Sospensione, revoca e decadenza Assegno di Inclusione: regole e novità 2024

Quando scatta la sospensione, la revoca o la decadenza dell’Assegno di Inclusione (ADI), cosa comporta e quali sono le differenze

inps

Il ministero del Lavoro ha fatto chiarezza sui casi di sospensione, revoca e decadenza dell’Assegno di Inclusione (ADI), chiarendo significato, differenze e novità rispetto alle ultime line guida INPS.

Nel dettaglio, mentre l’Istituto si è soffermato sui casi specifici di sospensione dell’Assegno di Inclusione, riferiti al singolo componente del nucleo familiare, le linee di indirizzo ministeriali aggiornate il 27 giugno 2024 si riferiscono alla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio.

In questa guida chiara e dettagliata facciamo il punto su cosa può determinare la sospensione, la revoca o la decadenza dell’Assegno di Inclusione (ADI), quali sono le conseguenze e le differenze nonché le ultime novità al riguardo.

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DIFFERENZE TRA SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA ADI

A chiarire le differenze e quando e perché scatta la sospensione, revoca o decadenza dell’Assegno di Inclusione è la Circolare n.105 del 16-12-2023 che, in questo senso, contiene la disciplina di riferimento, valida anche nel 2024.

Ma vediamo insieme e nel dettaglio cosa determina e cosa comporta la sospensione, la revoca o la decadenza dell’ADI e come si distinguono i vari casi.

1) SOSPENSIONE ASSEGNO DI INCLUSIONE

La sospensione dell’Assegno di Inclusione comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell’evento che ho prodotto la sospensione.

Come chiarito anche da INPS nella Circolare n.105 del 16-12-2023, la sospensione dell’Assegno di Inclusione scatta nei casi in cui il soggetto beneficiario sia interessato da:

  • misura cautelare personale;
  • provvedimenti non definitivi di condanna;
  • latitanza o nel caso in cui si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena;
  • non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
  • accettazione offerta lavoro da 1 a 6 mesi, ovvero il beneficiario ha trovato lavoro e non ha più bisogno del sostegno economico previsto.

Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo alla nostra guida su offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione.

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2) REVOCA ASSEGNO DI INCLUSIONE

La revoca dell’Assegno di Inclusione comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti. In questo caso, quindi, opera retroattivamente.

La revoca dell’Assegno di Inclusione viene disposta per:

  • dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio oppure nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

Quindi nel caso in cui si dichiari il falso oppure se vengono meno i requisiti indispensabili per ottenere l’Assegno di inclusione (es. cambia la composizione del nucleo familiare e non si rispettano più i requisiti per l’ADE), viene revocato il beneficio.

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3) DECADENZA ASSEGNO DI INCLUSIONE

La decadenza dell’Assegno di Inclusione comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell’evento che l’ha causata. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all’evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare. Se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell’evento si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamento percepito dal beneficiario dalla data dell’evento fino all’ultimo pagamento.

La decadenza dell’Assegno di Inclusione si verifica nei casi di:

  • Condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
  • Patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in deroga all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.;
  • Mancata sottoscrizione Patto per l’inclusione o patto di servizio personalizzato;
  • Assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
  • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili;
  • Mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo.

L’Assegno di Inclusione decade anche se:

  • un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo e quindi non attiva il Patto per il lavoro per l’Assegno di Inclusione sociale;
  • un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Nella nostra guida su offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione vi spieghiamo quando si può continuare a lavorare e quando, invece, l’attività comporta il venir meno della prestazione.

NOVITÀ 2024

È stato firmato il 24 giugno 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto n. 104, che approva le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio ai fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione.

Una delle novità più rilevanti è che la sospensione o la decadenza dell’Assegno Unico si applica all’intero nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i componenti siano in possesso di diverse carte-Adi. Questo significa che anche un solo passo falso di un componente può compromettere il beneficio per tutta la famiglia. Ad esempio, se un familiare non si presenta, senza giustificato motivo, presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda, l’intera famiglia perde il sussidio.

Inoltre, le nuove direttive stabiliscono che le sanzioni vengono applicate in caso di mancata presentazione presso i servizi sociali. Una volta accolta la richiesta di Adi, tutta la famiglia deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad). Se questo incontro non avviene, le conseguenze sono la decadenza o la sospensione del beneficio.

Successivamente, per ricevere il sussidio, anche i componenti non tenuti ad obblighi di attivazione lavorativa o sociale devono comunque presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione e sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS). Fanno eccezione, spiega il ministero, i componenti di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità, o vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, che non sono obbligati.

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QUANDO L’ADI PUÒ ESSERE RICHIESTO DI NUOVO E QUANDO NO

Nei casi di condanna definitiva nonché di applicazione con provvedimento definitivo di una
misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria per i reati indicati all’articolo 8 commi 1 e
2 del decreto- legge n.48/2023, il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che
siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi diversi da quelli sopra citati, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

LA GUIDA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Mettiamo a vostra disposizione la Assegno di Inclusione in cui spieghiamo cos’è l’ADI, come funziona, a chi spetta e tutte le regole che lo disciplinano.

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