L’INPS ha messo a disposizione degli utenti le nuove FAQ sul congedo parentale aggiornate al 2024, ossia le risposte alle domande frequenti poste dalle famiglie che intendono usufruire della misura o l’hanno già richiesta.
Molti genitori si sono trovati in difficoltà nel comprendere la normativa relativa al congedo parentale e hanno riscontrato problemi nella procedura di presentazione della domanda, nonché nella valutazione di tempi e requisiti.
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha quindi deciso di dare supporto con la pubblicazione delle FAQ ufficiali che rendiamo disponibili di seguito.
LE FAQ SUL CONGEDO PARENTALE
Ecco le FAQ (Frequently Asked Questions) sul congedo parentale aggiornate al 2024, rese note dall’INPS.
1) Che cos’è il congedo parentale?
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.
Per i lavoratori dipendenti, il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Per gli iscritti alla Gestione separata, il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 9 mesi.
Per i professionisti autonomi spetta per 3 mesi per ogni genitore, da fruire nel primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale). Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere questa guida.
2) A chi è rivolto
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).
L’indennità di congedo non spetta a:
- genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al 12°, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
3) Come funziona il congedo parentale
Il congedo parentale viene riconosciuto ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).
Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.
A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 151/2001, apportata dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, legge 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Solo per il 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.
La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57).
4) Quanto spetta
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
– alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
– al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione; - per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
– i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
– il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
– il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l’indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 e la circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45 e la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57.
5) Quando fare domanda?
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.
Per le lavoratrici e lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173) la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.
Per le lavoratrici e lavoratori ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che non scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata per strutture territoriali “polo” su base regionale (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).
Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia alla circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152.
6) Come fare domanda
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio, accessibile da questa pagina, si articola nelle seguenti voci:
- informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
- manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
- annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale permette di selezionare il congedo parentale (anche frazionato a giorni o ore) con indennità maggiorata. Per la maggior parte dei lavoratori il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.
Le lavoratrici e i lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS nelle modalità sopra riportate. La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173.
7) Tempi di lavorazione
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
In questa tabella sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
8) Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?
L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono
escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione
separata.
9) In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?
L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo.
10) Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?
L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023.
11) Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no?
Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.
12) Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?
Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso
in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.
13) Qual è la differenza tra il congedo parentale indennizzato al 60% e all’80%?
La differenza risiede nell’ammontare dell’indennità: il congedo indennizzato all’80% è previsto solo per il 2024, mentre dal 2025 in poi l’indennità sarà al 60%.
14) Domanda: Cosa succede se un genitore non fruisce del congedo parentale?
Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possono
essere fruiti dall’altro genitore.
15) Se il padre fruisce del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, quali sono i suoi diritti di congedo parentale?
Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore mese indennizzabile all’80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio. Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
16) Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati i mesi di calendario o 30 giorni?
La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo
dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno o più mesi interi. Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese. Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
LA GUIDA AL CONGEDO PARENTALE
In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS in base alle nuove regole 2024, vi spieghiamo a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura.
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI
- la guida sul congedo di maternità obbligatorio;
- la guida sull’assegno di maternità dei Comuni;
- la guida sull’assegno di maternità dello Stato;
- la guida su indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti;
- l’approfondimento sul congedo di paternità;
- la guida al congedo di paternità alternativo.
COME RESTARE AGGIORNATI
Vi consigliamo inoltre i nostri articoli sui bonus famiglia e i bonus figli attivi.
Poi, vi rimandiamo infine al nostro articolo che riassume tutte le agevolazioni e i bonus per genitori e figli del Pacchetto Famiglia inserito nella Legge di Bilancio 2024.
Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.
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