L’apprendistato di primo livello è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 25 anni.
Il contratto di apprendistato di primo livello ha una durata minima di 6 mesi e si differenzia dagli altri contratti di apprendistato perché ha come obiettivo l’acquisizione di un diploma e di specifiche competenze professionali.
Con il DDL Lavoro è stata riconosciuta la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in altre forme di apprendistato (di secondo livello o di alta formazione e ricerca), ma nel rispetto di specifici requisiti e condizioni.
In questa guida vi spieghiamo cos’è e come funziona il contratto di apprendistato di primo livello, a chi si rivolge, qual è la normativa di riferimento e quali sono le novità e le tutele previste.
Indice:
COS’È L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato di primo livello è un tipo di contratto di lavoro attivabile per coloro che hanno compiuto 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo.
Esistono tre principali tipologie di contratto di apprendistato. A differenza degli altri due tipi, ossia apprendistato professionalizzante (per l’acquisizione di una qualifica professionale) e apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico), la finalità di questo contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, ovvero l’apprendistato per:
- l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (leFP);
- l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
- l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- conseguire l’ammissione all’esame di Stato.
L’apprendistato di primo livello viene anche detto “apprendistato per qualifica o diploma professionale” o contratto di apprendistato “duale”. È stato istituito dal Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 e disciplinato da più atti nel tempo. Chiariamo però che, salvo quanto previsto dai Decreti attuativi:
- la regolamentazione dell’apprendistato di primo livello è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che chiarisce eventuali dubbi.
RETRIBUZIONE
Quanto prende un apprendista di primo livello è definito dal CCNL specifico di riferimento e può essere:
- fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;
- stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato di primo livello è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative. Concluso questo percorso, l’azienda esamina l’apprendista per decidere se assumerlo o no.
Tale tipi di contratto di apprendistato può essere stipulato in tre momenti:
- prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all’avvio del percorso formativo;
- in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.
Al termine del percorso di apprendistato e al conseguimento del titolo di studio previsto, il rapporto di lavoro può:
- continuare come un normale contratto a tempo indeterminato;
- trasformarsi in un contratto di apprendistato professionalizzante o, come previsto dal DDL Lavoro 2024, in un contratto di apprendistato per alta formazione e ricerca.
Chiariamo che con tale tipo di apprendistato viene messo in pratica un percorso formativo “duale”. Cioè che si realizza, al contempo, presso:
- un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna”;
- l’impresa che eroga la “formazione interna”.
Non a caso, nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l’importanza della figura del tutor, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa. Si tratta in sostanza, dell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e del monitoraggio del suo corretto svolgimento. In particolare, ci sono due tipi di tutoraggio:
- formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
- aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna. Poi, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
Le figure del tutor formativo e del tutor aziendale, individuate rispettivamente dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro nel piano formativo individuale (PFI), assicurano l’integrazione tra la formazione interna ed esterna dell’apprendista. Collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista (secondo questo modulo) e attestano le attività svolte e le competenze acquisite alla fine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Il percorso formativo degli studenti e le attività lavorative previste dal contratto di apprendistato devono essere coerenti tra loro, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota n. 795 del 24 Aprile 2024, anche se sono permessi contratti in settori diversi da quelli del percorso di istruzione, per arricchire le competenze dell’apprendista. Tuttavia, la validità del contratto di apprendistato è sempre garantita dalla sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI
Per le aziende con un organico fino a 9 dipendenti che decidono di investire nel sistema duale, la Legge di Bilancio 2026 ha confermato lo sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto.
Per le realtà con più di 9 dipendenti, lo sconto non è totale ma l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 5% (in sostituzione dell’aliquota ordinaria del 10%).
Inoltre:
- per le ore di formazione svolte all’esterno presso l’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, invece, la retribuzione dovuta è pari al 10% del valore orario previsto dal contratto.
In ogni caso, le somme erogate per la formazione non sono soggette a contribuzione previdenziale né al pagamento del premio assicurativo INAIL.
NOVITÀ 2026
Con l’ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata partecipazione dell’apprendista alla formazione esterna non comporta più la decadenza automatica dalle agevolazioni contributive.
Secondo i giudici, il recupero dei contributi da parte dell’INPS può avvenire solo se l’inadempimento è talmente grave da impedire il raggiungimento dell’obiettivo professionale. Se l’apprendista acquisisce comunque le competenze attraverso la formazione interna e la pratica, i benefici economici per l’azienda rimangono salvi. Questo orientamento protegge le imprese da sanzioni per motivi puramente formali
TUTELE PER L’APPRENDISTA
Per l’apprendistato sono previste tutte le tutele in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. Ovvero:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).
- assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità obbligatoria;
- assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’assicurazione copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere ed a carico del datore di lavoro nel periodo in formazione interna svolto presso l’impresa ed a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.
REQUISITI
Per accedere al contratto di apprendistato di primo livello sia gli assunti che i datori di lavoro devono essere in possesso di specifici requisiti. Scopriamo quali sono.
REQUISITI DATORI DI LAVORO
Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere le seguenti capacità:
- strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione.
CHI PUÒ ESSERE ASSUNTO
Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge a coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti in possesso del titolo di studio richiesto per l’attivazione del contratto di apprendistato.
In buona sostanza, per poter accedere al periodo di formazione scuola/impresa, il ragazzo deve aver terminato il ciclo di studi precedente. In particolare, per attivare le diverse tipologie di percorso possibili con il contratto di apprendistato duale:
- per accedere contratto di apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore (maturità): diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di terza media);
- per accedere al contratto di apprendistato per il diploma professionale (quarto anno in seguito alla qualifica triennale): qualifica professionale;
- per accedere al contratto di apprendistato per il diploma di istruzione professionale conseguito al termine del corso annuale per l’esame di stato (CAPES): diploma del quarto anno di istruzione e formazione professionale;
- per accedere all’apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore: diploma professionale di tecnico o diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o, infine, certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione.
QUANTO DURA L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può mai essere inferiore a sei mesi e non può essere superiore a quattro anni.
Ecco tutte le casistiche:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226 del 2005;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente.
Può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:
- quando l’apprendista ha concluso positivamente i percorsi formativi per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche. Vale per quelle utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226 del 2005;
- se al termine dei percorsi formativi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
ESITI DELL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Dopo il contratto di apprendistato di primo livello, al fine di determinare il termine del periodo formativo e garantire l’accertamento ispettivo, si attende la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista e si possono verificare le seguenti situazioni:
- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da articolo 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015;
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello, secondo i limiti stabiliti dalla norma;
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, come da articolo 43, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, oppure in un contratto di apprendistato per alta formazione e ricerca, come previsto dal DDL Lavoro 2024;
- recesso dal contratto di apprendistato di primo livello, come da articolo 42 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Specifichiamo anche che è considerato il “periodo di prova”. Nell’apprendistato di primo livello, il periodo di prova comprende l’intero orario contrattuale, incluso il tempo di formazione, a meno che la contrattazione collettiva non stabilisca diversamente.
SANZIONI
Se il datore di lavoro non fornisce la formazione prevista per l’apprendista rischia pesanti sanzioni. Ossia, deve pagare la differenza tra i contributi versati e quelli che sarebbero dovuti per il livello contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe raggiunto. Questa differenza sarà maggiorata del 100%, senza ulteriori sanzioni per omessa contribuzione. Inoltre, il Ministero del Lavoro emetterà un provvedimento che assegna un termine al datore di lavoro per adempiere al pagamento
Inoltre, in caso di violazione delle previsioni contrattuali collettive, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro, che aumenta da 300 a 1500 euro in caso di recidiva.
OBBLIGHI APPRENDISTA
Ci sono alcuni obblighi che l’apprendista è tenuto a rispettare durante il suo percorso. Ovvero, la normativa chiarisce che durante l’apprendistato:
- in caso di assenza per malattia, maternità, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro, l’apprendista deve giustificare l’assenza come studente o lavoratore, a seconda delle attività programmate, in conformità con le norme dell’istituzione formativa e della contrattazione collettiva;
- Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Quelli cioè, attestati dall’istituzione formativa. Per cui trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
DOCUMENTI
I documenti che devono essere redatti nel corso della formazione e indispensabili per lo svolgimento dell’apprendistato sono:
- il documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ossia il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista che deve essere redatto con questo schema;
- il Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro, in cui l’Istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, descrive il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello. Tale Piano può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi. Va redatto seguendo questo schema e fissa il contenuto e la durata della formazione.
- il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo mediante esame finale, compilato durante lo svolgimento la conclusione del periodo formativo in apprendistato. Va redatto seguendo questo schema.
Il contratto inoltre, in conformità alle disposizioni del DM 12 Ottobre 2015, deve chiarire che l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore. Dalla duplice condizione di studente e lavoratore ne conviene che riceverà per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la retribuzione e la relativa contribuzione. Ciò, come previsto dagli accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro.
LA GUIDA ALLE ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Vi invitiamo a leggere la nostra guida sull’apprendistato. Inoltre è interessante scoprire come funzionano le altre tipologie di contratti di apprendistato:
- Apprendistato professionalizzante.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Apprendistato nella Pubblica Amministrazione.
RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATA
- Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 (Pdf 997 Kb);
- Decreto Ministeriale 12 Ottobre 2015 a disciplinare l’apprendistato di primo livello.
Si precisa, poi, che:
- la regolamentazione dell’apprendistato di primo livello è comunque rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che chiarisce eventuali dubbi.
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Mettiamo a vostra disposizione anche la guida al Superbonus lavoro nel 2026 e l’articolo sul bonus per lavoratori dipendenti.
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