FAQ – Tutte le Risposte del Ministero su ADI, SFL, RDC

Le risposte ufficiali del Ministero del Lavoro alle domande su Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per formazione e lavoro (SFL) che prenderanno il posto del Reddito di cittadinanza

Ministero Lavoro Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso note le FAQ su ADI, SFL e RDC.

In sostanza il Ministero ha dato le risposte ufficiali alle domande frequenti dei cittadini su l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che prenderanno il posto del Reddito di cittadinanza (RdC).

In questo articolo vi illustriamo tutte le risposte del Ministero alle FAQ su ADI, SFL e RDC.

FAQ MINISTERO SU ADI, SFL E RDC

Le “Nuove misure di inclusione e accesso lavoro” stanno facendo molto discutere e stanno anche allarmando le persone che non hanno ben compreso i cambiamenti previsti. Il Ministero ha voluto quindi dare dei chiarimenti precisi e dettagliati a tutti i dubbi che si stanno ponendo gli italiani relativi al funzionamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che prenderanno il posto del Reddito di cittadinanza (RdC) nel 2023 e 2024

Scopriamo insieme quali sono le risposte alle principali FAQ, dividendo per categorie le domande. Ovvero:

  • nuove misure inclusione e accesso lavoro;
  • fase transitoria;
  • Assegno di Inclusione;
  • Supporto Formazione Lavoro.

FAQ NUOVE MISURE INCLUSIONE E ACCESSO LAVORO

1. Sono stato indirizzato al Centro per l’impiego, per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Si precisa che la presa in carico da parte dei servizi sociali non è prevista per quei nuclei che presentano solo bisogni di tipo lavorativo, i cui componenti in età attiva sono stati indirizzati ai Centri per l’impiego. Pertanto, se nel tuo nucleo non sono presenti minori, persone con disabilità come definita ai fini ISEE o persone di età pari o superiore ai 60 anni, potrai percepire solo 7 mensilità nel 2023.

2. Per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3. Posso continuare a fare domanda per il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Il decreto non pone divieto di presentazione di nuove domande di Reddito di cittadinanza e di domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione in corso d’anno per i nuclei in cui non sono presenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali.

4. Cosa intendete per “presi in carico” dai servizi sociali ai fini del mantenimento della misura?

L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro” ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, cioè escludendo coloro sono indirizzati ai Centri per l’impiego (CPI). Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

5. Quali sono i nuclei Rdc che potranno fruire del beneficio anche se non sono stati presi in carico dai servizi sociali?

I nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità (come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

6. Cosa succede se l’analisi preliminare dei nuclei non attivabili al lavoro non viene finalizzata entro sette mensilità di fruizione del beneficio Rdc?

Decorse sette mensilità di fruizione del Rdc, in assenza della comunicazione a INPS tramite la piattaforma GePI dell’avvenuta presa in carico, l’erogazione del beneficio è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione a INPS dell’avvenuta presa in carico del nucleo, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.

7. Come va comunicata l’avvenuta presa in carico ad INPS?

I servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’INPS l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’INPS i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).

8. Coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio, con comunicazione comunque entro 31 ottobre 2023, continueranno a ricevere il Reddito di Cittadinanza? Fino a quando?

Sì, le famiglie prese in carico (anche se prive di componenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni) riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e nel 2024 potranno richiedere il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili, se con ISEE non superiore a 6.000 euro. Per approfondire, vi consigliamo il nostro articolo su fase transitoria Reddito di cittadinanza da Agosto a Dicembre.

9. Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio (o comunque entro il mese di ottobre 2023) e che hanno un ISEE non superiori a 6.000 euro?

I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1° settembre 2023 possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono una indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili.

Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (ADI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari ADI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6000 euro e reddito familiare che non supera 6000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

10. Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio o comunque entro il mese di ottobre 2023, e che hanno un ISEE superiore a 6.000 euro?

Non ricevono più il Reddito di Cittadinanza dopo il 7^ mese di fruizione e non accedono al Supporto per la formazione e il lavoro. Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

11. Se un nucleo beneficiario Rdc, indirizzato ai servizi sociali, ha un componente avviato ai Centri per l’impiego per l’attivazione di un percorso lavorativo, perderà il beneficio al termine della settima mensilità di Rdc nel 2023?

No, non perde il beneficio se il nucleo familiare risulta preso in carico dai servizi sociali, ovvero se sulla piattaforma GePI per quel nucleo è stata finalizzata un’analisi preliminare con esito B, C, o D anche se singoli componenti di quel nucleo risultino avviati al centro per l’impiego per l’attivazione di un percorso lavorativo o formativo. Diverso è il caso dei nuclei familiari indirizzati unicamente ai centri per l’impiego: presentando solo bisogni di tipo lavorativo (indirizzati fin dall’inizio ai Centri per l’impiego o a seguito dell’analisi preliminare, con esito A), perderanno il beneficio al termine della settima mensilità.

12. I nuclei composti esclusivamente da componenti esclusi o esonerati si considerano presi in carico?

Ad oggi non si considerano presi in carico a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l’analisi preliminare avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico da parte dei servizi sociali. Se in questi nuclei sono presenti minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni potranno comunque continuare beneficiare del Reddito di cittadinanza fono a dicembre 2023 e richiedere nel 2024 la misura dell’Assegno di inclusione.

13. Come trattare su GePI le pratiche dei nuclei beneficiari Rdc, esclusi dagli obblighi, non attivabili al lavoro?

Riguardo i nuclei da prendere in carico, non attivabili al lavoro, ai fini dell’invio all’inizio di ogni mese a INPS della comunicazione dei flussi informativi a cura del Ministero del Lavoro, i nuclei esclusi dagli obblighi, sono considerati presi in carico solo se su Gepi risulta finalizzata l’analisi preliminare con l’indicazione di un esito di tipo B, C o D. Al riguardo, su GePI possono verificarsi due situazioni:

  • casi chiusi per esclusione dopo la finalizzazione dell’analisi preliminare con esiti B,C o D, per i quali non è necessario fare niente risultando i nuclei presi in carico per aver già finalizzato l’analisi preliminare;
  • casi chiusi per esclusione senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, per i quali è necessario riaprire il caso (chiuso per esclusione su GePI) e finalizzare l’analisi preliminare con uno dei suddetti esiti B, C D. Questi ultimi nuclei si ribadisce, potranno considerarsi presi in carico solo dopo aver finalizzato l’analisi preliminare con esito B, C oppure D.

14. I beneficiari esclusi o esonerati (quindi su GePi caso chiuso per esclusione) ad esempio per disabilità devono comunque essere presi in carico dal servizio per non perdere il beneficio?

In riferimento ai nuclei con presenza di componenti esclusi o esonerati, questi ultimi non si considerano presi in carico, a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l’analisi preliminare, avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico. In tal senso, l’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro”, ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, escludendo così coloro che sono indirizzati ai CPI. Per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio fini al 31 dicembre 2023.

Con specifico riferimento a persone escluse o esonerate per disabilità relative a fattispecie non considerate ai fini Isee, per poter percepire il beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessaria la finalizzazione dell’analisi preliminare con esito diverso da A e, dunque, con esito B, C oppure D.

15. I casi “chiusi per esclusione” entro il 30/06/2023 per disabilità possono essere riaperti per finalizzare l’AP entro il 31 ottobre, senza conseguenza per il nucleo?

Si premette che qualora nel nucleo sia presente una persona con disabilità come definita ai fini ISEE, non si applica il limite temporale dei 7 mesi e il nucleo potrà continuare a percepire il beneficio, fermo restando il limite di fruizione del beneficio del 31 dicembre 2023. Al riguardo, si rinvia al Regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 per la definizione di “disabilità”.

Per quanto riguarda le persone con disabilità non rientranti nella casistica di cui al citato Regolamento, in assenza nel nucleo di minori o di persone con almeno sessanta anni è necessaria la presa in carico da parte del servizio sociale per poter continuare a beneficiare della misura oltre i 7 mesi. Nell’ipotesi in cui il caso sia stato chiuso su GePI per esclusione per disabilità senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, ai fini del mantenimento del beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l’analisi preliminare con esito B, C oppure D. Se la presa in carico avviene dopo che sono decorsi i 7 mesi il beneficio viene sospeso e potrà essere riattivato, recuperando gli importi non erogati, solo se entro il 31 ottobre su GePI risulta effettuata la presa in carico. Solo in seguito alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con gli esiti di cui sopra, questi nuclei potranno considerarsi presi in carico e quindi continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023.

16. Nei casi di esclusione per invalidità superiore al 45% è necessario riaprire il caso affinché i beneficiari possano percepire la misura fino al 31 Dicembre?

Con specifico riferimento a persone escluse o esonerate per disabilità relative a fattispecie non considerate ai fini Isee, per poter percepire il beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessaria la finalizzazione dell’analisi preliminare con esito diverso da A e, dunque, con esito B, C oppure D. Ne consegue che per i casi chiusi per esclusione senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, affinché i relativi nuclei possano percepire il beneficio fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l’analisi preliminare esito B, C oppure D. Soltanto dopo la finalizzazione dell’analisi preliminare con gli esiti di cui sopra, tali nuclei potranno considerarsi presi in carico. Per il concetto di “disabilità” si rimanda alla definizione di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

17. Nel caso i 18 mesi di fruizione del RdC si concludano a settembre, un beneficiario preso in carico dai servizi sociali di età compresa tra i 18 e i 59 anni potrà fare domanda per percepire i mesi successivi?

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, la misura prosegue ordinariamente fino al 31 dicembre. Se in questo periodo terminano i 18 mesi di fruizione, potrà presentare domanda di rinnovo e dopo il previsto mese di sospensione ricevere il beneficio. Si chiarisce infatti, che nel corso della fase transitoria, per i nuclei al cui interno non sono presenti anziani di età superiore ai 60 anni, disabili e minori, la durata del beneficio Reddito di Cittadinanza è fissata in un massimo di 7 mesi, a meno che non siano stati presi in carico dai servizi sociali entro il termine dei sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.

L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro”, ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A” e quindi con esito B, C oppure D, escludendo dunque coloro che sono indirizzati ai CPI. Il concetto di “presi in carico dai servizi sociali”, pertanto, è riferito alla presenza di soggetti che, all’esito dell’analisi preliminare, si ritengono non attivabili al lavoro, anche ricompresi nella fascia di età tra i 18 ed i 59 anni.

18. Le persone che hanno più di 60 anni devono essere esonerate già da ora?

Nel corso della fase transitoria, ai nuclei familiari con presenza al loro interno di componenti con un’età superiore ai 60 anni non si applica il limite massimo di 7 mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023. Tali soggetti percepiranno in automatico il beneficio economico fino alla fine dell’anno. Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza seguita ad applicarsi la relativa normativa, pertanto, a differenza di quanto avverrà con l’ADI, le persone anziane sono escluse dagli obblighi se hanno una età pari o superiore a 65 anni.

FAQ MINISTERO ADI, SFL E RDC SU FASE TRANSITORIA

1. Sono stato indirizzato al Centro per l’impiego, per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Si precisa che la presa in carico da parte dei servizi sociali non è prevista per quei nuclei che presentano solo bisogni di tipo lavorativo, i cui componenti in età attiva sono stati indirizzati ai Centri per l’impiego. Pertanto, se nel tuo nucleo non sono presenti minori, persone con disabilità come definita ai fini ISEE o persone di età pari o superiore ai 60 anni, potrai percepire solo 7 mensilità nel 2023.

2. Per quanto tempo potrò percepire il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3. Posso continuare a fare domanda per il Reddito di Cittadinanza nel 2023?

Il decreto non pone divieto di presentazione di nuove domande di Reddito di cittadinanza e di domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione in corso d’anno per i nuclei in cui non sono presenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali.

4. Cosa intendete per “presi in carico” dai servizi sociali ai fini del mantenimento della misura?

L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro” ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, cioè escludendo coloro sono indirizzati ai Centri per l’impiego (CPI). Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

5. Quali sono i nuclei Rdc che potranno fruire del beneficio anche se non sono stati presi in carico dai servizi sociali?

I nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

6. Cosa succede se l’analisi preliminare dei nuclei non attivabili al lavoro non viene finalizzata entro sette mensilità di fruizione del beneficio Rdc?

Decorse sette mensilità di fruizione del Rdc, in assenza della comunicazione a INPS tramite la piattaforma GePI dell’avvenuta presa in carico, l’erogazione del beneficio è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione a INPS dell’avvenuta presa in carico del nucleo, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.

7.Come va comunicata l’avvenuta presa in carico ad INPS?

I servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’INPS l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’INPS i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).

8. Coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio, con comunicazione comunque entro 31 ottobre 2023, continueranno a ricevere il Reddito di Cittadinanza? Fino a quando?

Sì, le famiglie prese in carico (anche se prive di componenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni) riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e nel 2024 potranno richiedere il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili, se con ISEE non superiore a 6.000 euro.

9. Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio (o comunque entro il mese di ottobre 2023) e che hanno un ISEE non superiori a 6.000 euro?

I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1° settembre 2023 possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono una indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili. Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (ADI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari ADI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6000 euro e reddito familiare che non supera 6000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

10. Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio o comunque entro il mese di ottobre 2023, e che hanno un ISEE superiore a 6.000 euro?

Non ricevono più il Reddito di Cittadinanza dopo il 7^ mese di fruizione e non accedono al Supporto per la formazione e il lavoro.  Si ricorda che per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.

11. Se un nucleo beneficiario Rdc, indirizzato ai servizi sociali, ha un componente avviato ai Centri per l’impiego per l’attivazione di un percorso lavorativo, perderà il beneficio al termine della settima mensilità di Rdc nel 2023?

No, non perde il beneficio se il nucleo familiare risulta preso in carico dai servizi sociali, ovvero se sulla piattaforma GePI per quel nucleo è stata finalizzata un’analisi preliminare con esito B, C, o D anche se singoli componenti di quel nucleo risultino avviati al centro per l’impiego per l’attivazione di un percorso lavorativo o formativo. Diverso è il caso dei nuclei familiari indirizzati unicamente ai centri per l’impiego: presentando solo bisogni di tipo lavorativo (indirizzati fin dall’inizio ai Centri per l’impiego o a seguito dell’analisi preliminare, con esito A), perderanno il beneficio al termine della settima mensilità.

12. I nuclei composti esclusivamente da componenti esclusi o esonerati si considerano presi in carico?

Ad oggi non si considerano presi in carico a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l’analisi preliminare avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico da parte dei servizi sociali. Se in questi nuclei sono presenti minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni potranno comunque continuare beneficiare del Reddito di cittadinanza fono a dicembre 2023 e richiedere nel 2024 la misura dell’Assegno di inclusione.

13. Come trattare su GePI le pratiche dei nuclei beneficiari Rdc, esclusi dagli obblighi, non attivabili al lavoro?

Riguardo i nuclei da prendere in carico, non attivabili al lavoro, ai fini dell’invio all’inizio di ogni mese a INPS della comunicazione dei flussi informativi a cura del MLPS, i nuclei esclusi dagli obblighi, sono considerati presi in carico solo se su Gepi risulta finalizzata l’analisi preliminare con l’indicazione di un esito di tipo B, C o D. Al riguardo, su GePI possono verificarsi due situazioni:

  • casi chiusi per esclusione dopo la finalizzazione dell’analisi preliminare con esiti B,C o D, per i quali non è necessario fare niente risultando i nuclei presi in carico per aver già finalizzato l’analisi preliminare;
  • casi chiusi per esclusione senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, per i quali è necessario riaprire il caso (chiuso per esclusione su GePI) e finalizzare l’analisi preliminare con uno dei suddetti esiti B, C D. Questi ultimi nuclei si ribadisce, potranno considerarsi presi in carico solo dopo aver finalizzato l’analisi preliminare con esito B, C oppure D.

14. I beneficiari esclusi o esonerati (quindi su GePi caso chiuso per esclusione) ad esempio per disabilità devono comunque essere presi in carico dal servizio per non perdere il beneficio?

In riferimento ai nuclei con presenza di componenti esclusi o esonerati, questi ultimi non si considerano presi in carico, a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l’analisi preliminare, avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico.ù

In tal senso, l’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro”, ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A”, escludendo così coloro che sono indirizzati ai CPI.
Per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio fini al 31 dicembre 2023.

Con specifico riferimento a persone escluse o esonerate per disabilità relative a fattispecie non considerate ai fini ISEE, per poter percepire il beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessaria la finalizzazione dell’analisi preliminare con esito diverso da A e, dunque, con esito B, C oppure D.

15. I casi “chiusi per esclusione” entro il 30/06/2023 per disabilità possono essere riaperti per finalizzare l’AP entro il 31 ottobre, senza conseguenza per il nucleo?

Si premette che qualora nel nucleo sia presente una persona con disabilità come definita ai fini ISEE, non si applica il limite temporale dei 7 mesi e il nucleo potrà continuare a percepire il beneficio, fermo restando il limite di fruizione del beneficio del 31 dicembre 2023. Al riguardo, si rinvia al Regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 per la definizione di “disabilità”.

Per quanto riguarda le persone con disabilità non rientranti nella casistica di cui al citato Regolamento, in assenza nel nucleo di minori o di persone con almeno sessanta anni è necessaria la presa in carico da parte del servizio sociale per poter continuare a beneficiare della misura oltre i 7 mesi. Nell’ipotesi in cui il caso sia stato chiuso su GePI per esclusione per disabilità senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, ai fini del mantenimento del beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l’analisi preliminare con esito B, C oppure D. Se la presa in carico avviene dopo che sono decorsi i 7 mesi il beneficio viene sospeso e potrà essere riattivato, recuperando gli importi non erogati, solo se entro il 31 ottobre su GePI risulta effettuata la presa in carico.

Solo in seguito alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con gli esiti di cui sopra, questi nuclei potranno considerarsi presi in carico e quindi continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023.

16. Nei casi di esclusione per invalidità superiore al 45% è necessario riaprire il caso affinché i beneficiari possano percepire la misura fino al 31 Dicembre?

Con specifico riferimento a persone escluse o esonerate per disabilità relative a fattispecie non considerate ai fini Isee, per poter percepire il beneficio RdC fino al 31.12.2023, è necessaria la finalizzazione dell’analisi preliminare con esito diverso da A e, dunque, con esito B, C oppure D. Ne consegue che per i casi chiusi per esclusione senza aver prima finalizzato l’analisi preliminare, affinché i relativi nuclei possano percepire il beneficio fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l’analisi preliminare esito B, C oppure D. Soltanto dopo la finalizzazione dell’analisi preliminare con gli esiti di cui sopra, tali nuclei potranno considerarsi presi in carico. Per il concetto di “disabilità” si rimanda alla definizione di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

17. Nel caso i 18 mesi di fruizione del RdC si concludano a settembre, un beneficiario preso in carico dai servizi sociali di età compresa tra i 18 e i 59 anni potrà fare domanda per percepire i mesi successivi?

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, la misura prosegue ordinariamente fino al 31 dicembre. Se in questo periodo terminano i 18 mesi di fruizione, potrà presentare domanda di rinnovo e dopo il previsto mese di sospensione ricevere il beneficio. Si chiarisce infatti, che nel corso della fase transitoria, per i nuclei al cui interno non sono presenti anziani di età superiore ai 60 anni, disabili e minori, la durata del beneficio Reddito di Cittadinanza è fissata in un massimo di 7 mesi, a meno che non siano stati presi in carico dai servizi sociali entro il termine dei sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.

L’interpretazione corretta di “presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro”, ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con esito diverso da “A” e quindi con esito B, C oppure D, escludendo dunque coloro che sono indirizzati ai CPI. Il concetto di “presi in carico dai servizi sociali”, pertanto, è riferito alla presenza di soggetti che, all’esito dell’analisi preliminare, si ritengono non attivabili al lavoro, anche ricompresi nella fascia di età tra i 18 ed i 59 anni.

18. Le persone che hanno più di 60 anni devono essere esonerate già da ora?

Nel corso della fase transitoria, ai nuclei familiari con presenza al loro interno di componenti con un’età superiore ai 60 anni non si applica il limite massimo di 7 mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023. Tali soggetti percepiranno in automatico il beneficio economico fino alla fine dell’anno. Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza seguita ad applicarsi la relativa normativa, pertanto, a differenza di quanto avverrà con l’ADI, le persone anziane sono escluse dagli obblighi se hanno una età pari o superiore a 65 anni.

FAQ MINISTERO ASSEGNO DI INCLUSIONE

1. Cos’è l’Assegno di Inclusione e a chi si rivolge?

l’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con minorenni;
  • nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013);
  • nuclei con persone anziane con almeno 60 anni;
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2 . Da quando decorre l’assegno di inclusione?

Decorre dal 1° gennaio 2024.

3. Come va presentata la domanda?

L’Assegno di inclusione dovrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS secondo le seguenti modalità: utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito www.inps.it , oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure presso gli Istituti di patronato

4. Se faccio la domanda il 1° gennaio 2024, quando potrò ricevere il beneficio?

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

5. Come si definisce la condizione di svantaggio e che certificazione è necessaria?

Con decreto attuativo verrà chiarito il tipo di certificazione necessaria per le diverse categorie di svantaggio. Per ora, a titolo esemplificativo, si considerano in condizione di svantaggio:

  • le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità;
  • le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
  • le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza;
  • le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona;
  • le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche;
  • le persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, in carico ai servizi sociali territoriali.

6. Quale è il primo passo che il richiedente ADI dovrà compiere?

Il richiedente presenterà telematicamente a INPS la richiesta dell’Assegno di Inclusione. L’INPS informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve effettuare l’iscrizione presso la nuova piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 150/2015.

7. Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere? E chi li certifica? Ad esempio, è necessario l’inserimento in casa rifugio o la denuncia avvia già il percorso di protezione?

Fatte salve ulteriori specificazioni, l’articolo 6, comma 5, lettera d-bis, prevede una presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

8. La pensione di cittadinanza verrà eliminata completamente dal 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024 la misura della pensione di cittadinanza è abolita. A decorrere da tale data per i nuclei con minorenni, persone con disabilità come definita definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, persone anziane con almeno 60 anni di età, componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno economico ed inclusione sociale e professionale.

9. Qual è il ruolo dell’Ufficio Anagrafe nella nuova misura?

In base all’art. 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Tuttavia, ai sensi dall’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell’Interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, l’INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.

10. I controlli del nucleo familiare saranno fatti preliminarmente alla percezione della misura?

L’ Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti richieste dalla legge, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell’interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’articolo 7 decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

11. Quanti anni di residenza sono necessari per richiedere l’ADI?

Per richiedere l’ADi sono necessari almeno cinque anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, per il richiedente. Tutti gli altri componenti del nucleo inseriti nella scala di equivalenza dovranno risultare residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

12. Tutti i componenti del nucleo devono avere una residenza di almeno 5 anni?

Il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, si intende riferito esclusivamente al richiedente il beneficio economico e non ai componenti il nucleo familiare rientranti nella scala di equivalenza di cui al comma 4 Decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85. In riferimento a questi ultimi è necessario che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e durante l’intera fruizione del beneficio.

13. Quale titolo di soggiorno devono possedere gli altri componenti del nucleo familiare ai fini AdI?

La norma richiede solamente che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

14. Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè che non vi sia stata una assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l’articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 che pone in capo al beneficiario dell’Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

15. Qualora una persona abbia commesso un reato ma abbia scontato la propria pena in carcere/misura alternativa alla detenzione nel periodo precedente alla domanda, rientra nella possibilità di richiedere l’assegno di inclusione?

Se non sono decorsi 10 anni dalla condanna no. Più nel dettaglio, il beneficiario dell’assegno di inclusione, che si tratti del richiedente l’ADI o un componente del nucleo incluso nella scala di equivalenza, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; nei suoi confronti non deve essere stata pronunciata, nei dieci anni precedenti la richiesta, sentenza definitiva di condanna o sentenza adottata ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

16. Chi lavora, può continuare a lavorare percependo l’ADI, magari con limitazioni del contributo che verrà erogato, o non può proprio fare domanda?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto ove sussistano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 2 decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

Nel rispetto dei requisiti economici la misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di variazione della condizione occupazionale in corso di erogazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, i redditi derivanti dalla attività devono essere comunicati all’INPS.

Inoltre, al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, è riconosciuta la fruizione, a titolo di incentivo e senza variazioni, dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. Si tenga presente che, in ogni caso, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

17. Cambia la scala di equivalenza dell’ISEE?

Sì, viene introdotta una scala diversa da quella RDC per determinare il beneficio e la soglia di reddito familiare per l’accesso. Ve la spieghiamo in questo focus.

FAQ MINISTERO SU SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

1. Cosa è la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

A partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto alla formazione e lavoro (SFL), nuova misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività. La partecipazione ai percorsi prevede una indennità di partecipazione pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità ed è erogato mensilmente da parte dell’INPS.

2. Per quali attività viene riconosciuto il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Nell’ambito del SFL possono essere avviate attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

3. Chi può accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Possono accedere alla misura di Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza. Nella richiesta, l’interessato è tenuto a dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

4. Quali componenti del nucleo possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) anche se destinatari dell’Assegno di inclusione (ADI)?

Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

  • tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
  • che non hanno disabilità o non autosufficienza;
  • di età inferiore a 60 anni;
  • senza carichi di cura;
  • che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione

5. Come si richiede la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il SFL viene richiesto dall’interessato all’INPS, presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione.

La richiesta è quindi accolta dall’INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

Nella richiesta, l’interessato:

  • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
  • autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

All’esito delle verifiche e al conseguente accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

6. In cosa consiste il patto di attivazione digitale (PAD)?

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

7. Come viene convocato il beneficiario dai servizi competenti?

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando il consenso e i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.

8. Cosa succede dopo la stipula del patto di servizio personalizzato?

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

9. Cosa succede nel caso in cui un beneficiario abbia già un patto di servizio attivo?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

10. Quali sono i requisiti economici per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non vengono calcolati:

  • le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché’ eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

11. Quali sono i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

  • cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
  • al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell’arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute;
  • residente in Italia compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

12. Quali sono i requisiti patrimoniali per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Un valore del patrimonio immobiliare inferiore o uguale a euro 30.000, esclusa casa di abitazione se di valore inferiore o uguale a 150.000.

13. Quali sono i requisiti relativamente ai beni durevoli per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

È necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili.

14. Un richiedente sottoposto a misure cautelari può richiedere il beneficio del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

No, il richiedente di SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, né avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

15. È possibile richiedere il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) se nel nucleo è presente un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie?

No, non ha diritto al SFL il nucleo familiare in cui c’è un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie (escluse le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

16. La misura Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è compatibile con tutti gli strumenti di integrazione o di sostegno al reddito?

No, non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

17. Cosa succede ai percettori di RdC fino al 31 dicembre 2023?

I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È, inoltre, fatto salvo il godimento degli incentivi previsti, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

18. Come si calcola la scala di equivalenza?

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

19. Il beneficio economico del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è soggetto a tassazione?

Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

20. Che cosa succede in caso di avvio un lavoro dipendente in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del SFL, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui
Sono comunicati a INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio della medesima. Nel caso in cui la comunicazione da parte del lavoratore non sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

21. Che cosa succede in caso di avvio un lavoro autonomo in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del SLF, questa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

22. Sono previsti incentivi per l’avvio di un’attività autonoma o impresa individuale?

Ai beneficiari della misura SFL che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

23. Che cosa succede in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva che prevedono una indennità, in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

24. Cosa succede nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro di durata compresa fra uno e sei mesi?

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’SFL è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

25. Cosa succede se il beneficiario ha una variazione reddituale in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Ai fini della determinazione del reddito, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, nei casi di variazione reddituale dovute all’avvio di lavoro dipendente o autonomo, la situazione reddituale degli interessati viene corrispondentemente aggiornata.

26. Quali sono gli obblighi per chi partecipa alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro?

L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

27. Cosa succede se il beneficiario non conferma le attività entro i 90 giorni?

Nel caso in cui il beneficiario non confermi ai servizi competenti la sua attivazione lavorativa il beneficio economico viene sospeso.

28. Chi è già inserito nei percorsi di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti?

No, per i beneficiari del SFL già inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.

29. Il beneficiario Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) può sottoscrivere il patto di servizio presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro?

Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo.

30. Cosa deve fare il beneficiario se si attiva autonomamente?

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

31. Quali sono le caratteristiche delle offerte di lavoro che il beneficiario è obbligato ad accettare?

Il componente del nucleo familiare beneficiario SFL, attivabile al lavoro preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

Tale previsione non opera nel caso in cui nel nucleo familiare figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati e l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto (o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico).

32. Sono previsti incentivi all’assunzione di un beneficiario di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Si, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari di SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto (per ciascun lavoratore), per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sul tema, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

33. Cosa succede in caso di licenziamento di un beneficiario Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) che ha accettato un’offerta di lavoro?

Nel caso di licenziamento del beneficiario del SFL effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.

34. Chi effettua i controlli ispettivi sulla misura Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

I controlli ispettivi sull’SFL sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

35. Quali sono le sanzioni previste nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio economico è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati precedenti o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, nonché’ all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o comunque dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

36. Quali sono le cause di decadenza dal Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Si prevede la decadenza dal SFL per ciascun beneficiario di SFL:​

  • in caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti;
  • non comunica ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione;
  • non si presenta presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro. Il soggetto che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio;
  • effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro;
  • in caso di condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati

Nei casi diversi da quelli relativi alla condanna in via definitiva del beneficiario SFL, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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