INPS annuncia il rilascio del modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI” per ottenere l’esonero contributi totale al 100% o al 50% per le assunzioni di percettori di Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Ricordiamo che chi assume a tempo indeterminato i percettori di ADI o SFL ha diritto all’esonero al 100% dei contributi (nel limite massimo di 8.000 euro su base annua), mentre chi li assume con contratto a tempo determinato o stagionale ha diritto allo all’esonero al 50% dei contributi (nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato, secondo le ultime indicazioni INPS, come funziona l’esonero contributi per chi assume i percettori di ADI o SFL.
COS’È L’ESONERO CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ADI O SFL
L’esonero contributi per le assunzioni dei beneficiari Assegno di inclusione (ADI) o di Supporto Formazione Lavoro (SFL) è un incentivo rivolto alle aziende per favorire l’occupazione di coloro che percepiranno i nuovi sussidi.
Lo sgravio contributivo è pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni da determinato a indeterminato) e al 50% per contratti stagionali o a tempo determinato.
Precisiamo che questo incentivo riguarda solo le assunzioni dei percettori di Assegno di inclusione (ADI) o Supporto per la formazione e il lavoro, le due misure che hanno mandato in pensione il Reddito di Cittadinanza. L’esonero contributivo è stato introdotto dal Decreto lavoro 2023 convertito in legge, mentre con la Circolare n.111 del 29-12-2023, l’INPS aveva spiegato come si applica. Poi, con il Messaggio n. 3888 del 20-11-2024, INPS ha annunciato il rilascio del il rilascio del modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, necessario per ottenere lo sgravio.
Vediamo i dettagli.
A CHI SPETTA L’ESONERO CONTRIBUTIVO
L’esonero contributi per le assunzioni dei beneficiari di ADI o SFL spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o determinato questi soggetti. Le agevolazioni spettano anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’INPS nella Circolare n.111 del 29-12-2023 – come ribadito anche nel Messaggio n. 3888 del 20-11-2024 – spiega che l’esenzione contributiva per l’assunzione di beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione è concessa a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, compresi quelli nel settore agricolo. Inoltre, INPS chiarisce che:
- spetta solo ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- le agenzie per il lavoro ricevono un contributo del 30% dell’incentivo massimo annuo per ogni soggetto assunto attraverso la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva. Per sapere come funziona questo incentivo, vi consigliamo di leggere il paragrafo 2 del Messaggio n. 3888 del 20-11-2024;
- gli enti del Terzo settore e le imprese sociali autorizzati all’intermediazione ricevono contributi del 60% e 80%, rispettivamente, dell’incentivo massimo annuo previsto per i datori di lavoro, per ogni persona con disabilità assunta attraverso la loro mediazione. INPS specifica anche che il patto di servizio personalizzato – spiegato in – implica la presenza di un responsabile dell’inserimento lavorativo per il periodo di fruizione dell’incentivo. Il contributo non esclude il rimborso eventualmente riconosciuto al datore di lavoro ai sensi della legge sulle categorie protette.
L’esonero per le assunzioni dei beneficiari di ADI o SFL è valido per le assunzioni di lavoratori con:
- contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale);
- contratto di apprendistato;
- contratto subordinato a tempo determinato o stagionale, sia a tempo pieno che parziale;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in base a un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Vale anche per chi assume i percettori di ADI o SFL con contratto a tempo determinato o stagionale, oltre che con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E lo stesso vale per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° Gennaio 2024.
A CHI NON SPETTA L’ESONERO
INPS chiarisce anche che le agevolazioni non siano concesse ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi di assunzione stabiliti dalla legge sulle categorie protette, a meno che non assumano beneficiari dell’ADI o del SFL iscritti alle liste della stessa legge e rispettino le condizioni dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
Inoltre, le agevolazioni non si applicano:
- alle assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, come definito dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ai contratti a tempo indeterminato per personale dirigenziale, per i rapporti di lavoro intermittente o per le prestazioni di lavoro occasionale;
- a chi non rispetta le disposizioni e i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.
Per maggiori dettagli al riguardo, vi invitiamo a leggere la Circolare n.111 del 29-12-2023, paragrafo 5.
COME FUNZIONA L’INCENTIVO PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ADI O SFL
L’incentivo per le assunzioni dei beneficiari ADI o SFL funziona dietro domanda, da parte del datore di lavoro che sta inserendo nel proprio organico i soggetti percettori dei sussidi. Una volta ricevuta la domanda telematica, l’INPS, attraverso i suoi sistemi informativi centrali:
- calcolerà l’importo del beneficio in base alle informazioni disponibili sul Supporto per la formazione e il lavoro o sull’Assegno di inclusione, nonché in base ai contributi previdenziali e assistenziali dichiarati nella richiesta da parte del datore di lavoro e del lavoratore;
- valuterà se ricorrono le condizioni dei regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta per quel datore di lavoro;
- fornirà un riscontro positivo alla domanda qualora risulti che il lavoratore sia un beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione e che ci sia spazio sufficiente per gli aiuti “de minimis” a carico del datore di lavoro.
L’importo dell’esonero riconosciuto tramite le procedure telematiche rappresenterà l’importo massimo dell’agevolazione che potrà essere utilizzato nelle dichiarazioni contributive. Maggiori dettagli li trovate nella Circolare n.111 del 29-12-2023 e nel Messaggio n. 3888 del 20-11-2024.
COME OTTENERE L’ESONERO CONTRIBUTI
Per ottenere l’esonero contributi per beneficiari ADI e SFL, il datore di lavoro deve presentare una domanda di ammissione all’agevolazione all’INPS utilizzando esclusivamente il modulo di istanza online disponibile da questa pagina, nella sezione “Portale delle Agevolazioni”. L’autenticazione è possibile con SPID, CIE o CNS.
Come annunciato nel Messaggio n. 3888 del 20-11-2024, all’interno del portale INPS “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo online “Esonero SFL-ADI” per richiedere le agevolazioni contributive. I datori di lavoro, previa autenticazione digitale, devono inoltrare la domanda compilando il modulo con informazioni come:
- dati del lavoratore assunto;
- prestazione percepita (SFL o ADI);
- codice della comunicazione obbligatoria;
- retribuzione lorda mensile;
- eventuale percentuale di part-time;
- aliquota contributiva oggetto dello sgravio;
- eventuale attività di mediazione.
L’INPS verifica i dati (rapporto di lavoro, percezione della prestazione, capienza finanziaria e aiuti de minimis) e, in caso di esito positivo, autorizza l’esonero specificando l’importo massimo. Tale importo, non modificabile in caso di aumento delle ore lavorative, va riparametrato in caso di riduzione. Poi, il beneficio è fruibile tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, a partire dall’assunzione e per la durata prevista. I dettagli su come compilare le denunce mensili e su quali sono le istruzioni contabili, li trovate nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del Messaggio n. 3888 del 20-11-2024.
Sempre il Messaggio n. 3888 del 20-11-2024 specifica anche che al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione per le assunzioni dei percettori SFL o ADI, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione.
Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconosceranno il contributo spettante alle agenzie o Enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’Istituto, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).
A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
A QUANTO AMMONTA L’ESONERO
Come previsto dal Decreto lavoro 2023 convertito in legge, gli incentivi per chi assume i percettori di ADI o SFL sono differenti. In particolare, ha stabilito:
- esonero al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i beneficiari della ADI o SFL. Dall’esonero, previsto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per 24 mesi, sono esclusi i premi e contributi INAIL. L’esonero totale viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- esonero al 50% dei contributi per i datori di lavoro che assumono a tempo determinato o come stagionali, con l’esclusione dallo sgravio dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima è di 12 mesi.
Per l’esonero massimo, cioè al 100%, INPS nella Circolare n.111 del 29-12-2023 spiega che:
- la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (8.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
- nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Invece, per l’esonero al 50%:
- la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro (4.000/12);
- per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per maggiori dettagli sulle risorse disponibili e su come si calcola la contribuzione dovuta in questi casi, vi consigliamo di leggere la Circolare n.111 del 29-12-2023, paragrafo 4.
QUANTO DURA L’ESONERO
La durata dell’incentivo varia a seconda del tipo di contratto. In particolare, è pari a 12 mesi nel caso di contratti stagionali e a tempo determinato e dà diritto allo sgravio al 50%. Mentre, nel caso di contratti a tempo indeterminato, è pari a 24 mesi e dà diritto alla decontribuzione totale, pari cioè al 100%. Infine, l’esonero totale per 24 mesi viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
COMPATIBILITÀ
Le agevolazioni del Decreto lavoro convertito in legge sono compatibili e aggiuntive rispetto agli esoneri previsti dalla normativa vigente per le assunzioni di:
- giovani al di sotto di 36 anni che vi spieghiamo in ;
- donne in condizioni svantaggiate che vi spieghiamo in ;
- lavoratori disabili.
Se volete i dettagli, vi invitiamo a leggere la Circolare n.111 del 29-12-2023, paragrafo 6 e 7. Per maggiori informazioni su quali sono gli incentivi per le assunzioni attivi, vi consigliamo di leggere l’approfondimento su tutti gli incentivi alle assunzioni.
LA GUIDA ALL’ADI E AL SFL
Per un approfondimento più completo vi consigliamo di leggere la guida sull’Assegno di Inclusione che è estremamente chiara e dettagliata. Stesso discorso per la guida sul Supporto formazione lavoro (SFL).
Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:
- Sospensione, revoca e decadenza Assegno di inclusione, le differenze.
- Pagamento Assegno di Inclusione: cambiano le date di versamento a Dicembre 2024.
- Esonero contributivo per assunzioni beneficiari di ADI e SFL:
- Patto per il lavoro per percettori di Assegno di Inclusione.
- Carta di inclusione: che cos’è, a chi spetta e come funziona.
- SIISL: Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
- Assegno di inclusione over 67, cos’è e come funziona.
- Come richiedere il Supporto formazione lavoro, la guida del ministero.
- Sospensione, revoca, decadenza supporto formazione lavoro: differenze e regole.
- Obbligo di accettare offerta di lavoro per beneficiari SFL, quando scatta e come funziona.
- FAQ sull’Assegno di inclusione.
- Tutte le risposte del Ministero alle FAQ su SFL, ADI e RDC.
- La guida sui PUC (i Percorsi Utili per la Collettività) per beneficiari ADI e SFL.
- Cosa fare in caso di domanda Assegno di Inclusione sospesa o respinta.
- Come fare domanda per l’Assegno di Inclusione nel 2024, con le regole aggiornate.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
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