Dimissioni genitori lavoratori con figli minori di 3 anni

La guida per le madri e i padri con figli al di sotto dei 3 anni per richiedere le dimissioni dal lavoro

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I genitori lavoratori con figli minori di 3 anni devono seguire una specifica procedura per dare le dimissioni volontarie dal lavoro.

Il legislatore ha infatti voluto tutelare la loro particolare condizione prevedendo un colloquio con l’Ispettorato per la convalida della lettera di dimissioni. Un adempimento volto a verificare che l’atto sia effettivamente volontario e che il lavoratore non sia, in realtà, stato costretto a dimettersi dal datore di lavoro.

In questa guida vi spieghiamo come dare le dimissioni volontarie se si hanno figli minori di 3 anni e quali sono gli adempimenti da seguire in base alle nuove regole 2022.

LA PROCEDURA DI DIMISSIONI PER GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI 3 ANNI

A differenza della generalità dei lavoratori subordinati (assunti a tempo determinato o indeterminato) per cui è sufficiente l’invio telematico della lettera di dimissioni come vi spieghiamo in questa guida, i genitori di figli minori di 3 anni per presentare le dimissioni devono essere sottoposti ad un colloquio personale con un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro – il colloquio di convalida delle dimissioni – al fine di garantire loro una maggiore tutela e verificare che non siano stati costretti a dimettersi. Ciò non vuol dire che i lavoratori con figli al di sotto dei 3 anni non possano anche inviare le dimissioni online con il servizio telematico del Ministero, ma sarà comunque necessario che parlino con un funzionario INL.

Nella pratica, dopo aver presentato la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro questi lavoratori devono essere sentiti presso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro per ratificare l’atto di dimissioni nei due seguenti modi:

  • presentandosi fisicamente alla sede territorialmente INL competente, muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest’ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata;

  • richiedendo un colloquio in videoconferenza.

COME FUNZIONA LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

Durante la pandemia, a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha permesso alle madri e ai padri con figli minori di 3 anni di accedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali a distanza, tramite apposito modello online, per evitare spostamenti e il rischio di infezione, così come spiegato nella nota del 17 marzo 2020. Questo, per tutto il periodo dell’emergenza era l’unico modo per convalidare le dimissioni dei lavoratori genitori di minori di 3 anni.

Tuttavia, lo stesso INL con la nota del 19 maggio 2022 ha annunciato che i lavoratori con figli al di sotto di 3 anni possono continuare a richiedere la convalida delle dimissioni da remoto, in alternativa al colloquio in presenza, anche dopo la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), ma vi deve essere un colloquio in videoconferenza con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro. Per questo motivo, nella medesima nota, l’Ispettorato ha fornito un nuovo modello di richiesta di convalida a distanza tramite colloquio online, da inviare al competente Ufficio. Ma andiamo a vedere chi esattamente può utilizzarlo e in che modo nel caso di dimissioni nel periodo protetto.

PER CHI È NECESSARIA LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

I lavoratori soggetti alla convalida sono i genitori, madre e padre, con figli minori di 3 anni. Si tratta, in particolare, della categoria delimitata dall’articolo 55 comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001, ovvero:

  • le madri che presentano dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento perché in stato di gravidanza e per i periodi successivi coperti dal congedo di maternità obbligatorio, nonché fino a tre anni di età del bambino;

  • i padri che hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore), nonché nei primi tre anni di vita del bambino. Tra l’altro, con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità;

  • le madri e i padri in caso di adozione e affidamento entro tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, termine che decorre dalla proposta di incontro con l’adottando in caso di adozione internazionale.

IL MODULO PER LA RICHIESTA DI CONVALIDA DIMISSIONI ONLINE

La lavoratrice madre o il lavoratore padre che ha presentato le proprie dimissioni, come specificato nella nota del 19 maggio 2022, possono usare questo apposito modello (Pdf 794 Kb) per domandare un incontro da remoto con il funzionario competente per la convalida delle stesse. Il modello dovrà essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e bisognerà allegare i seguenti documenti:

  • fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità (da esibire durante il colloquio online);

  • lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente firmata e datata o copia della lettera di dimissioni online inviata con la piattaforma Servizi Lavoro con le modalità che vi spieghiamo in questa guida. Questi due documenti sono alternativi perché, come anticipato, per questi lavoratori non è essenziale utilizzare la procedura online in quanto è sufficiente la prova che certifica l’avvenuta comunicazione al datore di lavoro.

Il modulo, così compilato, deve essere inoltrato tramite posta elettronica al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore. L’elenco di tutte le sedi dell’INL distribuite sul territorio è consultabile accedendo a questa pagina.

SCADENZA INVIO DEL MODULO

Non esiste una scadenza specifica per l’inoltro del modulo di richiesta di colloquio online. In ogni caso si precisa che il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida e che detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

GLI STEP PER DARE LE DIMISSIONI SE SI HANNO FIGLI MINORI DI 3 ANNI

Alla luce di quanto detto, per una maggiore chiarezza, si riepilogano i passaggi necessari per dare le dimissioni se si hanno figli al di sotto dei 3 anni:

  • tenere conto del periodo di preavviso. Si precisa che per le lavoratrici che presentano le dimissioni nel periodo coperto dal congedo di maternità, fino al 1° anno di vita del bambino, non è necessario alcun preavviso;

  • comunicare al datore di lavoro la volontà di dimettersi, tramite una lettera di dimissioni consegnata a mano o tramite raccomandata a/r, che va firmata sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, o tramite la procedura online riconosciuta dall’Ispettorato anche per queste tipologie di lavoratori;

  • presentarsi all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio per la convalida in presenza o, in alternativa, inoltrare tramite email all’ufficio la richiesta di convalida tramite videoconferenza allegando documento d’identità e, a seconda dei casi, la copia della lettera inviata al datore di lavoro o la copia delle dimissioni presentate tramite la piattaforma online;

  • nel secondo caso attendere la fissazione del colloquio di convalida da remoto da parte dell’INL e una volta ottenuta la convalida consegnarla al datore di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n.151/2001 (Pdf 427 Kb).
Nota INL n.749 del 25 settembre 2020 (Pdf 325 Kb).
Nota INL del 19 maggio 2022 su convalida dimissioni / risoluzioni consensuali.

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4 Commenti
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Arianna

Buongiorno,
Chiedo gentilmente un chiarimento. Nel caso di dimissioni della madre di un bambino di età inferiore ai 3 anni, bisogna obbligatoriamente attendere (massimo 45 giorni)la convalida dall’Ispettorato per interrompere il servizio o basta rispettare i giorni di preavviso da Ccnl? Cioè, l’Ispettorato deve solo convalidare la giusta causa, ma la madre ha comunque diritto di interrompere il rapporto di lavoro, giusto? Con obbligo di preavviso essendo il bambino di età superiore all’anno?
Grazie per l’attenzione

FrancescaD
Reply to  Arianna

L’ispettorato deve solo convalidare, non è necessario attendere 45 giorni, la madre puo interrompere il rapporto di lavoro

Giuseppe

Salve, non mi è chiaro questo punto: “i padri che hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore), nonché nei primi tre anni di vita del bambino. Tra l’altro, con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità;” La convalida va fatta a prescindere o solo se si verificano contemporaneamente entrambe le situazioni di figlio minore di 3 anni e congedo di paternità obbligatoria (in caso di morte della madre, malattia o… Leggi il resto »

MaurizioDiFalco
Reply to  Giuseppe

no, non sono contemporanee.
I lavoratori soggetti alla convalida sono i genitori, madre e padre, con figli minori di 3 anni.