maternità funziona mediante richiesta formale della lavoratrice (o del lavoratore). Infatti, come vi spieghiamo in questa guida, il congedo di maternità obbligatorio ha una durata minima di 5 mesi, talvolta protrattasi per un periodo più esteso. Il meccanismo di riscatto del periodo contributivo corrispondente alla maternità obbligatoria però presenta una distinzione cruciale nel caso in cui l’evento si verifichi durante i periodi lavorativi o al di fuori del rapporto di lavoro:

  • per l’accredito dei contributi figurativi per la maternità avvenuta durante i periodi lavorativi, basta presentare richiesta formale all’INPS (l’accredito infatti, non avviene automaticamente). La lavoratrice, presentando un’apposita istanza all’INPS insieme al certificato di nascita del neonato, ottiene l’accredito dei contributi per il periodo di astensione, compreso il periodo che intercorre tra la data presunta e quella effettiva del parto;

  • per l’accredito dei contributi figurativi per la maternità avvenuta durante i periodi al di fuori di un rapporto di lavoro, è sempre necessario per la lavoratrice (o il lavoratore) presentare formale richiesta all’INPS ma, serve aver accumulato almeno 5 anni di contribuzione effettiva nel contesto dell’attività lavorativa subordinata.

Vediamo quante settimane di contribuzione possono essere recuperate mediante riscatto della maternità nei periodi lavorativi o al di fuori di un rapporto di lavoro.

QUANTI CONTRIBUTI SI POSSONO RISCATTARE

Quanti contributi figurativi si possono riscattare per ogni figlio? Il periodo di contribuzione figurativa recuperabile attraverso il riscatto della maternità è di 5 mesi, equivalenti a 22 settimane di contribuzione. Tale disposizione si applica a ogni singola gravidanza (per ogni figlio) verificatasi sia all’interno che al di fuori di un rapporto di lavoro.

È importante notare che quando si fa riferimento alla maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, ci si riferisce a situazioni diverse dalla maternità che si verifica durante la percezione della NASPI. Quest’ultima, infatti, già include una contribuzione figurativa relativa al periodo indennizzato dalla disoccupazione INPS. In aggiunta, è da tenere presente che il congedo di maternità è concesso anche alle donne disoccupate che iniziano il congedo entro 60 giorni dall’ultima attività lavorativa svolta.

La maternità, come qualsiasi altro periodo di contribuzione figurativa, non concorre per alcune misure previdenziali, come ad esempio nelle pensioni con opzione contributiva. Inoltre, per la pensione anticipata ordinaria, è possibile sfruttare al massimo 5 anni di contribuzioni previdenziali di questo tipo.

QUANTO COSTA IL RISCATTO MATERNITÀ

Il riscatto della maternità nei periodi lavorativi o al di fuori di un rapporto di lavoro è completamento gratuito.

Ricordiamo che vi sono altri casi (come nel caso del riscatto laurea o per il congedo parentale,) in cui si possono riscattare i contributi, ma la richiesta è soggetta al pagamento di una quota variabile Per tali casi, la Legge di Bilancio 2024, in via sperimentale, per il biennio 2024 2025, ha stabilito che coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, fino a un massimo di 5 anni. Se volete conoscere i dettagli, vi consigliamo di leggere questo approfondimento. Questa regola non è valida per l’accredito dei contributi figurativi per la maternità.

COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MATERNITÀ

Per presentare la domanda di riscatto dei contributi maternità ai fini pensionistici bisogna deve compilare l’appositomodulo riscatto maternità INPS” disponibile in questa pagina. La domanda deve essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS territorialmente competente o con l’aiuto di un patronato o CAF.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre. La domanda solitamente viene elaborata entro 30 giorni.

LA GUIDA AL RISCATTO CONTRIBUTI PENSIONE

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è il riscatto contributi pensione, come funziona e quali sono le novità per il 2024 – 2025 introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 valide per coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

In questa guida vi illustriamo tutte le proposte e le novità sulla riforma del sistema previdenziale italiano a partire dal prossimo anno. Vi invitiamo anche a leggere l’articolo su come funzionerà l’aumento pensioni nel 2024 e quello sulle pensioni minime.

Per approfondire, vi lasciamo la nostra guida al riscatto dei contributi pensione pagato dal datore di lavoro. 

Per conoscere tutte le novità e gli approfondimenti vi invitiamo a visitare la sezione dedicata alle pensioni che viene costantemente aggiornata.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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2 Commenti

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  1. Buon giorno, sono venuta a conoscenza da poco che il mio ex datore di lavoro non mi ha pagato i contributi facendomi credere di essere messa in regola
    Ho iniziato a lavorare il 3 novembre del 1982 come segretaria e nel frattempo studiavo per laurearmi e mi sono licenziata tre mesi dopo essere nata la mia prima figlia e cioè il 26 aprile del 1989
    Il mio ex datore di lavoro mi ha dato ciò che mi spettava e cioè i due mesi prima della nascita e i 3 mesi dopo, quindi non ho avuto il minimo dubbio che non fossi messa in regola
    Da pochi mesi ho scoperto, facendo la ricostruzione di carriera, in quanto sono una docente, che il mio ex datore di lavoro mi ha pagato solamente i contributi per 2 anni solamente anziché 7 anni
    Potrei richiedere i contributi non pagati e cioè 5 anni anche se sono passati 40 anni.
    Mi sono informata e qualche avvocato mi ha detto che, dal momento in cui si viene a conoscenza dei contributi non pagati,
    avrei ancora 5 anni di tempo per poter richiederli al mio ex datore di lavoro
    Sottolineo che la ditta ancora esiste e con lo stesso nominativo e stesso indirizzo e luogo solamente che adesso è il figlio che si occupa della ditta .
    Secondo voi potrei richiedere dopo tanti anni i contributi non pagati? Sottolineo anche che il mio ex datore di lavoro è molto benestante
    Inoltre ho avuto tre figli e nel frattempo non ho lavorato, fatta eccezione per la mia prima figlia che è come se non avessi lavorato in quanto non mi ha pagato i contributi.
    Come potrei riscattare i 5 mesi di contributi che mi spettano per ogni figlio
    Attendo cortesemente una vostra risposta con la speranza che possiate aiutarmi soprattutto per quanto riguarda i 5 anni di contributi che non ha pagato il mio ex datore di lavoro
    Cordialità
    Tomasello Agata

    • Salve, la prima cosa che dovrebbe fare è mettersi in contatto con l’attuale datore di lavoro dell’azienda che non ha versato i contributi, fare presente la situazione e chiedere che vengano versati. L’azienda si trova in una situazione di evasione contributiva e rischia sanzioni, per questo potrebbe essere incentivata a versarli. In caso di rifiuto può rivolgersi direttamente all’INPS denunciando quanto accaduto. L’INPS può provvedere al recupero di questi contributi entro 10 anni dalla data effettiva presupposta per il versamento. C’è un altro aspetto da tenere presente, l’INPS può intervenire solo nel caso in cui si riferiscano ad un periodo inferiore a 5 anni.
      Nel caso in cui i versamenti non effettuati si riferiscano ad un periodo superiore a cinque anni, scatta la prescrizione. In questa situazione l’unico modo per riscattarli è tramite la rendita vitalizia.
      L’INPS spiega chiaramente come fare il riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti sul proprio sito web.
      Inoltre può chiedere supporto direttamente all’INPS per ottenere un’analisi specifica della sua situazione chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da telefonia mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

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