Liquidazione Quota 103 e possibile scelta quota 100 o 102 nel 2023

Arriva la nuova procedura INPS di liquidazione Quota 103, prevista anche la possibilità di scegliere Quota 100 o Quota 102 nel 2023

INPS

L’INPS comunica che sono stati implementati i programmi per la liquidazione di Quota 103, con possibilità di optare per la liquidazione della pensione anche con Quota 100 o 102.

L’Istituto ha confermato che, qualora siano stati maturati i requisiti (età e contributi) entro i termini previsti dalle normative che disciplinano Quota 100 o Quota 102, il contribuente potrà decidere a quale forma pensionistica anticipata flessibile aderire. Cioè, potrà scegliere se andare in pensione nel 2023 con Quota 100, Quota 102 o Quota 103.

In questo articolo chiaro e dettagliato vi spieghiamo come funziona la procedura di liquidazione di Quota 103 e la contestuale possibilità di scelta per il 2023 tra Quota 100, Quota 102 o Quota 103.

NOVITÀ LIQUIDAZIONE QUOTA 103 NEL 2023

L’INPS ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di Quota 103, come confermato dal Comunicato dell’11 maggio 2023.

La nuova procedura di liquidazione di Quota 103 illustrata nel Messaggio INPS 1681 del 9 maggio 2023, si riferisce alle procedure dedicate ai lavoratori iscritti a:

  • l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

  • le forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS;

  • la Gestione separata.

Ricordiamo che Quota 103 è una forma di pensionamento anticipato flessibile che permette di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, se maturati entro il 31 dicembre 2023.

Ma un’altra importante novità introdotta dal Messaggio INPS 1681 del 9 maggio 2023, riguarda la possibilità di optare per un diverso pensionamento, a scelta tra Quota 100 o Quota 102, se sussistono però i relativi requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle precedenti normative.

Con successiva circolare (su cui vi aggiorneremo) sarà comunicata la disponibilità delle procedure per la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e della gestione spettacolo e sport.

QUOTA 100, QUOTA 102 O QUOTA 103 NEL 2023

Con il Messaggio n.1681 del 9 maggio 2023, l’INPS ha precisato che, per la cosiddetta «cristallizzazione del diritto», se viene presentata una domanda per la “pensione anticipata flessibile” e il richiedente ha maturato i requisiti anagrafico e contributivo nei termini previsti per la pensione anticipata Quota 100 o Quota 102, allora potrà scegliere a quale tra le tre forme di pensionamento aderire nel 2023.

Quindi, il richiedente potrà presentare domanda di pensione anticipata nel 2023 con:

  • Quota 100 se ha raggiunto almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021;

  • Quota 102 se ha raggiunto 64 anni di età compiuti e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;

  • Quota 103 se raggiunge 62 anni di età e 41 anni di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Quando vi sono le condizioni descritte, gli operatori INPS avranno cura di interpellare l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.

Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata Quota 100 o Quota 102, l’Istituto dovrà caricare la domanda per queste forme pensionistiche con la stessa data della domanda “pensione anticipata flessibile” presentata dall’utente o dal patronato.

Vediamo ora nel dettagli la nuova procedura di liquidazione per Quota 103.

NUOVA PROCEDURA LIQUIDAZIONE QUOTA 103

L’INPS ha specificato che con la nuova procedura di liquidazione di Quota 103:

  • la trattazione UNICARPE è stata aggiornata per consentire la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile delle categorie gestite. La trattazione UNICARPE (acronimo di Calcolo Retribuzione Pensionabile) è la fase in cui avviene la procedura di calcolo pensione, a seguito della verifica del diritto a pensione;

  • la storicizzazione delle domande lavorate consente la trasmissione dei dati di calcolo e degli oneri alle procedure di liquidazione per le pensioni liquidate in modalità automatica.

Una cosa importante da sottolineare è che, per Quota 103, i requisiti vanno maturati necessariamente entro fine anno 2023 ma la domanda, eventualmente, si può presentare anche nel 2024 o nel 2025 (è la cd. “cristallizzazione del diritto“). Per maggiori dettagli su come presentare domanda Quota 103 vi rimandiamo alla nostra guida, dove spieghiamo tutti i passaggi.

Come ha ricordato l’INPS, infine, a Quota 103 possono accedere i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata e anche perfezionando il requisito in regime di cumulo, con esclusione delle casse professionali.

INCUMULABILITÀ REDDITI DA LAVORO CON LIQUIDAZIONE QUOTA 103

L’INPS ha aggiornato le procedure della liquidazione Quota 103 per gestire l’incumulabilità con i redditi da lavoro. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, dopo la decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi. Sono ammessi solo i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi.

Inoltre, nell’ipotesi di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione della pensione è sospesa in tale periodo.

FINESTRE QUOTA 103 E PENSIONAMENTO ANTICIPATO

L’INPS, nel Comunicato dell’11 maggio 2023, ha chiarito che il diritto alla pensione anticipata flessibile Quota 103, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta “finestra“.

Quindi, si può accedere al pensionamento anticipato:

  • dopo un periodo di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi. La decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;

  • dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 – decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). La decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Inoltre:

  • per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra, dal 1° giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO;

  • per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno di apertura della finestra, dal 1° giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

In caso di cumulo, ai fini della decorrenza rileva l’attività lavorativa svolta da ultimo, il trattamento di pensione decorre, in ogni caso, dal 1° giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra. Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola. Sono rispettivamente il 1° novembre e il 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate, ma comunque entro l’anno solare. Per maggiori dettagli sulla decorrenza di Quota 103, vi invitiamo a leggere la nostra guida.

A QUANTO AMMONTA LA PENSIONE QUOTA 103

Come vi spieghiamo in questa guida, l’INPS liquida la pensione Quota per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo (TM). Il limite vale per le mensilità pagate in anticipo, rispetto al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, quindi per gli importi riconosciuti fino al raggiungimento del 67° anno.

Tenendo conto che il TM definitivo nel 2023 è pari a 567,94 euro, allora il tetto mensile di cui tenere conto quest’anno sarà di 2.839,7 euro lordi. Bisogna aggiungere, a tal proposito, che il limite è soggetto a rivalutazione annua e, di conseguenza, anche la pensione con eventuale adeguamento per garantire il rispetto del limite.

I programmi INPS aggiornati:

  • calcoleranno l’importo spettante adeguato anno per anno in base agli indici di rivalutazione;

  • tratterranno la quota pari alla differenza fra l’importo lordo a calcolo e il tetto.

La rivalutazione annua provvederà a rivalutare l’importo lordo della pensione e successivamente ad applicare l’importo soglia, fino alla relativa data di scadenza. Il cedolino mensile esporrà quindi:

  • l’importo lordo a calcolo;

  • l’eventuale trattenuta per superamento dell’importo soglia;

  • l’eventuale trattenuta per incumulabilità;

  • l’importo lordo in pagamento.

LA GUIDA ALLA PENSIONE QUOTA 103

Vi invitiamo a leggere la guida aggiornata su Quota 103 se volete sapere a chi si rivolge e come fare domanda per questa forma di pensionamento anticipato.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche il nostro focus sulla Pensione anticipata ordinaria e quello su Opzione donna nel 2023. Inoltre, potete leggere l’approfondimento sull’APE sociale 2023, oltre alla guida sull’isopensione o sulla pensione lavoratori precoci. Interessante anche il focus sul nuovo assegno universale anziani.

Per scoprire altre interessanti novità sulle pensioni, vi invitiamo a visitare questa pagina.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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