Esonero contributi per assunzioni di beneficiari di Assegno inclusione e SFL

Chi ne ha diritto e come funzionano nel 2025 agli incentivi per chi assume i percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o destinatari del Supporto formazione lavoro (SFL)

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Anche nel 2025 è confermato l’esonero contributi totale al 100% o al 50% per le assunzioni di percettori di Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Ovvero, chi assume a tempo indeterminato i percettori di ADI o SFL ha diritto all’esonero al 100% dei contributi. Mentre chi li assume con contratto a tempo determinatoha diritto allo all’esonero al 50% dei contributi.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato, come funziona l’esonero contributi per chi assume e chi ne ha diritto.

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COS’È L’ESONERO CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ADI O SFL

L’esonero contributi per le assunzioni dei beneficiari Assegno di inclusione o di Supporto Formazione Lavoro (SFL) è un incentivo rivolto alle aziende per favorire l’occupazione di coloro che percepiranno i nuovi sussidi.

Lo sgravio contributivo è pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni da determinato a indeterminato) e al 50% per contratti stagionali o a tempo determinato.

L’esonero contributivo, introdotto dal Decreto lavoro 2023 convertito in legge, è stato poi disciplinato dalla Circolare INPS n.111 del 29-12-2023. L’Istituto poi, con il Messaggio n. 3888 del 20-11-2024, ha rilasciato il modulo “Esonero SFL-ADI” per presentare l’istanza on-line e ottenere lo sgravio e con il Messaggio n. 4110 del 04-12-2024 ha reso noti tutti i codici da usare per il flusso Uniemens. Tali regole sono valide ancora oggi, poiché la Legge di Bilancio 2025 non ha previsto modifiche per questa misura.

Vediamo i dettagli.

CHI HA DIRITTO ALL’ESONERO DEI CONTRIBUTI

L’esonero contributi spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o determinato i beneficiari di Assegno di inclusione o SFL. Le agevolazioni spettano anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esenzione contributiva è concessa indipendentemente dalla natura imprenditoriale, ma a condizione che l’offerta di lavoro venga inserita Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) dal datore di lavoro.

Inoltre:

  • alle agenzie per il lavoro viene riconosciuto un contributo del 30% dell’incentivo massimo annuo per ogni soggetto assunto attraverso la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva. Per sapere come funziona questo incentivo, vi consigliamo di leggere il paragrafo 2 del Messaggio n. 3888 del 20-11-2024;

  • agli enti del Terzo settore e le imprese sociali autorizzati all’intermediazione vengono concessi contributi del 60% e 80%, rispettivamente, dell’incentivo massimo annuo previsto per i datori di lavoro, per ogni persona con disabilità assunta attraverso la loro mediazione.

L’esonero per le assunzioni è valido anche per le assunzioni di lavoratori con:

  • contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale);

  • contratto di apprendistato;

  • contratto subordinato a tempo determinato o stagionale, sia a tempo pieno che parziale;

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in base a un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Lo sconto sui contributi viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, passando dal 50% al 100%.

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GLI ESCLUSI

Sono esclusi dall’esonero i datori di lavoro inadempienti agli obblighi di assunzione stabiliti dalla legge sulle categorie protette, a meno che non assumano beneficiari dell’ADI o del SFL iscritti alle liste della stessa legge e rispettino le condizioni dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.

Inoltre, le agevolazioni non si applicano:


  • ai contratti a tempo indeterminato per personale dirigenziale, per i rapporti di lavoro intermittente o per le prestazioni di lavoro occasionale;

  • a chi non rispetta le disposizioni e i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Per maggiori dettagli al riguardo, vi invitiamo a leggere la Circolare n.111 del 29-12-2023, paragrafo 5.

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COME FUNZIONA L’INCENTIVO PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ADI O SFL

L’incentivo per le assunzioni dei beneficiari Assegno di inclusione o SFL funziona dietro domanda, da parte del datore di lavoro. Una volta ricevuta la domanda telematica, l’INPS, attraverso i suoi sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’importo del beneficio in base alle informazioni disponibili, nonché in base ai contributi previdenziali e assistenziali dichiarati nella richiesta;

  • valuterà se ricorrono le condizioni per il riconoscimento; 

  • fornirà un riscontro sulla domanda. 

COME OTTENERE L’ESONERO CONTRIBUTI

Per ottenere l’esonero contributi per beneficiari ADI e SFL, il datore di lavoro deve presentare una domanda di ammissione all’agevolazione all’INPS utilizzando esclusivamente il modulo di istanza online disponibile da questa pagina, nella sezione “Portale delle Agevolazioni”. L’autenticazione è possibile con SPID, CIE o CNS

A questo punto bisogna cliccare sul modulo online “Esonero SFL-ADI” e inserire le seguenti informazioni:

  • dati del lavoratore assunto;
  • prestazione percepita (SFL o ADI);
  • codice della comunicazione obbligatoria;
  • retribuzione lorda mensile;
  • eventuale percentuale di part-time;
  • aliquota contributiva oggetto dello sgravio;
  • eventuale attività di mediazione.

L’INPS verifica i dati (rapporto di lavoro, percezione della prestazione, capienza finanziaria e aiuti de minimis) e, in caso di esito positivo, autorizza l’esonero specificando l’importo massimo. Tale importo, non modificabile in caso di aumento delle ore lavorative, va riparametrato in caso di riduzione. Poi, il beneficio è fruibile tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, a partire dall’assunzione e per la durata prevista. I dettagli su come compilare le denunce mensili e su quali sono le istruzioni contabili, li trovate nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del Messaggio n. 3888 del 20-11-2024. Invece, il Messaggio n. 4110 del 04-12-2024 contiene le opportune integrazioni sui codici da usare.

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A QUANTO AMMONTA L’ESONERO

Come previsto dal Decreto lavoro 2023 convertito in legge, gli incentivi per chi assume i percettori di Assegno di inclusione o SFL sono differenti. In particolare, ha stabilito:

  • esonero al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i beneficiari della Assegno di inclusione o SFL. Dall’esonero, previsto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per 24 mesi, sono esclusi i premi e contributi INAIL. L’esonero totale viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

  • esonero al 50% dei contributi per i datori di lavoro che assumono a tempo determinato o come stagionali, con l’esclusione dallo sgravio dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima è di 12 mesi.

Per l’esonero massimo, cioè al 100%, INPS nella Circolare n.111 del 29-12-2023 spiega che:

  • la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (8.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;

  • nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Invece, per l’esonero al 50%:

  • la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro (4.000/12);

  • per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per maggiori dettagli sulle risorse disponibili e su come si calcola la contribuzione dovuta in questi casi, vi consigliamo di leggere la Circolare n.111 del 29-12-2023, paragrafo 4.

QUANTO DURA L’ESONERO

La durata dell’incentivo varia a seconda del tipo di contratto. In particolare, è pari a 12 mesi nel caso di contratti stagionali e a tempo determinato e dà diritto allo sgravio al 50%. Mentre, nel caso di contratti a tempo indeterminato, è pari a 24 mesi e dà diritto alla decontribuzione totale, pari cioè al 100%. Infine, l’esonero totale per 24 mesi viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

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LA GUIDA ALL’ADI E AL SFL

Per un approfondimento più completo vi consigliamo di leggere la Assegno di inclusione che è estremamente chiara e dettagliata. Stesso discorso per la guida sul Supporto formazione lavoro (SFL).

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