Pagamento a rate cartelle esattoriali: Guida ufficiale ADE sulla rateizzazione

La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con tutte le regole su come funziona il pagamento a rate delle cartelle esattoriali

rateizzazione cartelle pagamento
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Dal 23 maggio 2024 è disponibile la guida ufficiale, realizzata dalla Agenzia delle entrate – Riscosssione (Ader) insieme all’Agenzia delle Entrate, sul pagamento a rate delle cartelle esattoriali.

Il documento è in linea con le regole della riforma fiscale 2024, dunque contiene tutte le informazioni su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o la proroga di una dilazione in corso, conoscere gli effetti della rateizzazione o sapere come pagare le rate.

In questo articolo mettiamo a vostra disposizione il testo ufficiale della guida dell’Agenzia delle Entrate e Ader sul pagamento a rate delle cartelle esattoriali, illustrandovi tutto ciò da sapere sulle rateizzazioni dei debiti fiscali.

LA GUIDA AL PAGAMENTO A RATE CARTELLE ESATTORIALI

La guida sul pagamento a rate delle cartelle esattoriali, aggiornata al 23 maggio 2024, ha l’obiettivo di agevolare i contribuenti negli adempimenti fiscali grazie alla possibilità di avere in un unico documento tutte le informazioni necessarie.

Ecco il testo ufficiale (Pdf 2 Mb) della nuova Guida realizzata dalla Agenzia delle entrate Riscosssione (Ader) insieme all’Agenzia delle Entrate sulle rateizzazioni delle cartelle di pagamento.


Di seguito riportiamo il contenuto integrale della guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento realizzata dalla Agenzia delle entrate-Riscosssione (Ader) insieme all’Agenzia delle Entrate.

1) QUANDO È POSSIBILE RATEIZZARE

Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è?

Le somme richieste nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio. Rientrano infatti nell’ambito applicativo della rateizzazione, disciplinata dall’art. 19 del DPR n. 602/1973, le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;

  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto.

Tale preclusione:

  • opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;

  • può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;

Inoltre, sono escluse le somme:

b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati);


c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);


d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato / insufficiente  /tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

SOMME ISCRITTE A RUOLO

Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione.

Il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute. Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

ATTENZIONE

Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (dal DL n. 50/2022 – che trovate in questa guida) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall’art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022).

Inoltre, la Legge n. 197/2022, art.1, commi da 231 a 252 (Legge di Bilancio 2023), non preclude, la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. “Rottamazione-quater” e si sia determinata l’inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo. Ciò, naturalmente, fatto salvo non ricorra una delle condizioni di esclusione di cui ai precedenti punti.

PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito. Tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);

  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72. La sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);

  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

ATTENZIONE

La condizione di “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente attesti e, in alcuni casi, dimostri la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti.

Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economica è “definitiva”, come per esempio nel caso di soggetti che hanno cessato la loro attività o che sono interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale, per cui di fatto non possono pagare neanche in forma rateale. È, inoltre, precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio della c.d. “par condicio creditorum”.

Le società in liquidazione dovranno sempre presentare, indipendentemente dall’importo richiesto in rateazione, anche una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dall’articolo 2, comma 1, lett. o), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella quale dovranno essere indicati i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito e, alternativamente:

  • la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti;

oppure

  • in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

In ogni caso, il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

2) RATEIZZAZIONE ORDINARIA A 72 RATE

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.

La rata minima è pari a 50 euro.

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RATEIZZAZIONE ORDINARIA IMPORTI FINO A 120 MILA EURO

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte più avanti (capitolo 6).

RATEIZZAZIONE ORDINARIA IMPORTI SUPERIORI A 120 MILA EURO

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;

  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100. In particolare, il numero massimo di rate concedibili è riepilogato in relazione al valore dell’Indice Alfa nella seguente tabella:

Guida rateizzazione cartelle, Agenzia delle Entrate

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte più avanti, nel capitolo 6.

ATTENZIONE

A partire dalle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 la soglia di 120 mila euro è riferita, esclusivamente, all’importo residuo del debito di ogni singola richiesta di rateizzazione. Precedentemente la soglia che determinava la necessità o meno di documentare la condizione di temporanea difficoltà economica era calcolata considerando anche l’importo residuo di eventuali rateizzazioni già concesse allo stesso soggetto e ancora in corso.

3) RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA A 120 RATE

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).

I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica. In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte più avanti.

PERSONE FISICHE O DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Nel caso in cui il contribuente sia una persona fisica o una ditta individuale in contabilità semplificata, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica quando l’importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare che risulta dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE da allegare alla domanda.

PERSONE GIURIDICHE O DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Se invece il contribuente è una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica con la presenza simultanea di due requisiti da indicare nel modello, allegando la relativa documentazione:

  • indice di liquidità tra 0,50 e inferiore a 1;

  • valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi e proventi) rapportato su base mensile.

4) PROROGA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.

La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.

La proroga può essere:

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;

  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga.

La richiesta di proroga deve essere presentata con gli stessi modelli disponibili per le rateizzazioni che vedremo più avanti.

I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

5) RIAMMISSIONE

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

6) COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE

Diverse sono le modalità a disposizione dei contribuenti – persona fisica, ditta individuale o persona giuridica – per presentare la richiesta di rateizzazione.

Le modalità differiscono in relazione all’importo del debito che si intende rateizzare e alla tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga).

In particolare, rimandando ai successivi paragrafi per le specifiche modalità, la presentazione può essere effettuata:

  • per le rateizzazioni ordinarie di importo fino a 120 mila, avvalendosi del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo; attraverso l’utilizzo di tale servizio il contribuente può ottenere, direttamente on-line, la rateizzazione. Il servizio “Rateizza adesso” può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, ecc.) appositamente delegati dal contribuente stesso, a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni. In tali casi il soggetto delegato potrà operare, per conto del contribuente, nella propria area riservata;

  • per tutte le tipologie di rateizzazioni indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta, compilando l’apposito modello di istanza, allegando il documento di riconoscimento e, laddove prevista, la documentazione a corredo volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di:
    – indicare il domicilio – indirizzo fisico, e-mail o Posta elettronica certificata (Pec) – che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i bollettini di pagamento;
    – compilare l’apposita sezione del modello relativa alla “delega” nel caso in cui il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, in tal caso allegando anche copia del documento di identità del soggetto delegato.

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA PER IMPORTI FINO A 120 MILA EURO

Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione diversi canali per richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 120 mila euro.

In particolare, la richiesta va presentata:

  • con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’app Equiclick. I cittadini possono accedere all’area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi; mentre gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel);

  • trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA PER IMPORTI OLTRE I 120 MILA EURO

La rateizzazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Modello e documentazione a supporto devono essere:

  • inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;

  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

LA RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA

La rateizzazione straordinaria va richiesta, indipendentemente dall’importo del debito, compilando il modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica. Modello e documentazione a supporto devono essere:

  • inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;

  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

LA RATEIZZAZIONE IN PROROGA ORDINARIA O STRAORDINARIA

La rateizzazione in proroga ordinaria fino a 120 mila euro si richiede:

  • trasmettendo il modello R1 all’indirizzo Pec, presente sul modello, relativa alla provincia della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione, riportando i riferimenti della rateizzazione per la quale si sta chiedendo la proroga e allegando la documentazione che attesti il peggioramento della condizione di temporanea difficoltà economica.

La rateizzazione in proroga ordinaria oltre i 120 mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria).

Modello e documentazione a supporto, che attestano il peggioramento della condizione di temporanea difficoltà economica, devono essere:

  • inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione riportando i riferimenti della rateizzazione per la quale si sta chiedendo la proroga;

  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rateizzazione in proroga straordinaria, indipendentemente dall’importo del debito, va richiesta compilando il modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) allegando la documentazione volta ad attestare il peggioramento della condizione di difficoltà economica, nonché nel caso in cui la proroga straordinaria sia richiesta per una rateizzazione che era stata precedentemente concessa fino a 72 rate, la documentazione volta ad attestare la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica.

Modello e documentazione a supporto devono essere:

  • inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;

  • presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

7) COSA SUCCEDE DOPO AVER RICHIESTO LA RATEIZZAZIONE

Ecco quali sono gli effetti dopo la presentazione della domanda.

La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta.

In particolare:

  • Agenzia delle Entrate – Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
    – pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione;
    – intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
    – eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente; • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute.

  • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;

  • le azioni esecutive in corso proseguono;

  • le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;

  • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO TOTALE, PARZIALE O DINIEGO

Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate Riscossione avvia un procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) che si conclude con un provvedimento espresso (provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, di un provvedimento motivato di diniego).

AdeR, ricevuta la domanda, invia o consegna al contribuente la specifica “Comunicazione di avvio del procedimento”.

Tale comunicazione non viene consegnata nel caso in cui il procedimento venga chiuso direttamente e immediatamente dopo il suo avvio con l’adozione del provvedimento di accoglimento (per esempio presso lo sportello, o attraverso l’accesso all’area riservata del sito di AdeR o dell’app Equiclick con l’ottenimento diretto del piano di accoglimento).

Il procedimento amministrativo si può concludere con:

  • provvedimento di accoglimento totale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;

  • provvedimento di accoglimento parziale: nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche carichi esclusi dall’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;

  • provvedimento di diniego: preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto (per concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione; in questo caso il contribuente ha 10 giorni per rispondere) se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione.

Relativamente all’ultimo punto, più precisamente, nei casi in cui:

  • la richiesta di rateizzazione non sia supportata, laddove necessario, dalla documentazione che comprovi la temporanea situazione di difficoltà economica o il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica;

  • la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione (per esempio, la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);

  • gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale).

In mancanza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, Agenzia delle entrate Riscossione invia al domicilio speciale specificatamente eletto dal contribuente in sede di presentazione (raccomandata A/R, Pec, e-mail) o consegna (al contribuente o alla persona specificatamente delegata al ritiro), il provvedimento di accoglimento a cui viene allegato il piano di ammortamento, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i relativi moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.

I moduli di pagamento successivi vengono spediti da Agenzia delle entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, ma possono anche essere richiesti tramite il servizio “Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento” disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione. In alternativa, possono essere scaricati dall’area riservata del portale (sezione “Rateizza il debito-Piani di Rateizzazione”) o anche essere richiesti allo sportello.

GLI EFFETTI DOPO L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Gli effetti conseguenti alla concessione del provvedimento di accoglimento sono gli stessi già visti a fronte della presentazione dell’istanza di cui al paragrafo precedente.

Unica eccezione è rappresentata dal fatto che l’accoglimento della domanda di rateizzazione fa venir meno lo stato di inadempienza di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai fini delle successive interrogazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, con l’accettazione dell’istanza di rateizzazione il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, può ottenere il DURC regolare.

8) IL PAGAMENTO

Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da:

  • quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);

  • interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;

  • c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;

  • interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali);

  • diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);

  • spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:

  • interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;

  • limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena

ATTENZIONE

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (c.d. “aggio”) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022.

COME SI PAGANO LE RATE

I piani di ammortamento prevedono sempre che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione, in modo da concedere al contribuente il tempo necessario per pagare.

Il pagamento delle rate può avvenire:

  • attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;

  • presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA (Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica – l’elenco completo è disponibile sul sito istituzionale pagopa.gov.it) utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;

  • mediante addebito diretto sul conto (SDD). In questo caso, il contribuente deve comunicare il conto di addebito ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata dei Cittadini e in quella delle Imprese del nostro sito oppure con la compilazione dell’apposito modello disponibile presso gli sportelli. La prima rata che verrà addebitata sarà quella con scadenza decorsi 30 giorni dalla data di consegna del mandato; contestualmente, saranno addebitate – con relativi interessi di mora – eventuali rate scadute in precedenza e non pagate;

  • presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, si possono pagare le rate anche mediante compensazione con eventuali crediti d’imposta di cui all’articolo 28-ter del DPR n. 602/1973 se i debiti presenti nella proposta di compensazione inviata al contribuente sono stati nel frattempo regolarizzati e non vi sono ulteriori carichi scaduti o mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 28-quater del DPR n. 602/1973, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

La rateizzazione può anche essere estinta anticipatamente, con il pagamento integrale del debito residuo, presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.

L’estinzione anticipata può anche essere limitata a una o alcune cartelle contenute nel piano. In questo caso, Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il pagamento parziale elabora un nuovo piano, che riporta come data di presentazione quella della precedente istanza e lo stesso numero di rate residue, la prima delle quali scade nel giorno della prima rata non pagata del precedente piano.

GLI EFFETTI DOPO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate. In particolare:

  • AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito al pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione vengono trasmesse online da AdeR al Pubblico registro automobilistico (PRA);

  • sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non si stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o agli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Inoltre, con riguardo alle citate procedure Agenzia delle entrate-Riscossione può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie oppure nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Infine, il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell’ex art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell’istanza.

9) SOSPENSIONE

Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi.

In questo caso il contribuente può prendere appuntamento allo sportello online o territoriale per il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi.

Alla scadenza della sospensione e prima della eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non vengono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, ma non superiore a 72.

10) DECADENZA

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:

Guida rateizzazione cartelle

Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.

In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti. La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.


Per completezza informativa segnaliamo che la nuova Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento che abbiamo sopra presentato è stata resa disponibile anche sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e sul portale istituzionale dell’Agenzia Entrate riscossione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) – art. 19, art. 21, art. 28 ter, art. 28 quater, art. 30, art. 48 bis, art. 77, art. 79, art. 86;
  • Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  • D.Lgs n. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337) – art. 26;
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 – (Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del DL n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);
  • DL n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) – artt. 3 e 5;
  • Legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio  pluriennale per il triennio 2019-2021) – art. 1, commi 190 e 193;
  • D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) – art. 2, comma 1, lettera o);
  • DL n. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) – art.16 bis;
  • DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori” – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) – art. 13 decies, comma 1, lettera b);
  • Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 20222), art. 1, commi da 15 a 19;
  • DL n. 50/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) – art. 15 bis, comma 1;
  • Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) – art. 1, commi da 231 a 252.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la nostra guida alla Legge di Bilancio 2024 e quella sulla riforma fiscale 2024 che hanno concesso la rateizzazione extra delle cartelle esattoriali.

Tra le novità vi sono anche la no tax area pensionati e dipendenti, quelle sulle detrazioni e deduzioni con la riforma fiscale o quelle sulla tassazione agevolata premi di produttività. Da citare anche le novità sui fringe benefit, con gli aumenti sui fringe benefit per chi ha figli. Vi consigliamo la lettura della nostra guida ai bonus tasse e quella sui bonus in busta paga confermati e prorogati nel 2024.

A vostra disposizione anche la guida sulle ultime novità DEF sul taglio del cuneo fiscale nel 2025.

Poi, invitiamo inoltre a scoprire tutte notizie sugli aiuti per le famiglie e i lavoratori.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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