Smart Working frontalieri: regole Agenzia delle Entrate

Tutte le regole su Smart Working per i lavoratori che vivono all’estero e per i frontalieri e le novità sulla tassazione

Agenzia delle Entrate concorsi
Photo credit: FabioMitidieri / Shutterstock
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Smart Working e frontalieri, l’Agenzie delle Entrate pubblica il vademecum per la corretta tassazione del lavoro da remoto e la nuova convenzione tra Italia e Svizzera.

Con una Circolare molto dettagliata, l’Agenzie delle Entrate spiega come funziona la tassazione dei redditi legati al lavoro svolto da remoto, in particolare dall’estero, e di quelli prodotti dai lavoratori frontalieri.

In questa guida vi spieghiamo come funziona l’imposizione fiscale con le nuove norme per lo Smart Working e i frontalieri, anche alla luce dell’ultimo accordo tra Italia e Svizzera sull’eliminazione della doppia tassazione.

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SMART WORKING E FRONTALIERI, REGOLE TASSAZIONE

Con la Circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate riepiloga tutti i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di imposizione fiscale su due particolari tipologie di reddito da lavoro, ovvero Smart Working e frontalieri.

In particolare, il documento di prassi si articola in due parti:

  • la prima parte fornisce indicazioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (Smart Working) con specifico riferimento al lavoro svolto dall’estero, dai lavoratori impatriati, nonché dai docenti e ricercatori;

  • la seconda parte si concentra sul lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia Svizzera che vi spieghiamo in questa guida.

Vediamo insieme quali sono le nuove regole.

1) REGOLE TASSAZIONE SMART WORKING

Nella prima parte della Circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate spiega come funziona la corretta tassazione per lo Smart Working. Il riepilogo della normativa vigente parte dalla definizione di “residenza” in contrapposizione al “domicilio”, così come definita dall’articolo 2 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono considerati residenti in Italia i lavoratori che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno) si trovano alternativamente in una delle seguenti situazioni:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

Il domicilio, invece, rappresenta “il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e fa coincidere la dimora abituale con il luogo di residenza” (articolo 2 del TUIR).

COME TASSARE LAVORATORE FRONTALIERO IN SMART WORKING

Per capire dove tassare il soggetto che lavora in modalità agile dall’estero ovvero in un altro Paese, l’Agenzia delle Entrate parte dalla differenza tra domicilio e residenza. La differenza da valutare per individuare in linea generale le regole per la tassazione da applicare (al netto degli specifici casi) è la seguente:

  • in merito al domicilio devono essere tenuti in considerazione, sia i rapporti personali affettivi, che quelli economici e patrimoniali del soggetto;

  • in merito alla residenza, non è necessaria la continuità o la definitività della dimora abituale, anche lunghi periodi di assenza non escludono cioè, la residenza in Italia.

In base a questi elementi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata;

  • una persona fisica iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e rientrata in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid-19 è considerata fiscalmente residente in Italia. Cioè, se ha il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta;

  • lo svolgimento dell’attività da remoto, non pregiudica la possibilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

COME FUNZIONA SMART WORKING IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul “regime speciale per lavoratori impatriati”, che vi spieghiamo in questa guida, e alle regole per ricercatori o docenti.

La Circolare n. 25 del 18 agosto 2023 ribadisce che:

  • il bonus impatriati non è precluso a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in Smart Working alle dipendenze di un datore di lavoro estero;

  • nel caso del regime speciale per docenti e ricercatori, di cui all’articolo 44 del Decreto legge n. 78 del 2010, per il cosiddetto “rientro dei cervelli“, si punta ad agevolare tutti i residenti all’estero che per particolari conoscenze scientifiche possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia. L’AdE ricorda che se il lavoratore non svolge la propria attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato, non potrà beneficiare dell’agevolazione.

2) REGOLE TASSAZIONE LAVORATORI FRONTALIERI

L’Agenzia delle Entrate, nella seconda parte della Circolare n. 25 del 18 agosto 2023, spiega la speciale disciplina fiscale concernente i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”.

Specifichiamo che in base al nuovo accordo internazionale siglato tra l’Italia e la Svizzera, il “lavoratore frontaliere” è una persona fisica che è fiscalmente residente in un Comune i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato. Inoltre, deve svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e deve ritornare, in linea di principio, quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i termini del nuovo accordo ratificato con la Legge 13 giugno 2023, n. 83 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-2023.

In particolare, l’accordo prevede che  dal 2024 i frontalieri italiani assunti dal 1° luglio 2023 saranno tassati per l’80% nel Paese dove lavorano (ossia in Svizzera) e per il 20% nello Stato dove risiedono (ossia in Italia). Vi consigliamo di leggere i dettagli di questo accordo, cosa prevede, le precise definizioni di lavoratore frontaliere, la platea di destinatari, nonché la disciplina transitoria consultando questo chiaro approfondimento.

Infine, altra importante novità spiegata dall’Agenzia delle Entrate è la previsione, contenuta nel Decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 23 luglio 2023, dell’espunzione della Svizzera dall’elenco degli Stati privilegiati ai fini IRPEF di cui al Dm 4 maggio 1999 (la cosiddetta “black list persone fisiche”).

Ricordiamo che per “black list” si intende l’elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato. Ciò, in quanto non consentono un adeguato scambio di informazioni e presentano un livello di tassazione basso. Dal 2024, quindi, la Svizzera non è più un Paese “black list” ai fini della residenza delle persone fisiche.

ALTRI APPROFONDIMENTI UTILI E AGGIORNAMENTI

Vi segnaliamo l’approfondimento sullo Smart Working in Italia che fa il punto sulle regole in vigore, quello sullo Smart Working nel settore privato e il focus sullo smart working per i lavoratori fragili.

Mettiamo a vostra disposizione anche la guida al nuovo modulo comunicazione smart working

Invece, gli italiani interessati al lavoro in Svizzera che desiderano avere maggiori informazioni possono leggere il nostro approfondimento su come lavorare in Svizzera, ossia la guida con tutte le informazioni utili.

Inoltre, potete leggere il focus sugli stipendi medi in Svizzera, sul salario minimo in Svizzera e su come cercare e trovare lavoro. Sono disponibili, infatti, le seguenti guide:

Vi consigliamo di approfondire anche le novità riguardanti lo smart working per i frontalieri Italia Svizzera. Per conoscere altre novità sul mondo del lavoro, vi consigliamo di leggere questa sezione.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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