Quali sono gli stranieri che hanno diritto all’assegno unico universale? L’INPS ha indicato ufficialmente quali sono i requisiti di cittadinanza e permesso di soggiorno richiesti dai cittadini stranieri, extracomunitari per ricevere la prestazione.
Premesso che il beneficio è riconosciuto a tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia, l’Istituto chiarisce quali sono le condizioni di accesso al beneficio per gli stranieri non europei (extracomunitari).
In questa guida chiara e dettagliata illustriamo quali sono i requisiti di cittadinanza e permessi di soggiorno richiesti agli stranieri per ottenere l’assegno unico e vi spieghiamo in che modo l’INPS esegue i controlli necessari.
ASSEGNO UNICO PER STRANIERI: I REQUISITI DI CITTADINANZA E PERMESSO SOGGIORNO
Con il Messaggio n° 2951 del 25-07-2022, l’INPS ha riepilogato quali sono, per i cittadini extra UE, i requisiti di cittadinanza e soggiorno con cui è possibile ottenere il nuovo assegno unico universale per figli, il sostegno economico ai nuclei familiare istituito dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Il documento di prassi richiama, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a).
In particolare, per i cittadini stranieri di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto:
- il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
- il possesso di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”, ovvero articolo 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108;
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euro mediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- tutti i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli extraeuropei in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò in quanto gli effetti dei diritti esercitati durante il procedimento di rinnovo, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione..
ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO AMMISSIBILI
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, a integrazione delle regole generali, l’Istituto ha dovuto individuare altri casi che danno diritto all’assegno unico universale per stranieri extracomunitari. Questo perché sono molteplici le tipologie di permessi esibiti dai richiedenti stranieri extra UE. Ecco, quindi, che, sono utili i permessi di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero, quali:
- il permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- il permesso per assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano;
- il permesso per lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- la protezione speciale, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
- i casi speciali, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
ESCLUSIONI DALL’ASSEGNO UNICO
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari dell’assegno unico per stranieri i titolari dei permessi legati alle seguenti situazioni:
- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- studenti, tirocinanti o alunni definiti da articolo 39 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché articoli 44 bis e 45 DPR n. 394 del 1999 e successive modifiche;
- residenza elettiva come da articolo 11 DPR n. 394 del 1999 e successive modificazioni e Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000;
- visite, affari, turismo.
ASSEGNO UNICO PER CITTADINI DEL REGNO UNITO
Per quando concerne la fruizione dell’assegno unico da parte dei cittadini del Regno Unito, l’INPS chiarisce definitivamente:
- i cittadini UK devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020, non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data;
- se non risultano residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
REQUISITI DEI FAMILIARI DI STRANIERI
Nel Messaggio n° 2951 del 25-07-2022 l’INPS coglie l’occasione per specificare anche i requisiti di cittadinanza e soggiorno relativi ai “familiari” di cittadini, stavolta, dell’Unione Europea. Sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale:
- i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente;
- familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare
CONTROLLI INPS SUI REQUISITI
Infine, l’INPS chiarisce le modalità con cui vengono eseguiti i controlli sulle domande presentate per la verifica del possesso dei requisiti citati seguendo diversi passaggi:
- in sede di istruttoria automatizzata con la consultazione dell’archivio Pe.So (archivio dei permessi di soggiorno), alimentato con un flusso di informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati o rinnovati, proveniente dal Ministero dell’Interno, in base ad apposita Convenzione stipulata con l’Istituto;
- a integrazione della verifica del possesso del titolo idoneo, laddove in prima analisi l’archivio Pe.So. non restituisca informazioni utili, il processo di istruttoria automatizzata sarà perfezionato con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav) trasmesse dal datore di lavoro;
- in assenza di riscontri sugli archivi in ordine al possesso di titoli di soggiorno, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l’invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Messaggio n° 2951 del 25-07-2022 (Pdf 86 Kb)
Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (Pdf 124 Kb).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di consultare la nostra guida sull’assegno unico figli per avere tutti i dettagli su come funzione e a chi spetta. Per conoscere più nel dettaglio come funziona l’assegno unico in caso di genitori separati o divorziati vi consigliamo di leggere l’approfondimento specifico. Per l’ipotesi particolare dei figli maggiorenni vi invitiamo poi a consultare l’articolo dedicato.
Inoltre, per conoscere tutti gli aiuti, agevolazioni e bonus per lavoratori e famiglie è possibile visitare questa pagina. Tra le novità segnaliamo quelle della Legge di Bilancio 2022. Ricordiamo che fino alla fine dell’anno è possibile chiedere l’assegno temporaneo per figli minori. Per restare sempre aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.
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