Pensione di cittadinanza 2023: cos’è, a chi spetta, come funziona

La guida alla pensione di cittadinanza introdotta dal Decreto lavoro 2023. Ecco a chi si rivolge e quali sono le regole previste dal Governo

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Il Decreto Lavoro convertito in Legge mette in campo la nuova Pensione di Cittadinanza nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuclei familiari composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave.

Si tratta di un’integrazione del reddito familiare che può essere pari ad un massimo 630 euro al mese (7.560 euro annui) a cui è possibile aggiungere massimo 150 euro al mese (1.800 euro annui) per chi vive in affitto.

Sarà in vigore dal 1° gennaio 2024.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è, come funziona e a chi spetta la Pensione di Cittadinanza prevista dal Decreto lavoro 2023.

COS’È LA PENSIONE DI CITTADINANZA

La Pensione di Cittadinanza è un sussidio con importo massimo di 630 euro per 12 mensilità, per un totale di 7.560 euro annui, rivolto ai nuclei familiari composti da anziani di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti, questi ultimi senza limiti di età.

Introdotta dal Decreto lavoro convertito in Legge in vigore dal 4 luglio 2023, la nuova versione della Pensione di Cittadinanza, definita anche con il nome di “Assegno di inclusione per over 67 e disabili“, sarà avviata dal 1° gennaio 2024.

L’Assegno di Inclusione (ADI) dal prossimo anno prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza, insieme al Supporto per la formazione e il lavoro che però sarà avviato dal 1° settembre 2023.

A CHI SPETTA

La nuova Pensione di Cittadinanza spetta se:

  • il nucleo familiare è composto da una o più persone, tutte con età dai 67 anni in su, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. In questo caso non vi sono limiti d’età.

  • l’ISEE non è superiore a 9.360 euro e il reddito familiare è pari a non più di 7.560 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’indicatore della situazione economica che vi spieghiamo più avanti. A questo tetto si aggiungono fino a 1.800 euro annui (150 euro al mese) in caso di affitto.

Attenzione, rispetto all’Assegno di Inclusione che fissa il limite a 30.000 euro relativamente al patrimonio immobiliare, la Pensione di Cittadinanza prevede un tetto massimo di 10.000 euro di valore (esclusa la fissa dimora).

A CHI NON SPETTA

Non possono ricevere la nuova pensione di cittadinanza, pur avendo i requisiti sopra indicati, nel caso in cui un componente del nucleo familiare è intestatario a qualunque titolo o ha piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, nonché navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili di ogni genere.

A QUANTO AMMONTA

Il sussidio della Pensione di Cittadinanza ha un importo massimo di 630 euro per 12 mensilità, per un totale di 7.560 euro annui, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Il calcolo della misura tiene conto anche della quota affitto. Infatti, si prevede un incremento di 1.800 euro annui (150 al mese) per i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza che vivono in abitazione o appartamento in affitto. Ricordiamo che il calcolo va fatto prendendo a riferimento il corrispondente parametro della scala di equivalenza, cerchiamo di capire meglio cosa significa.

COME SI CALCOLA IL REDDITO FAMILIARE

Per aver diritto alla Pensione di Cittadinanza, bisogna avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 7.560 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Il parametro della scala di equivalenza per la pensione di cittadinanza è il medesimo dell’ADI, con riferimento ai destinatari di questa misura (over 67enni o disabili gravi di differenti età). Cioè, è pari a 1 per ogni componente ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  • di 0,40 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

  • di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Non è stato chiarito se, in presenza di una o più condizioni di disagio e disabilità comprovate, il parametro di equivalenza aumenta proporzionalmente o se invece tiene conto della situazione più grave assegnando un “punteggio” più alto. Vi terremo aggiornati non appena maggiori dettagli sull’applicazione della scala di equivalenza saranno forniti dall’INPS, quando pubblicherà specifiche indicazioni sulla misura.

CHI È ESCLUSO DALLA SCALA DI EQUIVALENZA

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia. Per approfondire vi consigliamo la lettura del nostro articolo che spiega cos’è e come funziona la scala di equivalenza ISEE. Stando ai dettami del Decreto Lavoro, poi, chiariamo che la continuità della residenza si intende interrotta se:

  • l’assenza dal territorio italiano è per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi;

oppure

  • nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi.

Anche se superiori a 2 mesi continuativi o a 4 mesi complessivi nell’arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della Pensione di Cittadinanza, così come per l’Assegno di Inclusione (ADI), il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

COME FUNZIONA LA PENSIONE DI CITTADINANZA DAL 2024

Come funzionerà la Pensione di Cittadinanza dal 2024? Il sussidio rientra tra gli stessi parametri dell’Assegno di Inclusione, ma diventa Pensione di Cittadinanza se rivolto ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti dai 67 anni in su, quindi persone anziane.

Inoltre, il Decreto Lavoro 2023 stabilisce che viene concessa anche se in famiglia, oltre agli over 67 convivono uno o più disabili gravi o non autosufficienti, senza limiti di età (in questo caso si parla di “assegno di inclusione per disabili“, ma di fatto le regole sono identiche).

Infatti in entrambi i casi è indispensabile che il reddito familiare sia inferiore a 7.560 euro (moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) che è più elevato rispetto ai 6.000 euro massimi previsti per l’Assegno di Inclusione.

QUANTO DURA LA PENSIONE DI CITTADINANZA

La Pensione di Cittadinanza, come l’ADI, viene erogata mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

Dopo può essere rinnovata, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Il rinnovo può avvenire anche più volte ma sempre con la sospensione di 1 mese.

COME RICHIEDERE LA PENSIONE DI CITTADINANZA

La Pensione di Cittadinanza, proprio come l’ADI, potrà essere richiesta con modalità telematiche, presentando domanda all’INPS, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste.

Una volta effettuata la richiesta, inizia l’iter per ottenerla. A chiarire le precise procedure sarà una circolare INPS e noi vi aggiorneremo non appena saranno definiti i dettagli.

Vale la pena specificare, infine, che con il Decreto lavoro convertito in Legge, è stata riconosciuta ai Patronati e ai centri fiscali convenzionati con l’INPS la possibilità di gestire le richieste per conto dei contribuenti.

Quindi chi non vuole procedere in autonomia a presentare la domanda sul sito dell’INPS può chiedere il supporto degli esperti di patronati e CAF che possono presentare la richiesta per nome e per conto dei cittadini beneficiari.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA PDC

La nuova Pensione di Cittadinanza, chiamata anche “Assegno di inclusione per over 67”, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024

LA GUIDA AL DECRETO LAVORO 2023

Mettiamo a vostra disposizione questa guida sul Decreto lavoro convertito in Legge, in cui vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede la norma e che novità introduce rispetto al testo proposto dal Governo.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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