Bonus Facciate 2022: come funziona e tutte le novità

La guida dettagliata sul Bonus Facciate fruibile per le spese sostenute, salvo proroghe, entro il 31 dicembre 2022

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Il Bonus Facciate attivo nel 2022, ossia la detrazione d’imposta al 60% potrebbe avere i mesi contati e non essere rinnovata nel 2023. A meno che non intervengano proroghe, gli interventi agevolabili dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2022 per fruire dell’agevolazione fiscale riconosciuta in caso di lavori sulle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A e B.

Si ricorda che fino al 2021 la detrazione d’imposta in vigore era pari 90% sulle spese per lavori edili sulla facciata esterna degli immobili, ma dal 2022 lo sconto scende al 60%. Tra l’altro, su tutte le novità riferite ai bonus edilizi, compreso il bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha anche fornito una nuova guida riepilogativa che mettiamo a disposizione alla fine di questo articolo.

In questo articolo vi spieghiamo che cos’è il Bonus Facciate 2022, come funziona, a chi spetta e tutte le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022, con il Decreto Sostegni Ter, con il Decreto Superbonus, il Decreto Milleproroghe, Il Decreto Bollette, il Decreto Aiuti, e il Decreto Energia.

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO PER BONUS FACCIATE

La Legge di Bilancio 2022 prevede dei cambiamenti per i bonus edilizi. Tra questi rientra la proroga del Bonus Facciate anche per l’anno 2022, ma con una diminuzione percentuale inferiore di sconto. La detrazione passa nel 2022 al 60% delle spese sostenute, a fronte del 90% previsto dal Bonus Facciate 2021. La scadenza per le detrazioni è stata fissata al 31 dicembre 2022, data entro cui devono essere sostenute le spese agevolabili.

Con la Manovra 2022, il Parlamento ha anche introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese, già previsto nel Decreto Antifrodi. L’obbligo vale però, per tutte le cifre, anche inferiori ai 10.000 euro, nel caso del Bonus Facciate (a differenza di altri bonus edilizi), come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

COS’È IL BONUS FACCIATE 2022

Il Bonus Facciate 2022 è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta del 60% per interventi di restauro o rinnovo della facciata esterna degli edifici esistenti. In sostanza permette di recuperare il 60% delle spese sui costi sostenuti per eseguire lavori edili sulle facciate esterne degli immobili. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, questo significa che l’importo si recupera in 10 anni. Chi vuole recuperarli prima può far ricorso alla cessione del credito o sconto in fattura che spieghiamo di seguito nel dettaglio. Le spese devono essere documentate e pagate tramite bonifici bancari o postali. L’agevolazione non prevede limiti di spesa, né limiti di importi massimi per la detrazione ottenibile.

A livello normativo il bonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e poi prorogato con la Legge di Bilancio 2022 al 3 dicembre 2022.

A CHI SPETTA

Il bonus facciate 2022 è accessibile a tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile interessato dai lavori, siano essi residenti o meno in Italia. Sono inclusi soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, quindi possono accedervi sia imprese che privati cittadini.

INTERVENTI AMMESSI, LIMITI ED ESCLUSIONI

L’agevolazione si può ottenere per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Per scoprire se l’edificio si trova in zona A, B o assimilabili è utile contattare l’ufficio tecnico – urbanistica del comune in cui è situato l’edificio, oppure rivolgersi ad un professionista.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Vi rientrano, inoltre, lavori di tinteggiatura esterna o pulitura. Sono invece esclusi eventuali lavori su facciate interne che non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per conoscere tutte le novità tecniche aggiornate, vi consigliamo di leggere la Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022.

ESEMPIO DI COME FUNZIONA IL BONUS FACCIATE 2022

Ecco un esempio di come funziona il bonus facciate. Se per la ristrutturazione della facciata si spende 100.000 €, il 60% di 100.000 € ossia 60.000 € è l’importo che si può recuperare. Se si sceglie di fruire del bonus con la detrazione in dichiarazione dei redditi allora ogni anno per 10 anni, si può ottenere una detrazione IRPEF di 6.000 € (60.000 € / 10 = 6.000 €). In alternativa si può far ricorso allo sconto in fattura e alla cessione del credito che permettono di recuperare subito l’importo senza dover aspettare 10 anni. Vediamo nel dettaglio cosa comportano le tre modalità di fruizione.

COME USUFRUIRE DEL BONUS FACCIATE

Il bonus facciate si può fruire in tre modalità:

  1. tramite detrazione della dichiarazione dei redditi;
  2. con lo sconto in fattura da parte dell’azienda che fa i lavori;
  3. con la cessione del credito a banche o altri istituti finanziari.

1) DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Chi sceglie la modalità ordinaria per usufruire del bonus facciate, ogni anno, per dieci anni, quando compila la dichiarazione dei redditi (es. modello 730. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra guida al 730 precompilato) deve inserire la quota di detrazione spettante per il bonus facciate. In sostanza viene utilizzato come credito d’imposta per ridurre le imposte dovute.

2) SCONTO IN FATTURA

Chi sceglie la modalità Bonus facciate sconto in fattura chiede al fornitore di applicare immediatamente uno sconto sull’importo dovuto. In sostanza l’azienda che esegue i lavori sull’immobile inserisce uno sconto in fattura e in questo modo l’importo dell’agevolazione si recupera subito (senza aspettare 10 anni) semplicemente pagando di meno il servizio. Lo sconto può avere un importo uguale o inferiore rispetto alla detrazione d’imposta che spetterebbe per l’esecuzione degli stessi interventi. Il fornitore poi a sua volta recupera l’importo anticipato come credito d’imposta. L’azienda ha anche la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

3) CESSIONE DEL CREDITO

Coloro che scelgono la modalità Bonus Facciate cessione del credito cedono ad altri soggetti (come le banche) il credito d’imposta maturato per l’esecuzione dei lavori e in questo modo ottengono immediatamente l’importo in quanto viene anticipato da questi soggetti terzi. Il bonus può essere ceduto a banche, istituti finanziari, fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi edili ed anche ad altri soggetti tra cui professionisti, enti e società.

OBBLIGO VISTO CONFORMITA’ E ASSERVAZIONE TECNICA

Nell’ambito delle modalità di fruizione con sconto in fattura e cessione del credito il Decreto Antifrodi prima e la Legge di Bilancio 2022 dopo, hanno introdotto l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese per cifre superiori ai 10.000 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità e l’asseverazione tecnica sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori del bonus facciate. Dunque, dovrà essere comunicato anche per spese al di sotto dei 10.000 euro. La scelta di utilizzare una di tali modalità deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ DAL 1° MAGGIO 2022 SU SCONTO IN  FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Come riepilogato dalla Circolare n.19 dell’Agenzia delle Entrate, con il Decreto Superbonus, con il Decreto Sostegni ter, Frodi, il Decreto Bollette e il Decreto Aiuti cambiano le norme per la cessione dei crediti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022:

  • Il Decreto Sostegni Ter ha stabilito che dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;

  • come stabilito dal Decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;

  • entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, già previsto dal Decreto Rilancio. In base a tale divieto, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, il testo del Decreto Superbonus 2022 ha stabilito che al credito sia attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;

  • con il Decreto Superbonus, cambiano i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.

LA COMUNICAZIONE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Intanto, il 15 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha anche riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che era stato temporaneamente chiuso per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte. Per avere maggiori informazioni tecnico fiscali sulle novità introdotte dagli ultimi decreti emergenziali, anti frodi e dalla Legge di Bilancio 2022 ancor prima, vi consigliamo di leggere la Circolare 19/E del 27 maggio 2022 e il Provvedimento 202205 del 10 giugno 2022.

La scadenza per la comunicazione su sconto e cessione del credito era stata prima fissata al 29 aprile 2022 e poi prorogata al 15 ottobre 2022. Questa proroga, vale solo per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura da parte di soggetti passivi IRES e partite IVA. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito poi, con uno schema, come funzionano sconti e cessioni con le novità introdotte con i vari provvedimenti normativi citati e relativamente all’avvenuta comunicazione. Nello specifico, per le prime cessioni o sconti funziona in questo modo:

  • per quelli comunicati entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte solo a soggetti “qualificati”. Ad esempio, banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;

  • relativamente a quelle comunicate dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”;

  • per gli sconti comunicati dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece:

  • relativamente a quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti una volta a chiunque e 2 volte a soggetti “qualificati”;

  • per quelle comunicate entro il 16 febbraio 2022 e con cessione a chiunque comunicata dal 17 febbraio 2022, i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”.

Sul tema è intervenuta anche la circolare n. 33 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate che specifica come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Rispetto alla data del 15 ottobre 2022 stabilita come termine, è possibile inviare la comunicazione in ritardo, ossia entro il 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. In caso di errori invece, la correzione è possibile tramite PEC o, se l’errore è sostanziale, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.

NOVITÀ SU RESPONSABILITÀ E ATTESTAZIONI “ORA PER ALLORA”

Nel testo del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, l’articolo 33-ter permette di riformulare la responsabilità e gli obblighi sui crediti fiscali ceduti con bonus facciate. La nuova modifica chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Inoltre, la Legge prevede che le imprese (ovvero i fornitori diversi da soggetti qualificati) che hanno applicato lo sconto in fattura e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, potranno acquisire “ora per allora” visto di conformità, attestazioni e asseverazioni. La modifica riguarda cioè i crediti derivanti dai bonus casa – tra cui appunto il bonus facciate – acquisiti prima del 12 novembre 2021 e finiti nella stretta del Decreto Antifrode.

Sul tema è intervenuta anche la circolare AdE n. 33 del 2022 che spiega operativamente le novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Il documento fornisce chiarimenti tecnici sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Quest’ultimo passaggio fa sì che la responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si applichi ai benefit edilizi come Bonus ristrutturazione, Superbonus 110 %, Bonus zanzariereBonus condizionatori e il Bonus tende da sole. Per tutti i dettagli relativi alle novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in legge sul regime di responsabilità in caso di cessione del credito vi consigliamo l’approfondimento dedicato e sul contributo fondo perduto per Superbonus e bonus edilizi.

DOCUMENTI UTILI E NUOVI MODELLI

L’AdE ha anche messo a disposizione degli utenti i nuovi modelli per chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi e del Decreto Sostegni Ter. Infatti è stato rilasciato in Modello di comunicazione (Pdf 43 Kb) che serve a riferire la modalità scelta per l’istanza, le istruzioni per la compilazione (Pdf 70 Kb) e una guida sulle specifiche tecniche. Disponibili dal 28 gennaio 2022 anche le nuove FAQ aggiornate alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dai successivi decreti citati. Su tale misura l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato una comoda guida aggiornata a ottobre 2022 anche su questo bonus che vi illustriamo nel nostro approfondimento.

COSA CAMBIA SE I LAVORI SONO INIZIATI NEL 2021

Coloro che avevano avviato i lavori nel corso del 2021 possono comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione con lo sconto al 90% anche se i lavori non sono stati ultimati entro la fine del 2021. Dunque beneficeranno della detrazione nel 2022. Chi invece presenta richiesta nel 2022, otterrà la detrazione al 60% come prevede la Legge di Bilancio 2022. Per sapere come, occorre distinguere tra privati ed imprese.

Per i privati la certezza di recuperare il 90% dei costi sostenuti, anche per lavori che si concluderanno nel 2022, si ha per le spese effettivamente pagate entro fine 2021. Cittadini, professionisti e enti non commerciali, infatti, ottengono il Bonus Facciate in base al principio di cassa. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data in cui si effettua il bonifico di pagamento dei lavori e non la data di addebito della spesa. Per i lavori successivi al 31 dicembre 2021, vale la detrazione al 60% stabilita in Legge di Bilancio 2022.

Per le imprese, invece, vale il principio di competenza. In questo caso si potrà ottenere la detrazione del 90% per lavori eseguiti ed accettati dal cliente entro fine 2021, indipendentemente dalla data del pagamento degli stessi. Per i lavori successivi al 31 dicembre 2021, vale la detrazione al 60%.

SCADENZA DEL BONUS FACCIATE 2022

Il bonus facciate, come abbiamo visto, è fruibile fino al 31 dicembre 2022. Salvo proroghe, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 in poi sarà quindi possibile fruire per le stesse tipologie di interventi delle detrazioni fiscali ordinarie. Si potrà ricorrere, ad esempio, al bonus ristrutturazione del 50% di cui vi parliamo in questo approfondimento, in vigore fino al 31 dicembre 2024. Sarà utilizzabile anche l’ecobonus in caso di lavori alle facciate che incidono anche a livello termico.

GUIDA BONUS EDILIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per maggiori chiarimenti mettiamo a disposizione la nuova Guida sulle ristrutturazioni edilizie (Pdf 5 Mb) dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata ad ottobre 2022, da scaricare.

RIFERIMENTI NORMATIVI E APPROFONDIMENTI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.

Testo del Decreto 25 febbraio 2022, n. 13 (Pdf 97 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.47 del 25-02-2022

Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022 (Pdf 1 Mb);

Circolare AdE  n. 33 del 6 ottobre 2022 (Pdf 1 Mb);

La normativa è presente anche in questa pagina del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI

Per conoscere tutti i bonus confermati nel 2022 vi invitiamo a visitare questa pagina. In questo approfondimento invece, trovate i bonus casa 2022 rinnovati. Vi segnaliamo anche le guide con tutte le novità sul bonus ristrutturazione, superbonus 110%, bonus Idrico, bonus condizionatori, bonus restauro e bonus mobili . Inoltre potete scoprire tutti gli altri aiuti attivi per famiglie e lavoratori e le agevolazioni in arrivo, visitando la nostra sezione riservata agli aiuti alle persone. Inoltre, è disponibile anche la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese. A vostra disposizione infine la guida al 730 precompilato e ai bonus detraibili.

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di Clara R.
Redattrice, esperta di lavoro, impiego estero e formazione.
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4 Commenti

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  1. Nel mio condomino abbiamo iniziato i lavori a novembre del 2021 con il Bonus Facciate 90%, poi è venuto fuori la notizia delle svariate frodi e le banche hanno cominciato a rigettare le pratiche, tra le quali anche la nostra.
    l’impresa sta provando con diversi istituti bancari a cedere il credito ma alla data di oggi ha ricevuto solo esiti negativi. Quindi abbiamo il condomino con le impalcature e i lavori fermi, perché l’impresa che nel frattempo aveva preso anche altre pratiche con la stessa modalità, ma non arrivando i fondi adesso si trova in forte difficoltà.

    Cosa succede se l’impresa non dovesse terminare i lavori entro il 31/12/2022?
    Nel caso in cui l’impresa dovesse dichiarare fallimento che fine fa il nostro 90%?

    • E’ una domanda a cui nessuno saprebbe rispondere al momento.
      Bisogna stare a vedere cosa accadrà, probabilmente ci sono molti altri condomini in una situazione simile. E’ possibile anche che il bonus venga esteso e rinnovato o prorogato comuqneu per chi lo ha gia richiesto.

  2. la guida migliore che c’è! grazie a voi ho capito finalmente come funziona lo sconto in fattura e cessione del credito

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