Maggiorazione Assegno unico per genitori vedovi

Anche nel 2024 è riconosciuta la maggiorazione sull’assegno unico per i genitori vedovi. Ecco a quanto ammonta e chi ne ha diritto

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Anche nel 2024 spetta la maggiorazione sull’assegno unico ai genitori vedovi.

Il rialzo va dai 30 euro mensili (60 con due figli a carico, 90 con tre e così via) con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o superiore 40.000 euro (sopra i 40.000 euro la maggiorazione non spetta).

La maggiorazione vale per un periodo di 5 anni successivi alla morte del genitore.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio a chi spetta, come funziona e come si applica, secondo le ultime disposizioni INPS, la maggiorazione all’assegno unico per i genitori vedovi.

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COS’È LA MAGGIORAZIONE ASSEGNO UNICO GENITORI VEDOVI

La maggiorazione sull’assegno unico universale per i genitori vedovi è un importo extra pari a un minimo di 30 euro mensili per ogni figlio (quindi 60 con due figli a carico, 90 con tre e così via) riconosciuta ai beneficiari di AUU con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per redditi maggiori tale maggiorazione continua a essere riconosciuta, ma si riduce gradualmente fino ad annullarsi nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o superiore 40.000 euro (infatti sopra i 40.000 euro la maggiorazione non spetta).

Introdotta dal Decreto lavoro convertito in Legge, non è stata sospesa né modificata ma confermata dalla Legge di Bilancio 2024, per cui nel 2024 valgono le stesse regole stabilite nella Circolare INPS n. 76 del 10-08-2023.

Andiamo per gradi. Vediamo prima a chi spetta e come funziona e poi quali sono le regole per le novità introdotte nel 2023 con esempi pratici.

CHI HA DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

Hanno diritto alla maggiorazione i genitori rimasti vedovi purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

  • il genitore deceduto risultava al momento del decesso, lavoratore o pensionato;

  • il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.
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COME FUNZIONA LA MAGGIORAZIONE GENITORI VEDOVI

La maggiorazione dell’assegno unico figli per genitori vedovi introdotta dal Decreto lavoro convertito in Legge funziona tramite il riconoscimento di un importo extra, che tiene conto delI’ISEE famigliare e si va ad aggiungere alla maggiorazioni per l’assegno unico figli già previste per ciascun figlio.

Lo scopo è tutelare non solo le situazioni in cui ci sono entrambi i genitori lavoratori ma anche i nuclei familiari in cui uno dei due è deceduto.

Questa maggiorazione, infatti, fino al 30 maggio 2023 era destinata solo alle famiglie con due genitori lavoratori. Infatti, inizialmente la normativa prevedeva che alle famiglie con due genitori lavoratori fosse erogata una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio. Successivamente, a seguito di numerose proteste e solleciti da parte dei nuclei familiari vedovili, è arrivata la modifica prevista dal Decreto lavoro convertito in Legge.

Dunque, dal 1° giugno 2023 la maggiorazione per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori viene riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto “per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno”.

Di seguito presentiamo degli esempi che chiariscono meglio ogni situazione.

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ESEMPI SU QUANDO SI APPLICA

La Circolare n. 76 del 10-08-2023 l’INPS fornisce esempi utili per poter verificare l’applicazione della maggiorazione.

  • Esempio 1. Decesso del genitore avvenuto nel 2017. Il genitore superstite non ha diritto alla maggiorazione a prescindere dal momento in cui è presentata o integrata la domanda.

  • Esempio 2. Decesso del genitore avvenuto a gennaio 2020. La maggiorazione spetta fino a gennaio 2025, limitatamente alle rate della prestazione maturate dopo il 1° giugno 2023 e non riguarda periodi precedenti.

  • Esempio 3. Decesso del genitore avvenuto ad aprile 2022. In questo caso, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è stata già corrisposta dall’INPS fino alla mensilità di competenza febbraio 2023. A partire dal 1° giugno 2023, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge, la maggiorazione verrà applicata per non oltre cinque anni dalla data del decesso (ossia fino ad aprile 2027). La maggiorazione cesserà comunque di essere erogata nel caso in cui si dovesse verificare la sopravvenuta insussistenza dei requisiti per beneficiare della maggiorazione medesima, ovvero il compimento del 18° anno di età da parte del figlio.

  • Esempio 4. Decesso del genitore avvenuto a marzo 2023. In questo caso, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha già corrisposto la maggiorazione relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2023. Dal 1° giugno 2023, trova applicazione l’articolo 22 del Decreto lavoro convertito in Legge e, pertanto, la maggiorazione si applicherà fino a marzo 2028.

COME OTTENERE LA MAGGIORAZIONE AUU GENITORI VEDOVI

L’istituto nella Circolare n. 76 del 10-08-2023 sottolinea che nel gestionale dell’AUU sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori per ridurre la gravosità degli adempimenti e assicurare la continuità nei pagamenti.

Alcuni devono però, comunque presentare l’integrazione alla domanda, mentre altri no. Vediamo i dettagli.

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1) CHI NON DEVE PRESENTARE INTEGRAZIONI 

In caso di decesso di uno dei due genitori presenti (ossia indicati) nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico (senza domanda) a erogare la maggiorazione (se in possesso di tutti i requisiti). L’INPS assicurerà in automatico il subentro del genitore superstite nella domanda e il riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

In caso di subentro automatico del genitore superstite vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane che ne darà apposita comunicazione al beneficiario.

Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

L’INPS specifica anche che:

  • se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale fine sarà rilasciata un’apposita funzione;

  • in tutti i casi, a seguito delle operazioni di subentro, la domanda originaria viene posta nello stato “Trasferita” e la nuova domanda/scheda d’ufficio passa nello stato “Istruttoria”, per essere “Accolta” o “Respinta”;

  • in caso di accoglimento della nuova domanda/scheda, viene inviata una comunicazione tramite e-mail, se disponibile, al genitore superstite per informarlo dell’avvenuto subentro;

  • in merito alle domande già decadute per decesso del richiedente, con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite alle condizioni illustrate, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. Le mensilità non erogate saranno riconosciute anche nel caso in cui il genitore superstite – prima che si verifichi il trasferimento d’ufficio della domanda – abbia già provveduto a ripresentare autonomamente una nuova domanda di AUU per i figli presenti nella domanda decaduta.

2) CHI DEVE PRESENTARE L’INTEGRAZIONE

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

  • la data del decesso;

  • la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023 (quindi non decadute, respinte o rinunciate) a tale data. L’integrazione è possibile fino al 5° anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

Specifichiamo che l’integrazione alla domanda per ottenere la maggiorazione AUU genitori vedovi può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • in autonomia sul portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • con il supporto del Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • con il supporto di istituti di Patronato, i quali possono presentare la domanda per nostro nome e conto, grazie ai servizi telematici a loro dedicati.
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COSA ACCADE IN CASO DI DECESSO DI ENTRAMBI I GENITORI

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali, non è previsto il diritto alla maggiorazione.

L’INPS però, chiarisce che è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

  • affidatario del figlio;
  • tutore del figlio;
  • figlio maggiorenne per se stesso.

Per fare il subentro si deve accedere nella sezione “Nuova domanda / Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri.

La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

LA GUIDA ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI

Se volete conoscere nel dettaglio come funziona, a chi spetta e a quanto ammonta l’assegno unico universale figli, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

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LA GUIDA ALL’ASSEGNO UNICO GENITORI VEDOVI

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