Visite fiscali statali: cosa cambia e i nuovi orari

Le regole delle visite fiscali statali possono essere fatte solo per 4 ore al giorno. INPS detta le nuove norme sulla reperibilità

visite fiscali


Le regole delle visite fiscali statali, arrivano i cambiamenti. Saranno possibili solo dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

L’INPS il 22 dicembre 2023 ha annunciato che le fasce orarie per i dipendenti pubblici in malattia sono state ridotte da 7 a 4 ore al giorno.

Il motivo? Una sentenza del TAR del Lazio che ha parzialmente annullato il Decreto Madia del 2015, ritenendo la divisione delle fasce orarie inadeguata a garantire l’armonizzazione tra settore pubblico e privato.

In questo articolo vi spieghiamo in che modo, questa sentenza, cambierà le visite fiscali statali.

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NOVITÀ SULLE VISITE FISCALI STATALI

Grandi novità sugli orari delle visite fiscali statali. INPS, con il Messaggio n. 4640 del 22-12-2023 annuncia che saranno possibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Insomma, i controllo potranno essere fatti per 4 ore al giorno e non più per 7 ore (ossia come è stato fino al 21 dicembre 2023, dalle dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Non lavorativi e festivi inclusi)

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in risposta a una petizione della UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, il 3 novembre 2023 aveva emesso una sentenza significativa che annullava in parte il Decreto Madia sulle fasce orarie delle visite fiscali per i dipendenti pubblici, equiparandole a quelle del settore privato.

Questo ha comportato la riduzione delle fasce orarie per le visite fiscali anche per i docenti di tutte le scuole e il personale ATA, nonché per tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (es. persone che lavorano per Comuni, Regioni, Province, Università, Enti locali e centrali). I dettagli sono stati confermati da INPS nel Messaggio n. 4640 del 22-12-2023.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la sentenza, spiegando prima come funzionano le visite fiscali oggi.

COME FUNZIONANO LE VISITE FISCALI STATALI

L’esame tramite visita fiscale INPS avviene quando un dipendente pubblico è in congedo per malattia e non è presente sul posto di lavoro.

Dal 22 dicembre 2023, con la cancellazione delle regole previste dal Decreto Madia, un dipendente statale che è in malattia può uscire di casa dalle 13:00 alle 17:00 o dalle 19:00 in poi e fino alle 10:00 del giorno seguente. Nelle restanti fasce orarie è obbligato a farsi trovare presso il proprio domicilio, in caso di visita di controllo.

Chi manda la visita fiscale per i dipendenti pubblici? La visita fiscale viene richiesta dal datore di lavoro. Ricordiamo infatti, ai fini di una migliore comprensione su come funzionano le visite fiscali statali, che la visita fiscale sia nel settore pubblico che in quello privato, può essere richiesta dal datore di lavoro tramite il portale telematico dell’INPS per controllare l’effettivo stato di salute del dipendente in caso di assenza per malattia.

Chi paga le visite fiscali? Le spese relative alla visita fiscale sono a carico del datore di lavoro, che è tenuto a presentare apposita istanza tramite il portale INPS, poiché si tratta di una visita svolta esclusivamente da personale medico incaricato dall’Istituto.

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COSA PREVEDE LA SENTENZA VISITE FISCALI STATALI

La sentenza n.16305 del 3 novembre 2023 del TAR del Lazio, dopo aver sottolineato un’evidente disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, aveva modificato le fasce orarie delle visite fiscali in caso di malattia equiparandole.

Ovvero, secondo quanto previsto dal Decreto Madia, le regole – la cui cancellazione è stata confermata dal Messaggio n. 4640 del 22-12-2023 – erano le seguenti:

  • nel settore privato il lavoratore in malattia è richiesto di rimanere a casa per le visite solo durante due fasce orarie (10-12 e 17-19), senza obblighi nei giorni festivi e non lavorativi;

  • nella Pubblica Amministrazione, incluso il personale scolastico, le fasce orarie sono molto più estese (9-13 e 15-18), con l’obbligo di reperibilità anche in giorni non lavorativi e festivi.

Il TAR però, aveva sostenuto che trattare in modo diverso la malattia in base al tipo di lavoro (pubblico o privato) vìolava il principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione. Dunque, con il Messaggio n. 4640 del 22-12-2023, INPS ha comunicato le novità circa gli orari delle visite fiscali statali.

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COME CAMBIANO LE VISITE FISCALI STATALI

Dopo la sentenza n.16305 del 3 novembre 2023 del TAR del Lazio la normativa rispecchia le disposizioni sugli orari delle visite fiscali. Il Decreto Madia, che regolamenta le fasce orarie, è stato superato. Quindi, le visite si terranno dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Ora le regole spiegate dal Messaggio n. 4640 del 22-12-2023 sono conformi al principio di uguaglianza con il settore privato.

CHI È ESCLUSO DALLA VISITA FISCALE

Ricordiamo però, che anche con la normativa vigente e le modifiche apportate, vi sono alcune categorie di lavoratori (del privato e del pubblico) che sono escluse dall’obbligo della visita fiscale.

La normativa, delineata nella Circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, infatti, prevede alcune situazioni in cui i lavoratori sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per le visite INPS in caso di malattia.

Questi casi includono:

  • patologie gravi richiedenti cure salvavita;

  • malattie riconosciute come cause di servizio;

  • condizioni connesse a invalidità riconosciuta almeno al 67%.

La Circolare INPS specifica un elenco dettagliato di malattie che esentano i lavoratori dall’obbligo di essere reperibili durante le fasce orarie.

Ad esempio, l’esenzione vale per alcune condizioni che comprendono sindromi vascolari acute, insufficienza renale acuta, situazioni di scompenso acuto in malattie psichiatriche, trapianti di organi vitali, malattie dismetaboliche in fase acuta, cirrosi epatica in fasi di scompenso e molte altro. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la Circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016.

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