Sospensione contributi federazioni sportive 2022: istruzioni INPS e come funziona

Tutti i dettagli sulla sospensione dei versamenti contributivi in favore delle federazioni sportive in difficoltà a causa delle misure anti Covid

sport, ginnastica, educazione fisica

Attiva fino al 22 dicembre 2022 la sospensione dei contributi in favore delle federazioni sportive. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, è stata prorogata dal Decreto Aiuti Quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022.

Si tratta della messa in standby del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore degli organismi sportivi, realtà che tanto hanno sofferto le misure di contenimento di diffusione del Covid.

In questa guida vi spieghiamo come funziona la sospensione dei contributi per le Federazioni Sportive nel 2022, a chi si rivolge e quali sono i termini da rispettare.

SOSPENSIONE CONTRIBUTI FEDERAZIONI SPORTIVE, COS’È

Introdotta dall’articolo 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022 dal 1° gennaio 2022 e prevista inizialmente fino al 31 luglio, la sospensione degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive è stata confermata fino al 30 novembre 2022 dal Decreto Aiuti convertito in Legge (articolo 39, comma 1-bis). Successivamente il Decreto Aiuti Quater ha prorogato detta sospensione fino al 22 dicembre 2022. Prevista come aiuto per uno dei settori maggiormente danneggiati dall’emergenza Covid, la misura permette di pagare i contributi dovuti in un’unica rata entro il 22 dicembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. Entro la stessa data, dovranno essere versate in un’unica soluzione anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022.

Ma vediamo insieme a chi spetta la sospensione e come funziona.

A CHI SI RIVOLGE LA SOSPENSIONE

La sospensione dei contributi in questione si applica ai seguenti soggetti:

  • Federazioni sportive nazionali;
  • Discipline sportive associate;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Per aver diritto alla sospensione, inoltre, queste realtà devono rispettare i seguenti requisiti:

A QUALI CONTRIBUTI SI APPLICA LA SOSPENSIONE

La sospensione dei contributi per le Federazioni Sportive si applica agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022. Rientrano nella sospensione:

  • gli adempimenti informativi;
  • i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022, comprese le rate in scadenza in questo periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS;
  • le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Viceversa, la sospensione non si applica:

  • alle eventuali rate in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022 riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del Decreto Fiscale convertito in Legge, il cui versamento è da effettuarsi in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022;
  • ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato.

Per quanto concerne invece le quote contributive a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3 della Circolare n. 52 del 2020 (Pdf 241 Kb).

COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

La sospensione dei contributi per le Federazioni Sportive ha un meccanismo di funzionamento molto semplice:

  • il datore di lavoro o committente in possesso dei requisiti richiede all’INPS, nelle modalità previste dalla Circolare n° 105 del 26-09-2022, l’applicazione della sospensione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022. Bisognerà attendere le indicazioni dell’Istituto circa la proroga arrivata con il Decreto Aiuti Quater fino al 22 dicembre 2022. Vi aggiorneremo;
  • l’INPS invia l’elenco dei beneficiari alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport” per i controlli di merito;
  • nella paga mensile del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022 viene escluso il pagamento dei contributi dovuti. L’INPS poi chiarirà le modalità valide fino al 22 dicembre 2022 come previsto dalla proroga arrivata con il Decreto Aiuti Quater;
  • chi non ha inserito il codice per ottenere la sospensione dei contributi, può modificare la sua denuncia entro il 26 ottobre 2022 secondo le indicazioni tecniche della Circolare n° 105 del 26-09-2022. Ovviamente l’INPS chiarirà come procedere rispetto alla proroga al 22 dicembre;
  • entro il 22 dicembre 2022, datori di lavoro e committenti degli Enti sportivi interessati, dovranno riprendere il pagamento dei contributi sospesi in una sola rata.

COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE CONTRIBUTI

I datori di lavoro delle Federazioni Sportive che vogliono usufruire della sospensione dei contributi devono seguire le istruzioni INPS della Circolare n° 64 del 30-05-2022 e quelle della Circolare n° 105 del 26-09-2022. Ma attenzione, bisogna fare una distinzione tra:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata.

1) DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI

I datori di lavoro delle Federazioni Sportive che vogliono usufruire della sospensione dei contributi devono seguire l’apposita procedura INPS. In particolare, devono effettuare questi passaggi:

  • dichiarare di possedere i requisiti previsti mediante l’inserimento del codice “7M” all’interno del flusso Uniemens;
  • inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis” per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022;
  • inserire le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

2) COMMITTENTI

I committenti degli enti sportivi beneficiari della sospensione che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o similari) dovranno seguire le indicazioni della Circolare n° 105 del 26-09-2022. La procedura vale per i committenti che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata.

In particolare, i committenti devono riportare nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 38, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – ottobre 2022”. Inserendo il codice all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’elenco dei committenti che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.

SCADENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione termina il 22 dicembre 2022. Per tutte le Federazioni e gli Enti sportivi aventi diritto, la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il 22 dicembre 2022 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per altre indicazioni contabili si rimanda alla Circolare INPS su cui vi aggiorneremo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;

Testo coordinato del Decreto Aiuti convertito in Legge (Pdf 877 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.164 del 15-07-2022;

Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 – Decreto Aiuti Quater (Pdf 205 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18-11-2022;

Circolare n° 64 del 30-05-2022 (Pdf 215 Kb);

Circolare n° 105 del 26-09-2022 (Pdf 103 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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