Il contratto a chiamata o intermittente è un contratto di lavoro subordinato che regola lo svolgimento di prestazioni lavorative a carattere discontinuo.
Il lavoratore a chiamata alterna periodi in cui lavora a periodi in cui è inattivo e si mette a disposizione del datore di lavoro per prestare la propria attività all’occorrenza.
In questa guida chiara e dettagliata illustriamo come funziona, quali sono le ultime novità e diamo tutte le informazioni su requisiti, tipologie, modalità di applicazione e retribuzione del lavoro intermittente.
Indice:
COS’È IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA E COSA PREVEDE
Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente (detto anche job on call) è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le proprie esigenze, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai contratti collettivi. Con il contratto a chiamata vige la possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
È un contratto particolarmente utilizzato nel settore della ristorazione, alberghiero e turistico ma anche nel commercio e, in genere, per i lavoratori del mondo dello spettacolo, poiché per la sua flessibilità riesce ad andare incontro meglio alle esigenze delle imprese operanti in questo settore.
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015,n. 81, che indica anche i casi di utilizzo del lavoro intermittente in mancanza di contrattazione collettiva. Vediamo quali sono i requisiti per poter stipulare questo contratto di lavoro.
REQUISITI DI ACCESSO AL LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente può essere stipulato esclusivamente con le seguenti tipologie di lavoratori:
- soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
- soggetti di età superiore ai 55 anni.
QUANTE ORE DI LAVORO PREVEDE UN CONTRATTO A CHIAMATA
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è ammesso per ciascun lavoratore, e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di 400 giornate complessive nell’arco di 3 anni solari. Le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate sono contenute nella Circolare MLPS n. 35/2013 (Pdf 327Kb) vengono riportate le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate.
Nel caso in cui si superi tale durata, il contratto si trasforma in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Il limite di 400 giorni di lavoro non è applicato ai settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi. A tal proposito, rimandiamo alla Circolare MLPS del 12 febbraio 2020 (Pdf 202Kb), che fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di comunicazione con riferimento ai lavoratori dello spettacolo.
PAGA MINIMA DEL LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE
Al lavoratore a chiamata spetta lo stesso stipendio, e anche lo stesso trattamento previdenziale ed assistenziale di un lavoratore di pari ruolo occupato con contratto di lavoro subordinato ordinario.
Come viene pagato il lavoro intermittente quindi? La retribuzione percepita è proporzionale esclusivamente ai periodi o ai giorni di lavoro effettivo. In aggiunta allo stipendio mensile, inoltre, sono previsti i permessi retribuiti, la maturazione di ferie, eventuali tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR. Ogni elemento è comunque sempre calcolato in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate.
TIPOLOGIE DI LAVORI A CHIAMATA E DIRITTI
Il contratto intermittente o a chiamata, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere di due tipologie:
- con obbligo di disponibilità – in questo caso il lavoratore si impegna contrattualmente a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. Quindi, nei periodi in cui non è operativo, il lavoratore deve comunque restare a disposizione per la chiamata e in cambio ottiene l’indennità di disponibilità il cui importo è determinato dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore all’importo fissato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le associazioni sindacali. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto;
- senza obbligo di disponibilità – in questo caso il lavoratore non è obbligato ad accettare la chiamata del datore di lavoro e può scegliere, di volta in volta, se accettare o meno. Questa soluzione porta il lavoratore a rinunciare di conseguenza alla relativa indennità.
Per approfondimenti, rimandiamo all’Interpello n. 15/2015 (Pdf 155Kb) che ribadisce che il lavoratore iscritto nella lista di mobilità e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, conserva comunque l’iscrizione nella lista.
SETTORI LAVORATIVI
Il contratto di lavoro a chiamata è utilizzabile in qualsiasi settore lavorativo privato per attività a carattere discontinuo. A tal proposito, come confermato nella risposta all’Interpello n. 10/2016 (Pdf 151Kb), è possibile ancora oggi rifarsi alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, contenente l’elenco delle attività che richiedono lavoro a chiamata. Si tratta di circa 45 occupazioni, eterogenee tra loro, ma anche ormai obsolete in alcuni casi. A titolo esemplificativo, ne elenchiamo alcune:
- custodi, guardiani e personale di sorveglianza;
- fattorini;
- magazzinieri;
- addetti a centralini telefonici privati;
- receptionist di albergo;
- addetti alla manutenzione stradale;
- personale addetto ai servizi di alimentazione ed igiene negli stabilimenti industriali;
- camerieri, personale di servizio e di cucina in alberghi, ristoranti ed esercizi pubblici in genere;
- addetti alle pompe di carburante;
- lavoratori dello spettacolo.
QUALI SONO I VINCOLI DI UN CONTRATTO A CHIAMATA
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata non è altro che una particolare forma di lavoro subordinato con particolari vincoli. Un’azienda o un’impresa infatti può ricorrervi nel caso abbia necessità di impiegare un lavoratore per periodi di tempo limitati ma predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno:
- limitati perché tali periodi possono anche coincidere con giorni di lavoro atipici, come i fine settimana, ferie estive e vacanze pasquali e natalizie. Per esempio per far fronte a un aumento della produzione in prossimità di determinati eventi;
- predeterminati perché il datore di lavoro è tenuto a una comunicazione telematica prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il ricorso a tale contratto di lavoro è determinato in base ad effettive esigenze delle società, le quali devono comunque attenersi a quanto previsto dal CCNL di riferimento. Proprio per le sue caratteristiche e per la sua flessibilità è un contratto particolarmente utilizzato nel settore della ristorazione, alberghiero e turistico ma anche nel commercio e, in genere, per i lavoratori del mondo dello spettacolo.
Peraltro, con riferimento al ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva nell’individuazione delle esigenze sottese al ricorso al lavoro intermittente, si segnala la circolare dell’INL n. 1/2021 (Pdf 404Kb) secondo cui – sulla scorta dell’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze”, non essendo loro riconosciuto il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato. In concreto, i sindacati non possono vietarlo ma possono stabilire le condizioni necessarie per ricorrervi.
NOVITÀ DEL 2025
Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli è obbligatorio trasmettere il flusso UNIEMENS anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, anche se non percepiscono alcun compenso in quel mese.
Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia e le regole da seguire sono quelle illustrate nel messaggio n. 1322 del 18-04-2025.
Grazie a voi ho scoperto che esiste un periodo massimo, evidentemente non tutti lo rispettano. Utilissimo questo articolo