Anche nel 2026 sono disponibili i voucher per il lavoro occasionale, la forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie.
I cosiddetti “buoni lavoro” sono in vigore per tutti i settori e possono usarli professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alcune Amministrazioni Pubbliche.
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa sono i voucher per il lavoro occasionale, a quanto ammontano, vi diamo tutte le informazioni su chi può usarli e su come funzionano.
COSA SONO I VOUCHER LAVORO OCCASIONALE
I voucher lavoro, anche detti “buoni lavoro” rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio. Ci riferiamo, cioè, a quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, solo da soggetti che rispettano determinati requisiti.
Istituti per la prima volta con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la cosiddetta “Legge Biagi”, questi voucher erano stati cancellati nel 2017 dal Governo Gentiloni e poi reintrodotti, con delle novità, dalla Legge di Bilancio 2023 e confermati negli anni successivi senza modifiche. In linea generale, grazie alle nuove introduzioni normative, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:
- il Libretto Famiglia gestito dall’INPS, invariato rispetto agli scorsi anni se non per la possibilità per le famiglie di acquistarlo oltre che sul sito INPS o presso gli uffici postali, anche presso le “rivendite di generi di monopolio”, come stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge;
- il Contratto di prestazione occasionale e i relativi voucher lavoro, con nuovi limiti economici e dimensionali.
Vediamo i dettagli.
COME FUNZIONANO I VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
I voucher funzionano come “contratto telematico di prestazione occasionale” (CPO) soggetto a specifiche regole. In sostanza, la Legge di Bilancio 2023 prima e il Decreto lavoro convertito in Legge poi, hanno previsto le seguenti regole per l’utilizzo dei voucher, confermate nel 2026:
- i limiti economici vanno da 2.500 a 15.000 euro. Ovvero, fino a 5.000 euro a seconda di specifici casi che vi illustriamo più avanti, validi anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 al 93.29.1 e l’innalzamento a 15.000 euro della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
- il limite dimensionale prevede il divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La regola è stata estesa anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, precedentemente limitate in maniera differente rispetto agli altri utilizzatori. In generale, in passato il limite era fissato a 5 lavoratori e a 8 per chi li usava per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di 25 anni di età e per le persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario o di prestazioni di sostegno del reddito;
- specifici limiti dimensionali sono previsti nel caso delle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Ovvero, il Decreto lavoro convertito in Legge (articolo 37) stabilisce che devono essere esclusi dalla possibilità di usare i voucher soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25. La norma ha introdotto in tal modo una deroga al principio che esclude dall’istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Regola che quindi, vale per tutti gli altri settori per cui è ammesso l’uso del voucher.
QUANTE ORE AL GIORNO SI POSSONO FARE CON I VOUCHER
Con il voucher, la singola prestazione occasionale non deve superare le 4 ore lavorative. Inoltre, il lavoratore non può fare più di 280 ore in un anno (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell’anno di imposta) con lo stesso datore di lavoro. Il mancato rispetto di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a lavoro tempo indeterminato e a tempo pieno.
A CHI SPETTANO I VOUCHER LAVORO
I voucher spettano a tutti i prestatori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche coloro che percepiscono l’Assegno di Inclusione;
- lavoratori part time;
- inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.
CHI PUÒ FARE RICORSO AI VOUCHER LAVORO
Nel 2026, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale e, dunque, ai voucher lavoro, le seguenti categorie:
- professionisti;
- lavoratori autonomi;
- imprenditori;
- associazioni;
- fondazioni e altri Enti di natura privata;
- Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I voucher si possono applicare in tutti i settori ma, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Tutti i soggetti citati, in base al loro settore di riferimento e a quanto stabilito dalla normativa attuale, per poter usare i voucher devono avere una serie di specifici requisiti. Sono requisiti dimensionali e determinati limiti economici.
Scopriamo insieme quali sono nel dettaglio.
1) LIMITI ECONOMICI
I limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali sono quelli chiariti dalla Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, ovvero sono pari:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Questo limite è elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive;
Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 al 93.29.1.
Sempre a proposito di limiti economici, inoltre, il Decreto lavoro convertito in Legge ha stabilito l’innalzamento della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori di aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. La soglia è stata fissata a 15.000 euro e vale, come disciplinato dalla Circolare n. 75 del 03-08-2023, esclusivamente per le aziende che svolgono quale attività primaria o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici ATECO 2007 di seguito indicati:
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Inoltre, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche i percettori di Assegno di Inclusione.
2) LIMITI DIMENSIONALI
La normativa vigente fissa a 10 il limite massimo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato oltre il quale non è consentito l’accesso ai voucher per il lavoro occasionale. In precedenza, la soglia che precludeva l’utilizzo di questo strumento era pari a 5 dipendenti per la generalità dei datori di lavoro e a 8 per le imprese del settore turistico, anch’esso ora uniformato al limite di 10.
Lo stesso non opera esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal Decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019. Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della Circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
Continuano poi a valere i limiti dimensionali specifici introdotti dal Decreto lavoro convertito in Legge nel caso delle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per cui è stato stabilito che devono essere esclusi dalla possibilità di usare i voucher, in tali comparti, soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25.
A QUANTO AMMONTANO I VOUCHER
L’importo dei voucher lavoro è pari a 12,41 euro all’ora lordi (circa 9 euro netti), rispetto ai 10 euro fissati fino a quando erano in vigore nel 2017. Il voucher corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
INPS ha chiarito anche che i voucher lavoro garantiscono una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, che è valida nei limiti dei 10.000 euro lordi (15.000 euro per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento) per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti. I 12,41 euro ciascuno di ciascun voucher, in particolare, comprendono:
- la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);
- l’assicurazione INAIL (7%);
- il compenso all’INPS per la gestione del servizio (1%).
Ecco perché, come anticipato, il valore netto a favore del prestatore è di circa 9 euro. Tuttavia, è bene ricordare che i voucher continuano a non dare diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE I VOUCHER LAVORO
Per richiedere i voucher lavoro occasionale gli utilizzatori devono seguire la procedura INPS di attivazione voucher, ovvero:
- devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma apposita, accedendo a questa pagina con SPID, CIE o CNS e caricare il proprio portafoglio elettronico virtuale;
- a questo punto, gli interessati possono procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi al lavoratore possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori. Una volta fatta la registrazione è possibile acquistare i voucher.
DOVE ACQUISTARE I VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE
Dal 2017 non esistono più titoli cartacei o voucher fisici da acquistare in rivendita. Oggi l’utilizzatore deve esclusivamente alimentare il proprio “portafoglio elettronico” virtuale sul sito INPS tramite modello F24 o la piattaforma PagoPA.
L’INPS specifica però, che, in ogni caso, per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell’attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS. INPS, con il Messaggio n.2701 del 23-07-2024 ha chiarito pure che poiché i datori di lavoro possono anche semplicemente inviare delle comunicazioni ai lavoratori occasionali tramite SMS o mail, da luglio 2024, i lavoratori possono aggiornare i dati di contatto nella propria pagina MyINPS per non perdere alcuna comunicazione.
COME REVOCARE I VOUCHER LAVORO
Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca. Ma, esclusivamente entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
NOVITÀ 2026
Da gennaio 2026, l’INPS ha aggiornato il portale telematico completamente rinnovato per la gestione delle prestazioni occasionali, che interessa sia il Libretto Famiglia sia il Contratto di Prestazione Occasionale.
Nel dettaglio, con il nuovo portale includono:
- è stata velocizzata la procedura informatica per la gestione e l’incasso dei compensi per le prestazioni rese;
- i consulenti del lavoro e i patronati dispongono di profili dedicati e funzionalità ottimizzate per selezionare il delegante, inserire i codici fiscali e gestire massivamente gli adempimenti informativi per conto di utilizzatori e lavoratori;
- è stato consolidato l’obbligo preventivo per i lavoratori di registrare e validare i propri canali di contatto (email, PEC e numero di cellulare) all’interno del sistema MyINPS prima di poter operare sulla piattaforma.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50;
- Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;
- Testo integrale della Legge di Bilancio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 30 dicembre 2023;
- Testo coordinato (Pdf 339 Kb) della Legge 3 luglio 2023, n. 85 (Pdf 133 Kb), ossia del Decreto Lavoro convertito in Legge approdato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 03-07-2023;
- Circolare INPS n. 75 del 03-08-2023 (Pdf 122 Kb);
- Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023 (Pdf 117 Kb);
- Circolare INPS n.102 del 12-12-2023 (Pdf 226 Kb);
- Messaggio n.2701 del 23-07-2024 (Pdf 33 Kb);
- Messaggio numero 3932 del 24-12-2025.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
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Sto provando a registrarmi come datore di lavoro, ho un azienda agricola. Quando provo ad entrare nella pagina “classificazione” mi permette solo di inserire “altri utilizzatori” invece di “azienda agricola” e nelle pagine successive mi blocca per il mio ATECO è quello di un azienda agricola. Come posso fare?
Potrebbe essere un problema di sistema o di registrazione. In questi casi la miglior cosa da fare è rivolgersi al Contact Center INPS-INAIL n. 803164, così da essere guidati passo passo e capire qual è il problema inerente la propria posizione.
Buongiorno, se sono già un lavoratore dipendente posso lavorare presso una seconda azienda utilizzando i nuovi voucher?
Salve, la possibilità di lavorare occasionalmente presso un’altra azienda, se si è già dipendenti, vale solo per i lavoratori part-time, come indicato nell’articolo, oppure per altre categorie che rientrano tra quelle elencate nel nostro approfondimento.
Buongiorno sono un pensionato, devo realizzare picoli lavori in economia: piccolo massetto, stuccatura di una parete, montaggio sportello utenze, TUTTO per due-tre giorni di lavoro. Sono andato all’inps. al centro per l’impiego, ho chiesto a consulenti del lavoro, al commercialista e per ultimo a inail, tutti mi hanno risposto di dare incarico a una ditta. Ho consultato due ditte edili, una mi ha risposto che per cosi poco non si spostano e se mi manda un lavoratore gli altri cosa fanno?. Altra ditta mi ha chiesto un cifra di 10 volte superiore rispetto a tre giornate di un lavotore non in regola. CON I VOUCHER NON E’ CHIARO SE POSSIBILE, COSI’ ANCHE CON LIBRETTO FAMIGLIA. COME fare questi lavori in economia? GRAZIE…… Neri
Dovrebbe rivolgersi ad una piccola azienda della sua zona, che sicuramente ha costi più contenuti rispetto a quelli delle grandi imprese edili e ha operai disponibili a svolgere piccoli lavoretti come quelli a cui accenna.