Dimissioni genitori lavoratori con figli minori di 3 anni

La guida per le madri e i padri con figli al di sotto dei 3 anni per richiedere le dimissioni dal lavoro

genitori, figli

I genitori lavoratori con figli minori di 3 anni devono seguire una specifica procedura per dare le dimissioni volontarie dal lavoro.

Il legislatore ha infatti voluto tutelare la loro particolare condizione prevedendo un colloquio con l’Ispettorato per la convalida della lettera di dimissioni.

Un adempimento volto a verificare che l’atto sia effettivamente volontario e che il lavoratore non sia, in realtà, stato costretto a dimettersi dal datore di lavoro.

In questa guida vi spieghiamo come dare le dimissioni volontarie se si hanno figli minori di 3 anni e quali sono gli adempimenti da seguire in base alla normativa vigente.

LA PROCEDURA DI DIMISSIONI PER GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI 3 ANNI

A differenza della generalità dei lavoratori subordinati (assunti a tempo determinato o indeterminato) per cui è sufficiente l’invio telematico della lettera di dimissioni come vi spieghiamo in questa guida, i genitori di figli minori di 3 anni per presentare le dimissioni devono essere sottoposti ad un colloquio personale con un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro – il colloquio di convalida delle dimissioni – al fine di garantire loro una maggiore tutela e verificare che non siano stati costretti a dimettersi.

La lavoratrice madre e il lavoratore padre che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo che viene definito “protetto” in quanto avviene entro i primi 3 anni di vita del bambino, devono prima far pervenire la lettera di dimissioni al datore di lavoro, consegnata a mano oppure inviata tramite raccomandata a/r (non serve quindi seguire la procedura online). Nella lettera devono manifestare la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando la data dell’ultimo giorno di lavoro.

Dopo aver presentato la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro e ricevuta la copia firmata questi lavoratori devono essere sentiti presso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro per ratificare l’atto di dimissioni tramite uno dei due seguenti modi:

  • presentandosi fisicamente alla sede territorialmente competente INL, muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest’ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata;

  • richiedendo un colloquio in videoconferenza con un funzionario INL.

COME FUNZIONA LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

Durante la pandemia, a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha permesso alle madri e ai padri con figli minori di 3 anni di accedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali a distanza, tramite apposito modello online, per evitare spostamenti e il rischio di infezione, così come spiegato nella nota del 17 marzo 2020. Questo, per tutto il periodo dell’emergenza era l’unico modo per convalidare le dimissioni dei lavoratori genitori di minori di 3 anni.

Tuttavia, lo stesso INL con la nota del 19 maggio 2022 ha annunciato che i lavoratori con figli al di sotto di 3 anni possono continuare a richiedere la convalida delle dimissioni da remoto, in alternativa al colloquio in presenza, anche dopo la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), ma vi deve essere un colloquio in videoconferenza con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro.

Per questo motivo, nella medesima nota, l’Ispettorato ha fornito un nuovo modello di richiesta di convalida a distanza tramite colloquio online, da inviare al competente Ufficio. Ma andiamo a vedere chi esattamente può utilizzarlo e in che modo nel caso di dimissioni nel periodo protetto.

PER CHI È NECESSARIA LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

I lavoratori soggetti alla convalida sono i genitori, madre e padre, con figli minori di 3 anni. Si tratta, in particolare, della categoria delimitata dall’articolo 55 comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001, ovvero:

  • le madri che presentano dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento perché in stato di gravidanza e per i periodi successivi coperti dal congedo di maternità obbligatorio, nonché fino a tre anni di età del bambino;

  • i padri che hanno diritto al congedo di paternità alternativo (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore), nonché nei primi tre anni di vita del bambino. Tra l’altro, con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità;

  • le madri e i padri in caso di adozione e affidamento entro tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, termine che decorre dalla proposta di incontro con l’adottando in caso di adozione internazionale.

IL MODULO PER LA RICHIESTA DI CONVALIDA DIMISSIONI ONLINE

La lavoratrice madre o il lavoratore padre che ha presentato le proprie dimissioni, come specificato nella nota del 19 maggio 2022, possono usare questo apposito modello (Pdf 794 Kb) per domandare un incontro da remoto con il funzionario competente per la convalida delle stesse.

Il modello deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e per fare ciò servono: dati personali, carta d’identità, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail.

Inoltre bisognerà allegare al modello i seguenti documenti:

  • fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità (da esibire durante il colloquio online);

  • lettera di dimissioni / risoluzione consensuale debitamente firmata da entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) e datata. Nella lettera devono essere indicati i dati del datore di lavoro (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, PEC).

Il modulo, così compilato, deve essere inoltrato tramite posta elettronica al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore a propria scelta (ossia si può scegliere se rivolgersi alla sede INL di riferimento della città in cui si risiede oppure alla sede INL di riferimento in base alla sede aziendale).

L’elenco di tutte le sedi dell’INL distribuite sul territorio è consultabile accedendo a questa pagina.

Per maggiori informazioni è possibile visitare questa pagina del sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dove viene spiegata la procedura da seguire per la richiesta di colloquio online.

SCADENZA E DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi del DPCM 22 dicembre 2010, n. 275 (Tabella B), il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro. Detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro (data indicata sulla lettera di dimissioni) e dalla medesima data cesserà anche il diritto alla retribuzione.

GLI STEP PER DARE LE DIMISSIONI SE SI HANNO FIGLI MINORI DI 3 ANNI

Alla luce di quanto detto, per una maggiore chiarezza, si riepilogano i passaggi necessari per dare le dimissioni se si hanno figli al di sotto dei 3 anni:

  • tenere conto del periodo di preavviso. Si precisa che per le lavoratrici madri e i lavoratori padri che presentano le dimissioni nel periodo coperto dal congedo di maternità, fino al 1° anno di vita del bambino, non è necessario alcun preavviso. Invece dal primo al terzo anno di vita del bambino (oppure dal primo al terzo anno dall’adozione o dall’affidamento) è obbligatorio fare il preavviso previsto dal proprio contratto e, nel caso in cui si decida di non lavorare nel periodo di preavviso, l’azienda tratterrà l’indennità sostitutiva di preavviso che corrisponde all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

  • comunicare al datore di lavoro la volontà di dimettersi, tramite una lettera di dimissioni consegnata a mano o tramite raccomandata a/r, che va firmata sia dal lavoratore che dal datore di lavoro;

  • presentarsi all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio per la convalida in presenza o, in alternativa, inoltrare tramite email all’ufficio la richiesta di convalida tramite videoconferenza allegando documento d’identità e la copia della lettera di dimissioni  inviata al datore di lavoro, datata e controfirmata;

  • nel secondo caso attendere la fissazione del colloquio di convalida da remoto da parte dell’INL e successivamente attendere la convalida che viene inviata dall’INL sia al dipendente che al datore di lavoro.

PRECISAZIONE SU OBBLIGO PREAVISO E NASPI

Si ritiene utile precisare che entro il primo anno di vita del bambino (ovvero entro il primo anno dall’adozione o dall’affidamento) non solo decade l’obbligo di preavviso ma il datore di lavoro deve corrispondere al genitore l’indennità sostitutiva di preavviso ossia la retribuzione che sarebbe spettata al dipendente per il periodo di lavoro che va dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro in azienda se fosse stato realizzato il preavviso, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità se prevista. Attenzione, il padre per aver diritto all’indennità sostitutiva di preavviso deve aver fruito del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (regola valida dal 13 agosto 2022) o il congedo di paternità alternativo che spetta in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre il lavoratore (madre o padre) ha diritto alla percezione della Naspi e il datore di lavoro sarà quindi tenuto al versamento del ticket di licenziamento. E’ stata la circolare INPS n. 32 del 20 marzo 2023 ad estendere le tutele anche al lavoratore padre, recependo le novità introdotte dal D. Lgs 105/2022 su maternità e paternità. In sostanza dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge) anche il lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni o del congedo di paternità alternativo, se si dimette durante il periodo tutelato in cui vige il divieto di licenziamento, oppure durante la fruizione del congedo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, ha diritto alla Naspi, alla pari della madre.

RICHIESTA INFORMAZIONI E SUPPORTO

In caso di dubbi o problemi è possibile rivolgersi direttamente alla sede INL territoriale competente. L’elenco di tutte le sedi dell’Istituto Nazionale del Lavoro presenti sul territorio italiano con i relativi contatti (indirizzo, telefono, mail) è consultabile accedendo a questa pagina.

Inoltre è possibile chiedere supporto ad un Patronato. Basta cercare la sede di un patronato vicino alla propria residenza e contattarli per fissare un appuntamento e ricevere consigli e consulenza sull’intera procedura di dimissioni per genitori lavoratori con figli minori di 3 anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRE GUIDE E APPROFONDIMENTI UTILI

Segnaliamo i seguenti approfondimenti da consultare in caso di interesse:

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
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6 Commenti

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  1. Buongiorno, se fatte on line le dimissioni, bisogna fare comunque lettera all’azienda?
    E i giorni di preavviso partono dal momento della convalida ? O dalla comunicazione all’Inps / datore di lavoro?

    • La procedura standard prevede la classica lettera di dimissioni da consegnare a mano o tramite raccomandata. Nella lettera di dimissioni deve essere precisata la data dell’ultimo giorno di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro (data indicata sulla lettera di dimissioni) e dalla medesima data cesserà anche il diritto alla retribuzione.

  2. Buongiorno,
    Chiedo gentilmente un chiarimento. Nel caso di dimissioni della madre di un bambino di età inferiore ai 3 anni, bisogna obbligatoriamente attendere (massimo 45 giorni)la convalida dall’Ispettorato per interrompere il servizio o basta rispettare i giorni di preavviso da Ccnl? Cioè, l’Ispettorato deve solo convalidare la giusta causa, ma la madre ha comunque diritto di interrompere il rapporto di lavoro, giusto? Con obbligo di preavviso essendo il bambino di età superiore all’anno?
    Grazie per l’attenzione

    • L’ispettorato deve solo convalidare, non è necessario attendere 45 giorni, la madre puo interrompere il rapporto di lavoro

  3. Salve,
    non mi è chiaro questo punto:

    “i padri che hanno diritto al congedo di paternità alternativo (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore), nonché nei primi tre anni di vita del bambino. Tra l’altro, con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità;”

    La convalida va fatta a prescindere o solo se si verificano contemporaneamente entrambe le situazioni di figlio minore di 3 anni e congedo di paternità obbligatoria (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore) ?

    • no, non sono contemporanee.
      I lavoratori soggetti alla convalida sono i genitori, madre e padre, con figli minori di 3 anni.

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