Quali sono le differenze tra Assegno di inclusione e Reddito di Cittadinanza? Cosa resta uguale? Dal 1° gennaio 2024, l’ADI prenderà il posto della card RdC, con una serie di novità e restrizioni.
Le due misure si differenziano per categorie di beneficiari, limiti ISEE, reddito e requisiti.
In questo focus vi spieghiamo nel dettaglio quali sono le differenze tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza e cosa cambierà per chi percepisce il sussidio.
Indice:
DIFFERENZE ASSEGNO DI INCLUSIONE E REDDITO DI CITTADINANZA
Dal 1° gennaio 2024 sarà introdotto l’Assegno di Inclusione (ADI) una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli che sostituirà il Reddito di Cittadinanza (RdC).
Questo superamento, deciso dal Decreto lavoro convertito in legge, porterà con sé una serie di cambiamenti. Infatti, Reddito di Cittadinanza e ADI, seppur simili, sono due misure che presentano alcune differenze sostanziali. Vediamo quali sono.
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI
La prima differenza tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza riguarda i beneficiari della nuova misura:
- il Reddito di Cittadinanza spetta ai nuclei familiari con all’interno disoccupati o inoccupati, ma abili al lavoro, entro determinati limiti di reddito e ISEE;
- l’Assegno di Inclusione spetta solo ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, un minore o un anziano con più di 60 anni. Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti over 67 nonché altri familiari disabili gravi. Per approfondire vi rimandiamo al nostro articolo su Assegno di inclusione over 67, cos’è e come funziona.
IMPORTO ADI E REDDITO DI CITTADINANZA
Una delle differenze che salta subito all’occhio nell’esaminare Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza riguarda l’importo. Ossia:
- il Reddito di Cittadinanza ha un valore fino a 780 euro al mese, più la quota di affitto fino a massimo 280 euro per ogni nucleo familiare beneficiario avente diritto;
- L’Assegno di Inclusione varia da 40 a 500 euro al mese, perché ha un valore non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE, a cui si possono aggiungere al massimo 3.360 euro annui (280 euro al mese) per chi vive in affitto. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, per chi vive in affitto l’importo ADI può salire ad un massimo di 7.560 euro annui (630 al mese) moltiplicato per la scala di equivalenza.
Per sapere, nel dettaglio, come funziona la scala di equivalenza, vi consigliamo di leggere questa guida.
DURATA ADI E REDDITO DI CITTADINANZA
Sia l’Assegno di Inclusione che il Reddito di Cittadinanza hanno una durata massima di 18 mesi, ma con alcune differenze di erogazione, ovvero:
- l’Assegno di Inclusione viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per un periodo di ulteriori di 12 mesi;
- il Reddito di cittadinanza viene concesso per un periodo di massimo 18 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della richiesta ma dal 1° gennaio 2023 il periodo di concessione del RdC si è ridotto da 18 a un massimo di 7 mesi per i cosiddetti “abili al lavoro”. È rinnovabile, previa sospensione di 1 mese.
Sono considerati “abili al lavoro” le persone tra 18 e 59 anni che non hanno patologie invalidanti al lavoro e che non abbiano nel nucleo familiare:
- disabili;
- minori;
- persone a carico con almeno 60 anni.
Questi hanno diritto al Reddito di Cittadinanza per un massimo di 7 mensilità. Superato tale periodo, per questi entrerà in vigore il Supporto per la formazione e il lavoro. Il SFL si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta. Consiste in un’indennità pari a 350 euro che sarà erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative oppure a progetti utili alla collettività. Per tutti gli altri titolari di Card RdC, la durata del beneficio resta invariata anche per il 2023.
Per approfondire vi rimandiamo al nostro articolo in cui vi spieghiamo in che modo il Reddito di Cittadinanza resta attivo fino al 31 dicembre 2023 e questo vademecum su quali saranno le regole della fase transitoria.
REQUISITI RESIDENZA
Altra differenza tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza è il requisito della residenza. In entrambi i casi hanno diritto alla misura coloro che sono cittadini italiani o europei, o familiari di un cittadino italiano o europeo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o soggiornanti di lungo periodo, o titolari di protezione internazionale. Tuttavia:
- ha diritto al Reddito di Cittadinanza chi è residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- ha diritto all’ADI chi è residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda.
L’ADI prevede, poi, che devono essere residenti in Italia anche i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Rientra tra le differenze tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza, anche una diversa modalità di erogazione:
- l’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“. La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Per sapere però, nel dettaglio come funziona la scala di equivalenza dell’ADI, vi consigliamo di leggere questa guida;
- il Reddito di Cittadinanza viene erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane, ovvero la Carta Reddito di cittadinanza. Anche per questa card c’è il limite di prelievo di 100 euro, variabile in base alla numerosità del nucleo familiare. L’importo spettante viene caricato sulla card ogni mese, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
OFFERTA DI LAVORO CONGRUA ADI E RDC
Relativamente all’Assegno di Inclusione, come per il Reddito di Cittadinanza, per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua. Quello che cambia, è la definizione di offerta congrua:
- con l’Assegno di Inclusione, per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. L’offerta deve essere alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Il Decreto convertito in Legge, in caso di nuclei familiari con figli under 14 ha stabilito anche che vi è:
– l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. La formulazione iniziale del Decreto lavoro 2023, prevedeva invece, che un contratto a tempo indeterminato andava accettato in tutto il territorio nazionale per mantenere il diritto all’ADI;
– per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Nel nostro articolo di approfondimento vi spieghiamo anche nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili.
- nel caso del Reddito di Cittadinanza si ritiene congrua l’offerta di un lavoro a tempo determinato o parziale, nonché l’offerta di lavoro a tempo indeterminato, in una sede entro 80 km o 100 minuti di viaggio dal luogo di residenza.
Ricordiamo, inoltre, che i beneficiari del Reddito di cittadinanza e quelli ADI occupabili hanno anche l’obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità per conto del proprio Comune. Per tutte le informazioni puoi leggere questo approfondimento su RdC.
CONTROLLI E MONITORAGGIO
Con l’ADI cambia anche il sistema di controllo del sussidio. Mentre il Reddito di Cittadinanza prevede il controllo incrociato tra banche dati di Ministero, INPS e Autorità Giudiziari secondo procedure “ordinarie”, per l’ADI la procedura cambia. Il Decreto lavoro convertito in legge prevede per l’Assegno di Inclusione, controlli mirati attraverso il SIISL, un nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale, lavorativa e digitale che serve a gestire, monitorare e controllare l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.
Inoltre, il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà accesso diretto a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, nonché alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.
Il Governo ha previsto anchel ’avvio di un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione (ADI), contenente le misure anti frode e la strategia dell’attività ispettiva.
REQUISITI ECONOMICI
Per i requisiti economici richiesti per l’accesso, tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza, non ci sono grandi differenze da segnalare.
Per entrambe le misure:
- il valore ISEE deve essere non superiore a 9.360 euro;
- il valore del reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Ovvero, fino a 10.000 euro, inteso 1000 euro per ogni figlio ulteriore al secondo, 5000 euro in caso di figli con disabilità media e 7.500 euro in caso di figli con disabilità grave. Per sapere però, nel dettaglio come funziona la scala di equivalenza dell’ADI, vi consigliamo di leggere questa guida;
- il patrimonio immobiliare deve rientrare entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro e non superiore a 30.000 euro in generale. Nel caso dell’ADI però, in pratica il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30.000 euro, senza calcolare il valore della prima casa se quest’ultimo è al massimo di 150.000 euro.
REQUISITI SUL TENORE DI VITA
Sia per l’Assegno di Inclusione che per il Reddito di Cittadinanza, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, per ottenere il sussidio il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Unica differenza che è che per il Reddito di Cittadinanza i componenti non devono essere intestatari di autoveicoli nei 6 mesi precedenti alla richiesta, per l’ADI sono previsti 36 mesi;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- per il richiedente dell’Assegno di Inclusione (ADI), così come per quello del RdC, deve esserci la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
COME CAMBIA IL PATTO PER IL LAVORO
Un’altra cosa che differenzia l’Assegno di Inclusione dal Reddito di Cittadinanza è il cosiddetto “Patto per il lavoro”. Ovvero:
- nel caso del Reddito di Cittadinanza, la fruizione della misura è vincolata al Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego e al Patto per l’Inclusione Sociale, che coinvolge sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego, se non si è in condizione di lavorare. A chi sottoscrive il Patto per il Lavoro, il Centro per l’Impiego proporrà fino a un’offerta di lavoro, a prescindere dai requisiti di distanza e alla durata del periodo di disoccupazione. Se si rifiuta l’opportunità di impiego proposta, si perde il RdC. Per approfondire meglio la questione, vi rimandiamo alla nostra guida;
- nel caso dell’Assegno di Inclusione, il richiedente deve sottoscrivere il Patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce per i controlli l’interazione tra diverse banche dati INPS e forze dell’ordine. Inoltre, deve aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (patto di servizio personalizzato). Per maggiori dettagli su come funziona il patto per il lavoro ADI, vi consigliamo di leggere la nostra guida.
LA GUIDA ALL’ADI E AL RDC
Mettiamo a vostra disposizione la nostra guida all’Assegno di Inclusione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e il nostro approfondimento sul Reddito di Cittadinanza valido fino al 31 dicembre 2023. In questa pagina trovate i dettagli sulla fase transitoria e in questo articolo, le risposte alle principali FAQ sulle misure.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Pdf 176Kb) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (Pdf 165Kb) istitutivi del Reddito di Cittadinanza;
- Testo coordinato (Pdf 339 Kb) della Legge 3 luglio 2023, n. 85 (Pdf 133 Kb) approdato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 03-07-2023.
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Grazie mille per il suo messaggio, ci fa molto piacere.