Sospensione, revoca e decadenza Supporto Formazione Lavoro: tutte le regole

La guida alle regole sui casi di sospensione, revoca e decadenza del Supporto Formazione Lavoro. Ecco i dettagli e le istruzioni INPS

INPS, pensioni
Photo credit: Eyesonmilan / Shutterstock

Vediamo nel dettaglio quali sono i casi di sospensione, revoca e decadenza del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

I percettori SFL hanno, infatti, una serie di obblighi da rispettare. Chi non li rispetta può incappare nella sospensione, nella revoca o nella decadenza della misura secondo regole ben precise previste dalla normativa.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo quali sono i casi di sospensione, revoca e decadenza del Supporto per la Formazione e il Lavoro e cosa fare in queste situazioni.

CASI SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA SFL

Per chi percepisce il Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 stabiliscono in quali casi i percettori corrono il rischio di perdere il sussidio. L’INPS, nello specifico, definisce quando il diritto a percepire il sussidio viene meno temporaneamente o in modo definitivo passando, individuando tre diversi tipi di “stop”, ovvero:

  • la sospensione;

  • la revoca;

  • la decadenza.

Ricordiamo che il Supporto formazione lavoro prevede un sussidio da 350 euro al mese e serve a formare persone in condizioni di svantaggio economico ma occupabili.

Questo aiuto viene riconosciuto loro, infatti, per supportarli nella ricerca di un lavoro ed è subordinato alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Chi percepisce il SFL, cioè, deve anche rispettare una serie di obblighi, al venir meno dei quali l’INPS non riconosce più alcun aiuto. A chiarire come funzionano e come si applica questa misura è la Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77.

Vediamo insieme i dettagli.

1) SOSPENSIONE SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Gli articoli 3 e 12 del Decreto Lavoro convertito in Legge stabiliscono i seguenti casi di sospensione:

  • mancata sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), obbligatorio come vi spieghiamo in questo approfondimento;

  • mancata conferma dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU. La conferma, ricordiamo, va data ogni 90 giorni;

  • offerta di lavoro per un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi. In questo caso, il SFL è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio;

  • avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del SFL, senza comunicazione all’INPS entro 30 giorni. In tal caso, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade;

  • applicazione in via non definitiva di una misura cautelare personale o se il beneficiario è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per dichiarazioni mendaci o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del Codice penale;

  • un beneficiario o un richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del Codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

L’INPS nella Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77 chiarisce anche che:

  • i provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo;

  • ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione legati alla commissione di reati, vengono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL;

  • la sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.

2) REVOCA SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Il Decreto Lavoro convertito in Legge e la Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77 spiegano che il Supporto Formazione e Lavoro viene revocato nei seguenti casi:

  • l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza;

  • l’amministrazione erogante accerta l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.

3) DECADENZA SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Il beneficiario SFL decade dalla misura se:

  • non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

  • non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro congrua, come vi spieghiamo in questo focus;

  • non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro convertito in Legge, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del Decreto Lavoro convertito in Legge.

COSA FARE IN CASO DI SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

L’INPS nella Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77 chiarisce cosa fare in caso di sospensione, revoca o decadenza del Supporto per la Formazione e Lavoro.

In particolare:

  • Nei casi di sospensione, ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS. Saranno le sedi INPS a palesare tutte le possibilità a cui il beneficiario va incontro. Ricordiamo che il percettore SFL sospeso, nella nuova domanda, deve allegare la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione, se la sospensione è sopravvenuta per motivi giudiziari.

  • Nei casi di decadenza e revoca, a meno che non ci siano state condanne o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare ma solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

L’INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Ovviamente chi non è d’accordo con i provvedimenti di revoca o decadenza del Supporto formazione e lavoro, può presentare appello all’INPS in risposta alla comunicazione ufficiale.

QUALI SONO LE SANZIONI

Il testo del Decreto Lavoro convertito in Legge stabilisce anche le pene e le sanzioni per coloro che per ottenere il Supporto Formazione e Lavoro compiono alcuni reati. In particolare, la norma prevede la reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

LA GUIDA AL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Per sapere più dettagliatamente come funziona il Supporto Formazione Lavoro, quali sono i requisiti e quali le condizioni per riceverlo e non perderlo, vi rimandiamo alla guida sul Supporto Formazione Lavoro, costantemente aggiornata. Mettiamo anche a vostra disposizione la guida su Come richiedere il Supporto formazione lavoro, con le istruzioni del ministero.

Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:

Per tutte le altre informazioni, potete leggere anche la guida al Decreto Lavoro convertito in Legge.

ALTRI AIUTI, BONUS E AGGIORNAMENTI

Vi rimandiamo al nostro interessante focus che vi spiega come ricevere fino a 1.400 euro con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. Tra le novità da scoprire vi consigliamo la lettura l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito.

Sono disponibili anche il nostro focus sui prezzi bloccati per la spesa dal 1° ottobre e la nostra guida alla nuova pensione di cittadinanza.

Sappiamo invece a chi continuerà ad essere erogato il reddito di cittadinanza nel 2024, e vi consigliamo di approfondire.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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Un Commento

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  1. Ma chi vive da solo, 34 enne a cui non viene riconosciuto l’SFL che deve fare?
    Si deve uccidere?
    Ma in che paese viviamo?

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