Il fenomeno del lavoro nero, definito anche “sommerso” o “irregolare”, ha luogo quando il datore di lavoro impiega lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.
Ma quando si può dire che si è in presenza di lavoro nero e quali sono le sanzioni in capo al datore di lavoro che non regolarizza i propri dipendenti?
In questo articolo vi spieghiamo in cosa consiste il fenomeno del lavoro nero e quali sono le sanzioni per il datore di lavoro e le conseguenze per i dipendenti.
COS’È IL LAVORO NERO SECONDO LA LEGGE
Innanzitutto, è necessario capire qual è il significato del lavoro nero per delimitare il campo di applicazione delle sanzioni. Si definisce lavoro nero o sommerso / irregolare quello in cui non vi è un regolare contratto di lavoro e il datore di lavoro non comunica l’assunzione del lavoratore. La Legge, infatti, stabilisce che entro le 24 ore precedenti al momento in cui il lavoratore deve iniziare a svolgere le sue mansioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare telematicamente attraverso il modello specifico (modello UNILAV) l’assunzione del lavoratore che servirà a dare notizia al centro per l’impiego competente, all’INPS e all’INAIL. Solo in caso di emergenza e forza maggiore è possibile rimandare e far iniziare subito il rapporto di lavoro, ma anche in questo caso la comunicazione deve essere eseguita nel più breve termine possibile.
Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le caratteristiche del lavoro nero.
LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO NERO
Come ribadito anche dal vademecum INL aggiornato al 19 aprile 2022 sulla disciplina sanzionatoria del lavoro sommerso, l’illecito è integrato dai seguenti elementi:
- mancanza della comunicazione preventiva di assunzione: il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto;
- subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della
subordinazione ai sensi di quanto previsto dall‘art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione delle sanzioni legate al lavoro sommerso le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario o di quello familiare, perché in questi casi manca il requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede una comunicazione ex art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.
A CHI SI APPLICANO LE SANZIONI PER IL LAVORO NERO
Le sanzioni per il lavoro nero si applicano, secondo quanto ribadito dal vademecum INL aggiornato al 19 aprile 2022 ai seguenti datori di lavoro:
- a tutti i datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa. L’unico escluso è il datore di lavoro domestico che non occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale;
- agli enti pubblici economici in qualità di datori di lavoro privati;
- alle persone fisiche che si avvalgono di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia al di fuori delle ipotesi ammesse dalla disciplina di questo strumento. Per tutte le informazioni su che cos’è e su come funziona il Libretto Famiglia vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato.
QUALI SONO LE SANZIONI PER IL LAVORO NERO
La sanzione per il lavoro irregolare, detta “Maxisanzione” perché può raggiungere cifre considerevoli in quanto calcolata su ogni lavoratore coinvolto, viene graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. Attualmente la sanzione è determinata come di seguito:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del
lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del
lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del
lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni, poi, sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola
dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del Reddito di cittadinanza.
SANZIONI PER IL LAVORO OCCASIONALE
Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2022, in forza del Decreto Fiscale 2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022, la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego con cui viene reso noto l’inizio del rapporto è estesa anche alle collaborazioni autonome occasionali. In questo caso la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti li ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione. Per tutti i dettagli sulla comunicazione obbligatoria in caso di lavoro autonomo occasionale si rimanda all’approfondimento dedicato, come si rimanda alla guida specifica sugli obblighi comunicativi per il lavoro tramite piattaforme digitali.
I CASI DI RECIDIVA
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva). Ciò accade esattamente quando:
- il destinatario delle sanzioni corrisponda al soggetto che, nell’ambito della medesima
impresa, ha rivestito la qualità di “trasgressore” persona fisica che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Non si avrà, quindi, recidiva tutte
le volte in cui, sebbene gli illeciti siano riferibili indirettamente alla medesima persona
giuridica, siano commessi da trasgressori diversi. Analogamente, in tutte le ipotesi in cui le violazioni siano commesse dalla medesima persona fisica per conto di persone giuridiche diverse;
- il trasgressore sia stato destinatario delle medesime sanzioni irrogate con provvedimenti
divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va
effettuato il calcolo della sanzione. L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia
quale periodo in cui l’illecito è stato commesso, sia quale periodo in cui lo stesso è stato
definitivamente accertato.
Viceversa, la maggiorazione per recidiva non si applica:
- nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il
pagamento in misura ridotta;
- con riferimento agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione
effettuando i relativi pagamenti.
L’ASSORBIMENTO IN ALTRE SANZIONI
Ci sono dei casi in cui nella maxisanzione vengono assorbite altri sanzioni relative ad altri illeciti. È l’ipotesi della mancata comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla mancata consegna della lettera di assunzione al lavoratore, nonché delle sanzioni in materia di libro unico del lavoro per omesse registrazioni (art. 3, comma 3-quinquies, del D.L. n. 12/2002 e successive modifiche). Diversamente, laddove il datore di lavoro non abbia mai istituito il libro unico e sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in “nero”, oggetto di accertamento, la sanzione per omessa istituzione, non essendo espressamente richiamata nell’esclusione andrà sempre applicata.
LE ALTRE CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro che viene colto ad impiegare dipendenti in nero, oltre a pagare le sanzioni come sopra descritte, subirà anche delle conseguenze di altra natura a tutela del lavoratore coinvolto, ovvero sarà tenuto:
- al pagamento degli stipendi che non risultano versati;
- al pagamento delle differenze retributive;
- al pagamento degli straordinari non pagati;
- al versamento delle indennità non pagate;
- al pagamento del Tfr;
- al versamento dei contributi nel periodo di lavoro;
- al risarcimento per licenziamento illegittimo eventuale.
LE CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE
È vero che generalmente in caso di lavoro irregolare chi rischia di essere sanzionato è solo il datore di lavoro, ma ci sono dei casi in cui anche il lavoratore che non denuncia può subire delle conseguenze. Ciò accade, per esempio, quando il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL) o il Reddito di cittadinanza. In questo caso, qualora avvenisse un controllo da parte della Procura della Repubblica, oltre a dover restituire le somme indebitamente percepite e a dover pagare i danni allo Stato il lavoratore potrebbe essere incriminato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per cui è prevista la pena della reclusione fino a 2 anni. In aggiunta, si potrebbe essere incriminati anche per aver percepito erogazioni indebitamente ai danni dello Stato e puniti sempre con reclusione da sei mesi a tre anni.
IL LAVORO NERO IN ITALIA NEL 2023
Purtroppo fenomeno del lavoro nero in Italia è molto sviluppato. Dalle indagini condotte nel 2021 e rese note dal direttore dell’Ispettorato Nazionale Bruno Giordano il 7 maggio 2022, vale almeno 76 miliardi di euro, pari a 4,3% del PIL. Si tratta di una vera e propria piaga sociale che ha molti risvolti, infatti vi sono oltre 3 milioni di lavoratori che non hanno alcuna tutela e assistenza. Per approfondire la questione dei numeri è possibile leggere il report dell’Associazione Artigiani e Piccole imprese di Mestre aggiornato ad agosto 2021.
IL NUOVO PORTALE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO
Con il Decreto PNRR 2 il Governo, per combattere il fenomeno del lavoro irregolare, ha istituito uno strumento specifico: il “Portale nazionale del sommerso (PNS)” che va a sostituire ed integrare le banche dati ora esistenti utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL per condividere le risultanze degli accertamenti ispettivi. L’applicativo, secondo quanto riferito dal Ministero del Lavoro Andrea Orlando, sarà presto operativo e sul punto vi terremo aggiornati. Per ulteriori dettagli su che cos’è e come funziona il Portale nazionale per il contrasto del lavoro sommerso si rimanda all’approfondimento dedicato.
PIANO NAZIONALE EMERSIONE LAVORO SOMMERSO
Si ricorda, infine, che a dicembre 2022 è stato adottato il Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023 2025 del Ministero del Lavoro che punta a contrastare nel prossimo triennio il lavoro irregolare in Italia. Adottato tramite il Decreto ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022, l’intervento mira ad un aumento del 20% delle ispezioni rispetto a quelle effettuate tra il 2019 2021 con una riduzione del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori analizzati entro il 2025. Per ogni dettaglio vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento specifico sul tema.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Vademecum INL aggiornato al 19 aprile 2022 (Pdf 330 Kb)
Legge di Bilancio 2019 (Pdf 705 Kb)
Decreto fiscale 2021 – Decreto legge n.146/2021 (Pdf 207 Kb)
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