Obbligo di accettare offerta di lavoro per SFL: le regole

La guida per comprendere gli obblighi relativi all’accettazione dell’offerta di lavoro per i percettori di Supporto Formazione Lavoro (SFL)

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Quando vi è l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro per il Supporto Formazione Lavoro (SFL)? Cosa succede se non si accetta? Ai percettori di SFL conviene proporsi per le offerte di lavoro? Quali sono le regole?

Andiamo con ordine e rispondiamo a tutte le domande, sulla base della normativa vigente, ricordando innanzitutto che il Supporto per la formazione e il lavoro ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili” e dura 12 mesi.

La misura è attiva dal 1 settembre 2023 e, usando la piattaforma SIISL si può già aderire a uno dei percorsi di avviamento professionale promossi e candidarsi alle offerte di lavoro.

In questa guida facciamo chiarezza su quali sono le regole per chi accetta l’offerta di lavoro e quando scatta l’obbligo di accettarla. Inoltre spieghiamo quando è conveniente candidarsi ad un impiego e quando non lo è affatto.

OFFERTE DI LAVORO PER I PERCETTORI SFL

A chi beneficia del Supporto per la formazione e il lavoro vengono presentate delle offerte di lavoro attraverso la piattaforma SIISL raggiungibile da questa pagina.

Il percettore ha due possibilità. Può decidere di candidarsi a una delle offerte oppure di aspettare di essere contattato da chi propone gli impieghi, sempre tramite la piattaforma.

Il Supporto Formazione Lavoro (SFL) prevede un’indennità di 350 euro al mese che viene erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative e di orientamento finalizzate all’inserimento lavorativo oppure a progetti utili alla collettività, come vi spieghiamo in questa guida.

Cioè, serve a formare persone in condizioni di svantaggio, percettori di questo aiuto, in modo tale che possano poi trovare un lavoro.

Quindi il percettore di SFL entrando nella piattaforma può alternativamente:

  • non candidarsi alle offerte di lavoro e attendere che siano i datori di lavoro o le agenzie interinali a contattare per un impiego, ma intanto rispettare gli obblighi relativi ai corsi di formazione e aggiornamento subordinati all’erogazione stessa del sussidio;

  • candidarsi a una delle offerte presenti sul SIISL.

Scopriamo cosa succede nei due casi e come valutare la scelta migliore da fare.

COSA FARE SE SI RICEVE UNA PROPOSTA DI LAVORO

Il percettore che ha deciso di non candidarsi autonomamente a una delle offerte presenti sulla piattaforma SIISL, può attendere di essere contattato da chi propone gli impieghi.

Quando arriva la segnalazione di un’offerta di lavoro per il percettore SFL c’è l’obbligo di accettare la proposta di lavoro se quest’ultima è congrua.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida, un’offerta di lavoro è congrua secondo le regole del Decreto Lavoro convertito in Legge se è a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

L’impiego vale come “adeguato” se è, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Invece, in caso di nuclei familiari con figli under 14:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Chi non accetta una proposta di lavoro congrua, perde il diritto a ricevere SFL e decade il sussidio secondo le regole illustrate in questo approfondimento.

VALUTARE CON ATTENZIONE LE OFFERTE DI LAVORO

Dal 1° settembre 2023 è stata attivata la piattaforma SIISL e molti hanno fatto accesso alla piattaforma per visionare le opportunità di lavoro e sono rimasti delusi.

Numerose offerte di lavoro presenti sul SIISL risultano poco attrattive e precarie rispetto alle promesse di stabilità che hanno dettato le basi per questa riforma. Allora, vien da chiedersi cosa fare in caso di offerte di impiego non adeguate. Conviene candidarsi? Vediamolo insieme.

QUANDO CONVIENE CANDIDARSI ALL’OFFERTA DI LAVORO

Di fatto, conviene candidarsi a un’offerta di lavoro tra quelle presenti sulla piattaforma SIISL nel caso si trovi il “lavoro dei propri sogni”, o per lo meno stabile, ben pagato e con prospettive di carriera.

Invece, se lo stipendio non è adeguato o il tipo di lavoro non è stimolante oppure non è compatibile con le proprie esigenze e capacità, non conviene candidarsi sulla piattaforma SIISL.

Conviene continuare ad utilizzare le 12 mensilità di fruibilità del SFL per formarsi, seguire corsi di formazione, migliorare le proprie conoscenze e mettersi al passo con quelle che sono le nuove esigenze del mondo del lavoro, ad esempio acquisendo specifiche competenze richieste dalle imprese in cerca di personale.

E’ bene precisare che nel caso di accettazione di un lavoro temporaneo (durata da 1 a 6 mesi) l’indennità viene sospesa per il periodo del contratto e, alla scadenza del rapporto di lavoro, il soggetto riprende a percepire l’indennità per i mesi restanti (fino ad un massimo di 12 mensilità).

In questa fase di lancio della misura, prendendo a campione le offerte di lavoro attivate sulla piattaforma SIISL destinate ai percettori del Supporto per la formazione e il lavoro, emerge che molte di esse non rispettano i criteri di adeguatezza previsti dal Decreto Lavoro convertito in Legge.

Cioè, sono mancanti di alcune informazioni chiave necessarie per verificarne l’adeguatezza, ovvero:

  • non riportano informazioni sui tipi di contratto proposti.

  • non riportano indicazioni sulla retribuzione prevista dal contratto.

Queste mancanze informative su stipendi e contratto non dovranno più presentarsi quando entrerà in vigore la Direttiva sulla trasparenza salariale UE che permetterà di dire addio del segreto sugli stipendi. Precisiamo che al momento non vi è ancora un obbligo di legge in tal senso in Italia perché il nostro Paese ha tempo fino al 2026 per adeguarsi alla normativa Europea.

E’ utile notare che la maggior parte delle opportunità di lavoro presenti ora sul SIISL – quando è specificato – sono di tipo temporaneo, per periodi molto brevi. Dunque, prima di accettare una proposta, il percettore SFL deve chiedere più informazioni, valutare il contratto con attenzione e poi capire (nel caso si trattasse si un’offerta non congrua), se è un bene accettarla oppure no.

Ovviamente, nessuno è obbligato a candidarsi a una di queste proposte non chiare, né a nessuna delle altre. Ci si può candidare, chiedere tutte le delucidazioni del caso e poi dopo decidere se accettare l’offerta oppure no.

Nel caso della candidatura spontanea da parte del soggetto, dove non vi sono obblighi (ossia non vi è l’obbligo di candidarsi), prima di accettare bisogna valutare se quel lavoro fa per voi. Cioè se quell’impiego:

  • può essere utile ad arricchire il proprio Curriculum Vitae;

  • permette di costruire la carriera lavorativa a cui si aspira.

COSA ACCADE AL BENEFICIARIO SFL SE ACCETTA OFFERTA DI LAVORO

Un percettore SFL che accetta una proposta di lavoro, a prescindere che quest’ultima sia congrua o meno, perde il diritto a percepire l’indennità di 350 euro per la durata del rapporto di lavoro.

Se il lavoro è a tempo indeterminato, perde per sempre l’indennità.

Se il lavoro è temporaneo fino ad un massimo di 6 mesi, l’indennità viene sospesa e poi riavviata alla scadenza del contratto di lavoro, per completare i 12 mesi.

In particolare si possono presentare due situazioni:

  • Caso di un contratto a tempo determinato da 1 a 6 mesi.
    Finito il contratto, potrà continuare a riscuotere, comunicando all’INPS la conclusione del rapporto di lavoro come vi spieghiamo in questa guida, i restanti mesi in cui ha diritto al sussidio.
    Ad esempio se dal 1° novembre 2023, dopo un mese di percezione del sussidio, il beneficiario SFL sottoscrive un contratto a tempo determinato della durata di due mesi, da gennaio 2024 (a conclusione del contratto) avrà diritto a percepire i restanti 11 mensilità SFL. Quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. Ovviamente, avrà gli stessi obblighi e doveri necessari a ottenere il SFL.

  • Caso di contratto a tempo indeterminato.
    Il beneficiario decade dal diritto a ottenere SFL se non è più in possesso dei requisiti necessari a ottenere la misura. I requisiti sono quelli che vi illustriamo in questa guida.

Anche se improbabile, non è detto, però, che chi ottiene un impiego non ha più diritto al SFL. Il Decreto Lavoro convertito in Legge ha previsto dei casi in cui il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) è compatibile con il SFL. Ve li illustriamo in questo approfondimento.

In questa guida, invece, vi spieghiamo quali sono i casi di sospensione, revoca e decadenza del Supporto Formazione Lavoro.

LA GUIDA AL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

Per sapere più dettagliatamente come funziona il Supporto Formazione Lavoro, quali sono i requisiti e quali le condizioni per riceverlo e non perderlo, vi rimandiamo alla guida sul Supporto Formazione Lavoro, costantemente aggiornata.

Mettiamo anche a vostra disposizione la guida su Come richiedere il Supporto formazione lavoro, con le istruzioni del ministero.

Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:

Per tutte le altre informazioni, potete leggere anche la guida al Decreto Lavoro convertito in Legge.

ALTRI AIUTI, BONUS E AGGIORNAMENTI

Vi rimandiamo al nostro interessante focus che vi spiega come ricevere fino a 1.400 euro con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. Tra le novità da scoprire vi consigliamo la lettura l’approfondimento sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito.

Sono disponibili anche il nostro focus sui prezzi bloccati per la spesa dal 1° ottobre e la nostra guida alla nuova pensione di cittadinanza.

Sappiamo invece a chi continuerà ad essere erogato il reddito di cittadinanza nel 2024, e vi consigliamo di approfondire.

Vi invitiamo a scoprire anche tutte le notizie su nuovi bonus e aiuti per le famiglie e lavoratori oltre agli aiuti per le imprese.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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