Cessione del credito per Superbonus e bonus edilizi: novità con DL Aiuti bis

La spiegazione chiara e dettagliata delle novità introdotte dal Decreto Aiuti bis convertito in Legge in merito al regime di responsabilità nella cessione del credito dei bonus edilizi

superbonus

Arrivano nel testo del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge importanti modifiche sulla cessione del credito nel Superbonus 110% e negli altri bonus edilizi.

Grazie alle novità introdotte dalla Legge di conversione, la responsabilità in solido tra cedente (cittadino o impresa edile) e cessionario (istituto di credito) interviene solo nei casi di dolo e colpa grave. A condizione, però, che il cedente acquisisca l’asseverazione e il visto di conformità.

In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come cambia la responsabilità in merito alla cessione del credito con il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi e vi forniamo un quadro completo delle novità.

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CESSIONE DEL CREDITO SUPERBONUS E BONUS EDILIZI, LE NOVITÀ

Un emendamento al Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, introdotto al Senato in sede di conversione, riformula la responsabilità e gli obblighi sui crediti fiscali ceduti riferiti ai bonus edilizi, quali il Bonus ristrutturazione, il Bonus facciate, il Bonus condizionatori, il Bonus tende da sole e il Superbonus 110. Ma per capire la portata delle novità è necessario fare un passo indietro.

Si ricorda, infatti, che il cittadino che effettua gli interventi agevolabili può ottenere il bonus edilizio nel corso di 10 anni tramite detrazione fiscale nella denuncia dei redditi annuale. Per fruire subito dell’agevolazione, però, il cittadino può anche richiedere lo sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua il lavoro cedendole il credito fiscale o, ancora, cedere il credito ad una banca verso corrispettivo. Nel caso l’impresa applichi lo sconto in fattura quest’ultima può, a sua volta, cedere il credito fiscale ad un istituto bancario ed ottenere subito la somma corrispondente al bonus.

La novità del Decreto Aiuti bis riguarda proprio l’ipotesi in cui il cittadino o l’impresa decidano di ottenere subito la somma relativa al bonus tramite cessione del credito. Prima del Decreto Aiuti bis convertito in Legge, nel caso di irregolarità degli interventi e mancato ottenimento del bonus (tipicamente per mancato raggiungimento della classe energetica richiesta) insieme al cittadino (cedente) a dover “rimborsare” l’Agenzia delle Entrate doveva essere anche la banca o l’impresa edile (cessionari). Questo in caso fosse ravvisabile un concorso di responsabilità tra tutti gli interessati. Ora, grazie a questo emendamento, la responsabilità solidale dei cessionari ha luogo soltanto quando l’Istituto di credito o la ditta è a conoscenza delle irregolarità e intende approfittarsene o, ancora, in caso di negligenza (dolo e colpa grave). Vediamo i dettagli.

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RESPONSABILITÀ IN SOLIDO, COSA CAMBIA

Il Decreto Aiuti bis prevede che responsabilità in solido, con il beneficiario/cittadino, del fornitore/impresa edile – che ha applicato lo sconto – e del cessionario è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. In sostanza, la novità interviene sul Decreto Rilancio (commi 5 a 6 dell’articolo 121). Il provvedimento stabiliva che in caso di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Secondo questa norma:

  • il recupero dell’importo viene effettuato nei confronti del soggetto beneficiario del bonus;
  • in presenza di concorso nella violazione, interviene anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo indebitamente fruito e dei relativi interessi.

Tale meccanismo, spiegato nel dettaglio anche dalla Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate, aveva messo però in difficoltà diverse ditte che rischiavano di dover pagare somme esorbitanti in caso di riscontrate irregolarità. Ora, invece, per sbloccare le cessioni del credito dei bonus edilizi, si limita la responsabilità a casi estremi. Una limitazione che si applica, però, esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dal Decreto AntifrodeDecreto Legge n. 157/2021 – in vigore dal 12 novembre 2021 (ma ci sono delle eccezioni che vi spieghiamo più avanti in questo stesso articolo). Sul tema è intervenuta anche la circolare AdE n. 33 del 2022 che spiega operativamente le novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in merito alla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, su come funziona la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato una comoda guida aggiornata a ottobre 2022, che vi illustriamo nel nostro approfondimento.

COSA SI INTENDE PER DOLO E COLPA GRAVE

In cosa consistono il dolo e la colpa grave esattamente? In sintesi si tratta di tutti quei casi in cui il soggetto interessato compie l’azione dannosa volontariamente e con l’intenzione di arrecare danno (dolo) o quando, nonostante l’evento dannoso sia prevedibile, si trascurino tutti gli obblighi e i doveri previsti e si compia il reato (colpa grave). L’articolo 43 del Codice Penale stabilisce che: “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dell’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione“.

Differente dal dolo c’è la colpa. Il dolo presuppone la precisa intenzione di commettere un reato. Mentre la colpa, al contrario, è lo stato psicologico di colui che non vuole compiere un reato, ma per uno sbaglio dovuto a negligenza o a imprudenza, lo realizza comunque. Questa diviene “grave” quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell’agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Il dolo e la colpa grave nell’utilizzo del Superbonus e dei bonus edilizi, devono comunque essere accertati caso per caso da un giudice. Solo a titolo esemplificativo, si può citare come esempio il caso in cui si dichiari di aver effettuato dei lavori che poi non sono stati fatti o, ancora, si alteri la relativa documentazione.

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LAVORI PRECEDENTI AL 12 NOVEMBRE 2021

Come anticipato la limitazione di responsabilità vale in caso di regolarità nella documentazione necessaria per la cessione del credito. Tuttavia, il Decreto Aiuti bis introduce anche una “clausola di salvaguardia” per i crediti derivanti dai bonus casa sorti prima del 12 novembre 2021, data di avvio degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni previsti dal Decreto Antifrode.

Grazie al Decreto Aiuti Bis convertito in Legge infatti, il cedente che coincide con il fornitore – ditta che ha effettuato i lavori – e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) potrà acquisire le attestazioni “ora per allora” con effetto retroattivo per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione di visto di conformità e asseverazioni.

Si tratta di una misura in tutela di quei fornitori che, dopo aver applicato lo sconto in fattura o acquisito i crediti dei bonus edilizi, non sono riusciti ad effettuare ulteriori cessioni per le varie modifiche introdotte dalle norme nell’ultimo anno e non siano rientrati delle spese effettuate per gli interventi. Dunque, le imprese, in particolare quelle che hanno applicato lo sconto in fattura e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, potranno acquisire “ora per allora” visto di conformità, attestazioni e asseverazioni richieste dall’articolo 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio. Una documentazione con efficacia retroattiva, quindi.

Tale misura, secondo l’intenzione del Governo, dovrebbe riuscire a sbloccare i crediti rimasti bloccati nel Cassetto Fiscale delle ditte a causa della stretta introdotta con il Decreto Antifrode.

IL TESTO DEL DECRETO AIUTI BIS CONVERTITO IN LEGGE

Mettiamo a vostra disposizione il Testo coordinato del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge (Pdf 520 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21-9-2022.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Può tornarvi utile anche la nuova e aggiornata guida alla cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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